Per un valido “patto di prova” occorre la specifica indicazione delle mansioni. Cassazione Civile, Sezione Lavoro Sentenza. n. 13498 del 13/09/2003
L’art. 2096
del Codice Civile, che stabilisce che l’assunzione in prova deve risultare da
atto scritto “ad substantiam”, impone un onere probatorio che puo’ dirsi
osservato solo se il patto medesico contiene la specifica indicazione delle
mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi.
Cassazione
Civile, Sezione Lavoro Sentenza. n. 13498 del 13/09/2003
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lecce ha rigettato gli appelli
della SpA LE.IP. – IPERCOOP e di Gianfranco Greco, rispettivamente, principale e
incidentale, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, che, in
parziale accoglimento della domanda del Greco, aveva accertato l’illegittimità
del recesso dal contratto di formazione e lavoro motivato con il mancato
superamento del periodo di prova, con declaratoria del diritto del lavoratore a
proseguire il servizio fino alla scadenza del contratto.
Il Tribunale, esaminato per primo l’appello
incidentale del lavoratore contro il mancato accoglimento della pretesa di
accertamento che il contratto di lavoro doveva reputarsi a tempo indeterminato,
lo ha giudicato infondato. Ha rilevato il Tribunale che l’istruzione compiuta
mediante espletamento di prova testimoniale, aveva escluso la veridicità
dell’assunto del lavoratore secondo cui gli erano state affidate immediatamente
mansioni di caporeparto, svolte in autonomia e senza essere affiancato da
alcuno: l’assunzione con contratto di formazione e lavoro era finalizzata al
conseguimento della qualifica di impiegato con mansioni di caporeparto e, non
valendo ad escludere la causa del contratto il fatto che l’assunzione fosse
stata preceduta da un periodo di "stage", cioè di pratica professionale, era
risultato che la responsabilità del reparto "liquidi" era rimasta affidata ad
altro dipendente, mentre il Greco ne curava la gestione proprio in funzione del
programma formativo, frequentando altresi’ un ciclo di lezioni teoriche.
L’appello principale è stato respinto a causa
della nullità del patto di prova apposto al contratto, in quanto non
risultavano specificamente indicate le mansioni da espletare, nè la lacuna
poteva essere colmata dai contenuti del progetto di formazione consegnato al
lavoratore, recante solo il riferimento generico alle varie aree di attività.
La cassazione della sentenza è
domandata dalla società con ricorso principale sostanzialmente fondato su di un
unico motivo, e dal lavoratore con ricorso incidentale proposto con il
controricorso, anch’esso per un unico motivo. La ricorrente principale ha anche
depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente, la Corte riunisce
i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (
art. 335 c.p.c.).
2) Deve, innanzi tutto, essere definita la
questione concernente la qualificazione del rapporto di lavoro, questione
investita dal ricorso incidentale che domanda la cassazione della sentenza nella
parte in cui ha escluso che il rapporto dovesse considerarsi a tempo
indeterminato.
2.1. Il Tribunale di Lecce, secondo le tesi svolte
nel ricorso incidentale, con violazione di legge e vizio della motivazione aveva
ritenuto sussistente la funzione propria del contratto di formazione e lavoro,
in presenza di una fattispecie che aveva visto il Greco frequentare un periodo
di pratica professionale presso la stessa azienda, venendo valutato
positivamente per un "inserimento del ruolo di capo reparto…", ed essere
assunto con attribuzione del compito di guida del reparto "liquidi", il cui
precedente caporeparto (Cosimo Blasi) era stato trasferito ad diverso reparto;
la prova per testi, infatti, aveva dimostrato lo svolgimento di tutti i compiti
propri del capo reparto, non potendosi valutare come attendibile il teste
Tommaso Fischetti, direttore della filiale e nominato rappresentante
dell’azienda proprio nella controversia.
2.2. Il motivo è palesemente
infondato in quanto fonda la richiesta di cassazione della sentenza su motivi
non riconducili a quelli di cui all’art. 360
c.p.c.
Invero, non sono in realtà denunciate violazioni
di norme di diritto, ma si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere
che nel caso concreto mancava fin dall’origine la funzione formativa.
Senonchè il Tribunale, sulla base della
deposizione di una pluralità di testimoni (non del solo direttore della
filiale), ha ritenuto provato che la responsabilità del reparto era rimasta pur
sempre affidata al Blasi, che assumeva le decisioni finali, pur avendo costui la
responsabilità anche di altro reparto, peraltro situato in prossimità del
reparto "liquidi", mentre il Greco aveva espletato le attribuzioni di
caporeparto proprio in coerenza con il programma di formazione professionale, ma
venendo affiancato dal Blasi e dallo stesso capo aerea, oltre che frequentare
contemporaneamente un corso di formazione teorica. Ha aggiunto il Tribunale che
quanto riferito da altri testi, secondo cui il Greco era da essi considerato il
caporeparto, non contribuiva a fornire elementi decisivi circa i contenuti
effettivi della posizione lavorativa.
Si tratta, quindi, di motivazione che non presenta
lacune (non si denuncia la mancata considerazione di fatti decisivi) ed è
logicamente plausibile.
3) Il ricorso principale è rivolto ad ottenere la
cassazione della dichiarazione di nullità del patto di prova apposta al
contratto di formazione e lavoro.
Si denuncia che lo stesso Tribunale,
nel motivare il rigetto dell’appello incidentale, aveva accertato che nel
contratto di formazione e lavoro stipulato il 7 febbraio 1997 si prevedeva
espressamente che l’assunzione era finalizzata "allo svolgimento di un progetto
di formazione e lavoro volto al conseguimento della qualifica di impiegato, con
le mansioni di capo reparto"; che il progetto allegato al contratto individuale
recava indicazioni circa lo svolgimento dell’attività (con riferimento alle
aree, sottoaree, argomenti e operazioni pratiche) che erano state ritenute
generiche senza motivazione; che, oltre alla motivazione mancante, insufficiente
e contraddittoria, era stato violato il disposto dell’art. 8, comma 7, della
legge n. 407 del 1990,
recante l’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni indicate nel progetto,
obbligo il cui adempimento era stato acclarato, sicchè non poteva riscontrarsi
alcuna genericità nelle indicazioni, anche alla stregua del disposto del
contratto collettivo del settore, che non contemplava altre specificazioni per
il patto di prova.
3.1. Anche il ricorso principale deve essere
respinto.
Il nucleo essenziale del motivo del ricorso
concerne il tema della necessaria specifica indicazione delle mansioni da
espletarsi dal lavoratore assunto in prova.
La Corte Costituzionale, con la sent. n. 189 del
1980, ha chiarito che il rispetto dei principi costituzionali impone
all’interprete di ritenere che il licenziamento del lavoratore in prova è
illegittimo "quando risulti che non è stata consentita, per inadeguatezza della
durata dell’esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo
comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è
preordinato", sicchè il lavoratore puo’ "dimostrare il positivo superamento
dell’esperimento nonchè l’imputabilità del licenziamento ad un motivo
illecito".
Orbene, perchè sia possibile il
controllo giudiziale del recesso datoriale in periodo di prova, occorre
necessariamente che siano ben note e specificate, fin da prima dell’inizio del
periodo di prova, le mansioni dettagliate che il lavoratore sarà chiamato ad
esercitare. Tale requisito implicito, in quanto non espressamente previsto
dall’art. 2096 c.c.,
della specificità delle mansioni – che è coessenziale al (seppur limitato)
controllo della facoltà di recesso del datore di lavoro – è stato più volte
affermato dalla giurisprudenza della Corte, tanto che sul punto puo’ parlarsi
ormai di diritto vivente. In particolare, si richiama la decisione (Cass. 22
marzo 2000, n. 3451) che ha ritenuto che la causa del patto di prova va
ravvisata nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a
sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro; ne consegue che
per evitare la sua illegittimità per incoerenza con la suddetta causa è
necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in
relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi. Analogamente, altro
precedente (Cass. 7 marzo 2000, n. 2579 ha puntualizzato che il patto di prova
apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma
contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che
la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile
valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in
ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (in senso conforme: Cass.
24 dicembre 1999, n. 14538; 26 maggio 1995 n. 5811).
3.2. Alla stregua di questo principio, cui la
sentenza impugnata si è puntualmente attenuta, perdono consistenza le altre
censure, in quanto fondate sull’erroneo assunto che la validità del contratto
di formazione e lavoro, per essere sufficientemente definito il progetto
formativo, si estenda al patto di prova in quel contratto inserito, sebbene
privo di ulteriori indicazioni.
Ed invece la mancanza di specificità delle
mansioni è chiaramente un "minus" rispetto alla mancanza dell’oggetto del
contratto di formazione e lavoro, cosicchè non è incorso nella denunciata
contraddizione il Tribunale per aver ritenuto validamente concluso il contratto
finalizzato allo svolgimento di un progetto di formazione e lavoro per il
conseguimento della qualifica di impiegato con le mansioni di caporeparto, ma
nullo il patto di prova.
3.3. Quanto ai vizi di motivazione denunciati con
riguardo all’accertamento del fatto, essi si risolvono nel contrapporre la
valutazione della ricorrente a quella del giudice del merito, il quale, con
esposizione sufficiente e logica, ha rilevato, da una parte, che il progetto
allegato conteneva solo la generica indicazione delle varie aree di attività,
dall’altra, in coerenza proprio con le considerazioni svolte in sede di esame
dell’appello incidentale, che l’attività lavorativa e di formazione rendeva
necessarie ben altre specificazioni che non il mero riferimento alla qualifica e
alle mansioni di capo reparto, senza precisare le caratteristiche della
prestazione richiesta nel periodo di formazione ai fini della prova.
4) Il rigetto dei due ricorsi giustifica la
decisione di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa
interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 SET. 2003