Norme & Prassi

DIRETTIVA PCDM 19/03/2004. Criteri relativi all’azione amministrativa nei confronti delle contestazioni, inerenti l’applicazione della convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 10, 11, 95, primo comma della Costituzione;
  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina
dell'attività  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 5, comma 2, della predetta legge n.
400 del 1988 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri
il  potere di emanare direttive connesse alla propria responsabilità
di   direzione  della  politica  generale  del  Governo  al  fine  di
coordinare  e promuovere l'attività dei Ministri in ordine agli atti
che riguardano la politica generale del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni,  recante  norme  sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  legge  30 novembre 1955, n. 1335, recante la ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato
nord  atlantico  sullo  statuto  delle  loro  Forze armate, firmata a
Londra il 19 giugno 1951;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  XVI  della  predetta  Convenzione
secondo  il  quale  qualsiasi  contestazione  tra le parti contraenti
concernente  l'interpretazione  o  l'applicazione  della  Convenzione
stessa  è  regolata  da  negoziati  tra di esse senza ricorso ad una
giurisdizione esterna;
  Visto l'art. 808 del codice di procedura civile;
  Visto  l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recante   norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze    delle    amministrazioni    pubbliche    e   successive
modificazioni;
  Visto  il  parere n. 3615/02 reso dalla sezione prima del Consiglio
di Stato nell'adunanza del 2 aprile 2003;
  Considerata   la   rilevanza  di  talune  problematiche  di  ordine
giuridico  poste  dal Governo degli Stati Uniti d'America in ordine a
controversie  sorte  con  amministrazioni  italiane  che,  in diverse
occasioni,  hanno  adito,  avanti  alle giurisdizioni nazionali, tale
Paese per questioni inerenti materie dedotte nella citata Convenzione
NATO-SOFA  che  disciplina lo statuto delle Forze armate di una delle
parti  firmatarie  del Trattato nord atlantico, nonchè del personale
civile ad esse assegnato e dei loro congiunti presenti sul territorio
di un'altra parte contraente;
  Considerato che il Governo statunitense ritiene gli organi aditi da
amministrazioni  italiane  privi  di  giurisdizione per effetto della
preclusione  operata  dall'art.  XVI  della Convenzione in argomento,
secondo il quale qualsiasi contestazione tra le parti contraenti, per
quanto  concerne l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione
stessa,  è  risolta  in  base ad accordi tra le parti interessate e,
cioè,  per  via  diplomatica  «senza  ricorso  ad  una giurisdizione
esterna»;
  Considerato che la Convenzione in parola è stata ratificata con la
legge  30 novembre  1955,  n.  1355,  e che, pertanto, la deroga alla
giurisdizione  interna  prevista dalla stessa trova adeguato supporto
formale  e  sostanziale  anche  nel  diritto  interno, in aderenza ai
principi  costituzionali  contenuti  negli  articoli  10  e  11 della
Costituzione;  che  il  tenore letterale della disposizione di cui al
citato  articolo  XVI della Convenzione, come è stato ritenuto anche
dal  Consiglio  di  Stato,  esprime appieno il contenuto precettivo e
precisa  l'ambito  della  sua  operatività  derogatoria  concernente
qualsiasi    contestazione    che    riguardi   l'interpretazione   o
l'applicazione della Convenzione stessa;
  Ritenuta  l'opportunità  di  emanare una direttiva generale per le
amministrazioni  affinchè,  in caso di controversie, possa attivarsi
il  negoziato  con  l'altra parte, attraverso il competente Ministero
degli  affari  esteri,  conformemente  alla  norma pattizia contenuta
nell'art.  XVI  della  richiamata  Convenzione,  evitando  il ricorso
all'autorità giurisdizionale nazionale;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
  1. La  seguente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni
centrali  dello  Stato  ed  alle  altre  amministrazioni,  secondo la
definizione  e l'individuazione contenuta nell'art. 1, comma 2, della
legge 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed individua
criteri  di  azione  amministrativa  da  seguire  nelle  controversie
concernenti  contestazioni  riferibili  alle  par

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