IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 10, 11, 95, primo comma della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della predetta legge n.
400 del 1988 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri
il potere di emanare direttive connesse alla propria responsabilità
di direzione della politica generale del Governo al fine di
coordinare e promuovere l'attività dei Ministri in ordine agli atti
che riguardano la politica generale del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, recante la ratifica ed
esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato
nord atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a
Londra il 19 giugno 1951;
Visto, in particolare, l'art. XVI della predetta Convenzione
secondo il quale qualsiasi contestazione tra le parti contraenti
concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione
stessa è regolata da negoziati tra di esse senza ricorso ad una
giurisdizione esterna;
Visto l'art. 808 del codice di procedura civile;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modificazioni;
Visto il parere n. 3615/02 reso dalla sezione prima del Consiglio
di Stato nell'adunanza del 2 aprile 2003;
Considerata la rilevanza di talune problematiche di ordine
giuridico poste dal Governo degli Stati Uniti d'America in ordine a
controversie sorte con amministrazioni italiane che, in diverse
occasioni, hanno adito, avanti alle giurisdizioni nazionali, tale
Paese per questioni inerenti materie dedotte nella citata Convenzione
NATO-SOFA che disciplina lo statuto delle Forze armate di una delle
parti firmatarie del Trattato nord atlantico, nonchè del personale
civile ad esse assegnato e dei loro congiunti presenti sul territorio
di un'altra parte contraente;
Considerato che il Governo statunitense ritiene gli organi aditi da
amministrazioni italiane privi di giurisdizione per effetto della
preclusione operata dall'art. XVI della Convenzione in argomento,
secondo il quale qualsiasi contestazione tra le parti contraenti, per
quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione
stessa, è risolta in base ad accordi tra le parti interessate e,
cioè, per via diplomatica «senza ricorso ad una giurisdizione
esterna»;
Considerato che la Convenzione in parola è stata ratificata con la
legge 30 novembre 1955, n. 1355, e che, pertanto, la deroga alla
giurisdizione interna prevista dalla stessa trova adeguato supporto
formale e sostanziale anche nel diritto interno, in aderenza ai
principi costituzionali contenuti negli articoli 10 e 11 della
Costituzione; che il tenore letterale della disposizione di cui al
citato articolo XVI della Convenzione, come è stato ritenuto anche
dal Consiglio di Stato, esprime appieno il contenuto precettivo e
precisa l'ambito della sua operatività derogatoria concernente
qualsiasi contestazione che riguardi l'interpretazione o
l'applicazione della Convenzione stessa;
Ritenuta l'opportunità di emanare una direttiva generale per le
amministrazioni affinchè, in caso di controversie, possa attivarsi
il negoziato con l'altra parte, attraverso il competente Ministero
degli affari esteri, conformemente alla norma pattizia contenuta
nell'art. XVI della richiamata Convenzione, evitando il ricorso
all'autorità giurisdizionale nazionale;
E m a n a
la seguente direttiva:
1. La seguente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni
centrali dello Stato ed alle altre amministrazioni, secondo la
definizione e l'individuazione contenuta nell'art. 1, comma 2, della
legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed individua
criteri di azione amministrativa da seguire nelle controversie
concernenti contestazioni riferibili alle par
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