Il mancato pagamento dei subappaltatori determina grave inadempimento e comporta la risoluzione del contratto ex art. 119 Dpr 554/1999. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE 28/04/2004 Mancato pagamento ai subappaltatori.
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
La società Valcantieri s.p.a. (già GE.CO. s.r.l.) ha chiesto
all'Autorità di esprimere il proprio avviso in ordine all'esatta
interpretazione dell'art. 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e segnatamente in ordine ai poteri riconosciuti in capo alla
stazione appaltante in caso di mancata consegna da parte
dell'appaltatore delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
Ritenuto in diritto.
Preliminarmente deve osservarsi che l'Autorità ha già svolto le
proprie considerazioni in materia di pagamenti ai subappaltatori, in
particolare nella determinazione n. 8 del 26 marzo 2003, nella quale
è stato affermato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis della
legge n. 55/1990, la stazione appaltante, dandone notizia nel bando
di gara, puo' optare, per il pagamento delle lavorazioni affidate in
subappalto, per una delle due seguenti discipline:
a) pagamento - alla maturazione secondo quanto previsto dal
contratto di appalto di ogni stato di avanzamento - direttamente al
subappaltatore in base alla specificazione dell'importo delle
lavorazioni eseguite dal subappaltatore fornita dall'appaltatore;
b) pagamento nei confronti dell'appaltatore, con l'obbligo per
quest'ultimo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate.
L'Autorità ha, altresi', espresso avviso in ordine al mancato
invio da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate del
subappaltatore, entro i termini indicati dalla norma in esame, nella
deliberazione n. 209 del 24-25 luglio 2002, nella quale è stata
ritenuta illegittima, in tale circostanza, la sospensione dei
pagamenti nei confronti dell'appaltatore, in quanto l'art. 18, comma
3-bis, della legge n. 55/1990 e s.m. non riconosce espressamente tale
facoltà all'amministrazione.
Quanto sopra, in virtù del fatto che nessun rapporto giuridico
sorge, in virtù del contratto di subappalto o della sua
autorizzazione, tra stazione appaltante e subappaltatore, posto che
la suddetta autorizzazione comporta solo che il subappalto è
consentito e null'altro: nessuna azione diretta compete, pertanto,
alla pubblica amministrazione nei confronti del subappaltatore, e
viceversa.
Infatti, l'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55/1990, stabilisce
che «i pagamenti relativi ai lavori svolti dalsubappaltatore o dal
cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate», ma nulla dispone in ordine alle
conseguenze per il mancato invio delle fatture quietanzate del
subappaltatore alla stazione appaltante.
Di conseguenza, non sembra consentito che il comportamento in esame
possa giustificare, come invece asserito dalla richiedente, una
trattenuta da parte della committenza delle somme ancora dovute
all'appaltatore stesso, e cio' proprio in virtù dell'autonomia del
rapporto contrattuale di subappalto, rispetto a quello principale
d'appalto intercorrente tra P.A. ed aggiudicatario, pur se a
quest'ultimo collegato in quanto negozio giuridico secondario.
Ne deriva che nel caso in cui la stazione appaltante, come nella
fattispecie in esame, abbia stabilito che il pagamento nei confronti
del subappaltatore è a carico del solo appaltatore, non insorgendo
alcun rapporto giuridico fra pubblica amministrazione e
subappaltatore, nessuna azione diretta compete alla prima nei
confronti di quest'ultimo, il quale tuttavia, per il recupero dei
suoi crediti, puo' invocare la disposizione di cui all'art. 353 della
legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, circa la concessione
preferenziale di sequestri sulle somme dovute all'appaltatore dalla
pubblica amministrazione.
Tuttavia, preme evidenziare che l'art. 18, comma 3-bis, della legge
n. 55/1990, sopra riportato, stabilisce che l'«aggiudicatario (...)
è obbligato a trasmettere entro venti giorni (...) copia delle
fatture quietanzate (...)». La norma pur non prevedendo, come in
precedenza evidenziato, espressamente le conseguenze derivanti dal
mancato rispetto della stessa, pone pero' in capo all'aggiudicatario
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