Attualità

Minori: verso l’effettività della difesa (con l’avvocato d’ufficio) nel procedimento per lo stato di adottabilità


Assicurare l’effettività della difesa sia nei
confronti dei genitori che dei minori per i quali sia aperto un procedimento per
la dichiarazione dello stato di adottabilità. Questo l’intento del disegno di
legge riguardante la disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi minorili e di
modifica degli articoli del Codice civile riguardanti i procedimenti davanti al
tribunale per i minorenni di cui la commissione Giustizia della Camera ha chiuso
l’esame degli emendamenti mercoledi’ scorso (il ddl come emendato è leggibile
tra i documenti correlati). Il provvedimento, presentato dal ministro della
Giustizia Roberto Castelli al Consiglio dei ministri del 31 luglio 2003, propone
di introdurre nella nostra legislazione in tema di patrocinio a spese dello
Stato, disposizioni riguardanti i procedimenti di adottabilità dei minori. Un
problema creatosi con l’approvazione del Dpr 115/02, il TU delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che non ha
previsto, nella parte III, dedicata al patrocinio a spese dello Stato, alcuna
espressa disposizione in riferimento ai procedimenti di adottabilità. Da qui
appunto la necessità di prevedere una disciplina completa sulla difesa di
ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per
quelli attinenti i provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 336 Cc
(riguardanti la rimozione o riammissione del genitore dall’amministrazione). In
questi procedimenti infatti, il principio di effettività della difesa incontra
molti limiti ecco perchè il progetto riscrive completamente sia l’articolo 336
che il 337 Cc, individuando la forma di domanda e il suo contenuto. Nel nuovo
articolo 337 viene inoltre specificato che la legittimazione attiva spetta al Pm,
ai genitori, ai parenti entro il quarto grado ma anche alle persone che hanno
rapporti significativi con il minore, mentre le parti private possono chiedere,
in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice
competente, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Introdotti anche gli
articoli dal 337bis al 337octies sulla costituzione delle parti,
sul procedimento, sull’audizione del minore, sulla decisione e ricorso, sulla
vigilanza, sull’esecuzione e sui poteri difensori. Il presidente della
commissione Gaetano Pecorella (Fi), in chiusura di seduta, mercoledi’, ha
ricordato che il provvedimento andrebbe approvato «quanto prima», per
«disciplinare la difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato con
riferimento ai procedimenti in materia di aodttabilità e ai procedimenti sulla
potestà dei genitori, perchè il 30 giugno prossimo scadrà il termine relativo
all’ultrattività delle disposizioni processuali contenute nel titolo II, capo
II della legge n. 184 del 1983 e del previgente articolo 336 Cc». Ma il
provvedimento deve ancora passare il vaglio dell’Aula e del Senato.
 

Vedi anche
dalla sezione Legislazione:


– «Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica
degli articoli 336 e 337cc. Ddl 4294/C con le modifiche apportate dalla comm.
Giustizia 26/05/2004

 


Impugnazione del riconoscimento
del figlio naturale per difetto di veridicità
.
Presentato mercoledi’ scorso, 26 maggio il testo unificato delle tre proposte di
legge sul riconoscimento del figlio naturale. Al documento proposto alla
commissione dal relatore Francesco Bonito (Ds) ci sarà tempo fino al 14 giugno
prossimo, alla ripresa dei lavori per presentare proposte di modifica. Secondo
il testo Bonito, che riunisce le proposte in materia presentate da Livia Turco (Ds),
Daniela Santanchè (An) e Alessandra Mussolini (misto) «con il riconoscimento il
figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei
confronti degli ascendenti e acquisisce i vincoli di parentela di cui
all’articolo 74 Cc con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea
retta e collaterale». Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di
veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o
da chiunque vi abbia interesse, entro un anno dal compimento della maggiore età
o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che
rendono ammissibile l’impugnazione. (p.a.)

 

Vedi anche
dalla sezione Legislazione:
 
«Disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale
per difetto di veridicità » Ddl 1858/C ed altri


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

www.litis.it

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