In cambio della pena sospesa si lavora gratis. Tempi più stretti per la riabilitazione che può essere concessa dopo tre anni
àˆ legge il
provvedimento riguardante le modifiche al Codice penale sulla sospensione
condizionale della pena e sui termini per la riabilitazione del condannato.
Mercoledì 26 maggio, a distanza di due settimane dal voto di Montecitorio, la
commissione Giustizia, ha approvato in sede deliberante il Ddl 1880-B/S (il
testo è leggibile tra i documenti correlati) con il voto favorevole di tutto il
Centrodestra, dei Verdi e dei Ds, ad eccezione del senatore Guido Calvi che non
ha partecipato al voto a titolo personale. Calvi infatti, nel corso della
discussione ha affermato di non riconoscersi pi๠nel testo proveniente dalla
Camera, soprattutto sul termine dei cinque anni ristabilito a Montecitorio – il
Senato in seconda lettura aveva infatti abbassato a tre gli anni – come termine
per la sospensione della pena. Una modifica inutile, secondo Calvi, dal momento
che già "nell’articolo 164 Cp si risponde sul piano prognostico all’esigenza di
ancorare il beneficio alla non commissione di nuovi reati". In realtà alla
Camera a presentare l’emendamento per tornare agli originari cinque anni era
stato proprio il gruppo dei Ds sul quale emendamento il Governo era andato
addirittura sotto (vedi in arretrati del 14 maggio).
La legge approvata, comunque, stabilisce che la possibilità di sospensione della
pena scatta in caso di condanna a pena pecuniaria e detentiva che congiuntamente
comportino una carcerazione superiore a due anni. In caso di condanna lieve –
pena detentiva non superiore ad un anno – e in caso di danno riparato
interamente, il giudice può disporre la sospensione della pena per un anno. Il
condannato cui sia stata sospesa la pena ha però qualche obbligo in pià¹, ossia
quello della prestazione di un’attività non retribuita a favore della
collettività per un periodo non superiore alla durata della pena sospesa. Si
restringono invece i tempi per l’istituto della riabilitazione, che può essere
concesso trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata
eseguita o estinta; il termine passa da dieci a otto per i recidivi. Per questi
ultimi però la linea si fa pi๠dura a proposito di revoca della riabilitazione:
aumenta infatti il numero degli anni, che passano da cinque a sette anni, se la
persona riabilitata torna a delinquere in questo arco di tempo con un reato
punito con almeno due anni di detenzione. In pratica pi๠"comprensione" per chi
non torna a delinquere e pugno duro per quanti tornano a commettere reati. (p.a.)
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