Norme & Prassi

Ddl Camera 4978 – Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica


Diventa definitivamente legge il
provvedimento che stabilisce che da ora in poi ogni medico potrà scegliere di
anno in anno, se prestare la propria opera esclusivamente per il Servizio
sanitario compresa la libera professione, la cosiddetta intramoenia, oppure se
svolgere l’attività privata al di fuori del servizio pubblico. La Camera, il 18
maggio, ha infatti votato la fiducia al Governo sul testo del decreto
sull’emergenza sanitaria, nel quale, nel corso dell’esame al Senato, la
maggioranza con un emendamento aveva appunto inserito la norma che pone fine al
principio della irreversibilità della decisione previsto dalla legge in questo
momento. L’emendamento modifica inoltre le regole sulle cariche direttive delle
strutture sanitarie: potranno diventare primari anche i medici che non hanno un
rapporto di esclusività con il Ssn. Il decreto contiene misure per fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica oltre ad un pacchetto di
emendamenti su prevenzione, trapianti e tutela della privacy. Ecco i principali
contenuti delle altre norme.
EMERGENZE SANITARIE – Nascerà presso il Ministero della Salute il Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e per le
emergenze legate al bioterrorismo. Il nuovo Istituto, che risponde all’esigenza
di coordinare ed omogeneizzare le varie attività a livello nazionale, regionale
e delle singole strutture, si occuperà della valutazione e della gestione dei
rischi e della comunicazione alla popolazione in caso di attacchi
bioterroristici.
RICERCA – Sarà affidata all’Istituto di riferimento nazionale sulla genetica
molecolare, con sede a Milano, la missione di avviare studi innovativi nel campo
dei genomi, dei tumori e delle malattie rare. L’istituto opererà in
collaborazione con i progetti di ricerca condotti negli Stati Uniti attraverso
un collegamento funzionale e operativo con il National Institute of Health.
PREVENZIONE DEI TUMORI – In linea con le raccomandazioni espresse dall’Unione
Europea, è previsto lo stanziamento di nuovi fondi per programmi di prevenzione
sui tumori, circa 50 milioni di euro nel triennio 2004-2006.
TRAPIANTI – Un nuovo stanziamento di circa 16 milioni di euro per i prossimi tre
anni è destinato a potenziare l’attività del Centro Nazionale Trapianti e dei
centri interregionali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il provvedimento recepisce le richieste
avanzate dai medici e prevede regole più semplici per facilitare le procedure
per il trattamento dei dati personali dei pazienti per i medici di famiglia e i
pediatri.
MEDICINA GENERALE E PEDIATRI – E’ prevista l’uniformità di trattamento
economico e normativo per il personale che lavora con un rapporto di
convenzione, cioè i medici di medicina generale ed i pediatri. Le convenzioni
saranno garantite in maniera omogenea sull’intero territorio nazionale e
stipulate in accordo con le principali organizzazioni sindacali.

(18 maggio 2004)

 


Ddl Camera 4978 – Interventi urgenti per fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica

 


Articolo 1.


1. Al fine di contrastare le emergenze
di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed
al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:


a) è istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e
gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e
diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l’Istituto superiore di sanità, con
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e
di ricerca pubbliche e private, nonchè con gli organi della sanità militare.
Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con
decreto del Ministro della salute. Per l’attività e il funzionamento del
Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l’anno 2004, 25.450.000 euro per l’anno 2005 e 31.900.000
euro a decorrere dall’anno 2006;


b) è istituito un Istituto di riferimento
nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di
rilevazione e di diagnosi, collegato con l’Istituto superiore di sanità e altre
istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso
l’Ospedale Maggiore, denominato Fondazione "Istituto nazionale di genetica
molecolare – INGM"; sono autorizzate le seguenti spese:


1) la spesa di euro 7.028.000 per l’anno 2004, di
euro 6.508.000 per l’anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall’anno 2006,
finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con
decreto del Ministro della salute, nonchè, per quanto di pertinenza dello
Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell’Istituto medesimo;


2) la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell’Istituto,
nonchè per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi
progetti al Ministero della salute;


c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d’America, relativi alla
acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della
salute nei settori dell’oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l’anno 2004, 12.585.000 euro per
l’anno 2005 e 12.720.000 euro per l’anno 2006. Tali progetti saranno individuati
con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Articolo 2.


1. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 1 si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000
per l’anno 2004, euro 44.543.000 per l’anno 2005 ed euro 12.720.000 per l’anno
2006 ed euro 38.602.000 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.

2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 2-bis.


1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali
connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali
in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo
screening per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione europea,
lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il
triennio 2004-2006, per la diffusione dello screening del cancro del colon retto
ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo screening
del cancro alla mammella e del collo dell’utero, da realizzarsi in collegamento
con l’assistenza sanitaria di base, anche attraverso l’implementazione di linee
di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità
diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.


2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione
del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


3. Per la realizzazione del programma è
autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l’anno 2004, di euro 20.975.000 per
l’anno 2005 e di euro 21.200.000 per l’anno 2006 per la concessione da parte del
Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e
all’Istituto superiore di sanità.


4. All’onere derivante dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.


Articolo 2-ter.


1. Per l’attività del Centro nazionale per i
trapianti, di cui all’articolo 8 della legge 1^ aprile 1999, n. 91, è
autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2004, di euro
2.097.000 per l’anno 2005 e di euro 2.120.000 a decorrere dall’anno 2006.


2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando
l’autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di
funzionamento, per l’assunzione a termine di personale di collaborazione nonchè
per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le
modalità previste dall’articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


3. Per le attività dei Centri di riferimento
interregionali per i trapianti, di cui all’articolo 10 della legge 1^ aprile
1999, n. 91, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2004,
di euro 4.195.000 per l’anno 2005 e di euro 4.240.000 a decorrere dall’anno
2006, di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli
istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di
funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su
proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


4. All’onere derivante dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.


Articolo 2-quater.


1. All’articolo 3, comma 32, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n.350, dopo le parole: "come integrato dall’articolo 85,
comma 6" sono inserite le seguenti: "e comma 8".


Articolo 2-quinquies.


1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all’articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:


"1-bis. La notificazione relativa al trattamento
dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di
famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del
loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale";


b) all’articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:


"2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si
applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni
di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e
fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell’articolo 12&q

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