Norme & Prassi

Il mancato pagamento dei subappaltatori determina grave inadempimento e comporta la risoluzione del contratto ex art. 119 Dpr 554/1999. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE 28/04/2004 Mancato pagamento ai subappaltatori.

IL CONSIGLIO
 
Considerato in fatto.
  La  società  Valcantieri  s.p.a.  (già  GE.CO. s.r.l.) ha chiesto
all'Autorità  di  esprimere  il  proprio avviso in ordine all'esatta
interpretazione dell'art. 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990,
n.  55,  e segnatamente in ordine ai poteri riconosciuti in capo alla
stazione   appaltante   in   caso   di   mancata  consegna  da  parte
dell'appaltatore delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
Ritenuto in diritto.
  Preliminarmente  deve  osservarsi che l'Autorità ha già svolto le
proprie  considerazioni in materia di pagamenti ai subappaltatori, in
particolare  nella determinazione n. 8 del 26 marzo 2003, nella quale
è  stato  affermato  che,  ai  sensi dell'art. 18, comma 3-bis della
legge  n.  55/1990, la stazione appaltante, dandone notizia nel bando
di  gara, puo' optare, per il pagamento delle lavorazioni affidate in
subappalto, per una delle due seguenti discipline:
    a) pagamento  -  alla  maturazione  secondo  quanto  previsto dal
contratto  di  appalto di ogni stato di avanzamento - direttamente al
subappaltatore   in   base  alla  specificazione  dell'importo  delle
lavorazioni eseguite dal subappaltatore fornita dall'appaltatore;
    b)  pagamento  nei  confronti dell'appaltatore, con l'obbligo per
quest'ultimo  di  trasmettere  alla  stazione appaltante, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia  delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore   con   l'indicazione   delle   ritenute   a  garanzia
effettuate.
  L'Autorità  ha,  altresi',  espresso  avviso  in ordine al mancato
invio   da  parte  dell'appaltatore  delle  fatture  quietanzate  del
subappaltatore,  entro i termini indicati dalla norma in esame, nella
deliberazione  n.  209  del  24-25 luglio  2002, nella quale è stata
ritenuta   illegittima,  in  tale  circostanza,  la  sospensione  dei
pagamenti  nei confronti dell'appaltatore, in quanto l'art. 18, comma
3-bis, della legge n. 55/1990 e s.m. non riconosce espressamente tale
facoltà all'amministrazione.
  Quanto  sopra,  in  virtù  del fatto che nessun rapporto giuridico
sorge,   in   virtù   del   contratto  di  subappalto  o  della  sua
autorizzazione,  tra  stazione appaltante e subappaltatore, posto che
la  suddetta  autorizzazione  comporta  solo  che  il  subappalto  è
consentito  e  null'altro:  nessuna azione diretta compete, pertanto,
alla  pubblica  amministrazione  nei  confronti del subappaltatore, e
viceversa.
  Infatti, l'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55/1990, stabilisce
che  «i  pagamenti  relativi ai lavori svolti dalsubappaltatore o dal
cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun pagamento
effettuato,  copia  delle fatture quietanzate con l'indicazione delle
ritenute  a  garanzia  effettuate»,  ma  nulla dispone in ordine alle
conseguenze  per  il  mancato  invio  delle  fatture  quietanzate del
subappaltatore alla stazione appaltante.
  Di conseguenza, non sembra consentito che il comportamento in esame
possa  giustificare,  come  invece  asserito  dalla  richiedente, una
trattenuta  da  parte  della  committenza  delle  somme ancora dovute
all'appaltatore  stesso,  e cio' proprio in virtù dell'autonomia del
rapporto  contrattuale  di  subappalto,  rispetto a quello principale
d'appalto   intercorrente  tra  P.A.  ed  aggiudicatario,  pur  se  a
quest'ultimo collegato in quanto negozio giuridico secondario.
  Ne  deriva  che  nel caso in cui la stazione appaltante, come nella
fattispecie  in esame, abbia stabilito che il pagamento nei confronti
del  subappaltatore  è a carico del solo appaltatore, non insorgendo
alcun    rapporto    giuridico   fra   pubblica   amministrazione   e
subappaltatore,   nessuna  azione  diretta  compete  alla  prima  nei
confronti  di  quest'ultimo,  il  quale tuttavia, per il recupero dei
suoi crediti, puo' invocare la disposizione di cui all'art. 353 della
legge   20 marzo   1865   n.   2248  All.  F,  circa  la  concessione
preferenziale  di  sequestri sulle somme dovute all'appaltatore dalla
pubblica amministrazione.
  Tuttavia, preme evidenziare che l'art. 18, comma 3-bis, della legge
n.  55/1990,  sopra riportato, stabilisce che l'«aggiudicatario (...)
è  obbligato  a  trasmettere  entro  venti  giorni (...) copia delle
fatture  quietanzate  (...)».  La  norma  pur non prevedendo, come in
precedenza  evidenziato,  espressamente  le conseguenze derivanti dal
mancato  rispetto della stessa, pone pero' in capo all'aggiudicatario

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