Norme & Prassi

DL 22/03/2004, n.72. Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo. Conv. in Legge dal Senato il 19/05/2004


Il decreto-legge contro la
diffusione abusiva degli audiovisivi tramite internet e per sostenere il
cinema e lo spettacolo è stato definitivamente convertito in legge dal
Senato il 19 maggio 2004, malgrado le polemiche.
Il provvedimento originario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 69,
del 23 marzo 2004 e dispone interventi finanziari urgenti a sostegno
dell’attività cinematografica, con innovazioni procedurali ed individuazione
di finanziamenti straordinari per sostenere la ripresa del settore. Il
dispositivo prevede anche sanzioni per tutelare
il diritto d’autore e per
colpire penalmente coloro che, per fini commerciali, scambiano file protetti
dal copyright. Per chi utilizza i file protetti, per uso personale, è stata
prevista, invece, una sanzione amministrativa. Per agevolare l’applicazione
delle nuove norme sono state introdotte alcune previsioni relative alla
collaborazione tra service provider e autorità. Il tutto in conformità alle
norme già vigenti in materia di e-commerce.
(19 maggio 2004)

 




DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n.72. Interventi per contrastare la
diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno
delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione
telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè per il sostegno
finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo
e

dello sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, delle

comunicazioni e delle infrastrutture e
dei trasporti;


E m a n a


il seguente
decreto-legge:


Articolo
1.


Misure
di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e
assimilate

1. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della
uccessive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) in violazione dell’articolo
16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di
condivisione di file fra utenti, un’opera cinematografica o assimilata
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni
di qualsiasi genere;".

2. All’articolo 174-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:

"2-bis. Chiunque, in violazione
dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante
programmi di condivisione di file fra utenti, un’opera cinematografica o
assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni
di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera
cinematografica o parte di essa, è punito, purchè il fatto non concorra con
i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro
1500, nonchè con la confisca degli strumenti e del materiale e con la
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative
dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al
comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000
e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".

3. Il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le segnalazioni di interesse
per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera

a-bis) del comma 2 dell’articolo 171-ter
e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le

Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell’autorità
giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle
autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all’individuazione

dei gestori dei siti e degli autori delle
condotte segnalate.

5. Su richiesta del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ovvero dell’autorità giudiziaria,
per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 174-ter della

legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli

articoli 14,
15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
 
, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere
tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai siti o a rimuovere i
contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di
servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti
idonei a realizzare le fattispecie di cui all’articolo 171-ter, comma 2,
lettera a-bis),

e all’articolo 174-ter, commi 2-bis e
2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’interno ovvero l’autorità giudiziaria, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.

7. La violazione degli obblighi di cui ai
commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro 250.000.
Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto
previsto
dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70  .


Articolo
2.


Disposizioni
relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo

1.
All’articolo 27 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

 
, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le istanze per l’erogazione dei
finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul
fondo di cui all’articolo 27 ed all’articolo 28 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina
risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione,
qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse
abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale nazionale e
relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione
generale, il risultato dell’esame tecnico-economico del preventivo e del
piano

finanziario di cui all’articolo 2, comma
5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le
istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale
nazionale e non siano corredate dell’esame tecnico-economico del preventivo e
del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del
presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità
di trattazione rispetto alle altre istanze, l’esito positivo della
valutazione per il riconoscimento dell’interesse culturale, ai sensi
dell’articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.".

2. Le risorse di cui all’articolo 3,
comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’anno 2004, sono
finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all’applicazione del comma 1
ed alle

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