Amministrativa

Esecuzione del Giudicato a seguito di annullamento di concessione edilizia. Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 1632 del 29/03/2004

L’esecuzione di un giudicato d’annullamento di
concessione edilizia deve di regola contemplare semplicemente la demolizione del
manufatto, salva l’attivazione del concessionario per ricondurlo alla
legittimità  secondo le indicazioni del giudicato. Qualora si fosse seguita la
diversa via, più favorevole al concessionario, di modificare il manufatto, ciò
non significa che l’esecuzione debba essere protratta indefinitamente. Il
giudicato rimane perciò insensibile a tutte le nuove domande di sanatoria e a
tutte le conseguenti impugnazioni del concessionario, le quali potranno semmai
regolare i rapporti e le edificazioni future, successive all’avvenuto
adeguamento al giudicato.

 

Consiglio di Stato Sezione V
Sentenza 1632 del 29/03/2004

FATTO

Si controverte sull’esecuzione del giudicato
d’annullamento di una concessione edilizia. In sede d’esecuzione sono già state
pronunciate le otto decisioni specificate in epigrafe, in ciascuna delle quali
sono riassunti i fatti di causa. In particolare, avendo la società Inveco,
concessionaria, presentato domande di concessione in sanatoria, con la decisione
n. 961 del 1995 si è deciso che la legge di sanatoria non sospendeva il
giudizio d’ottemperanza, mentre con la decisione n. 215 del 1996 si è deciso di
attendere l’esito del giudizio instaurato dalla Inveco contro il diniego di
concessione in sanatoria oppostole da comune di Bergamo. Con la decisione n.
1480 del 1997 si è preso atto che il giudice amministrativo di primo grado
aveva respinto il ricorso contro il diniego di sanatoria e che, con decisione
coeva alla 1480, l’appello della Inveco era stato respinto (per quanto riguarda
la domanda di concessione n. 5129 del 1995, relativa alle opere che interessano
il presente giudizio); con la medesima decisione n. 1480 del 1997 si è ordinato
al commissario ad acta di procedere con la dovuta sollecitudine, rilevando anche
che l’istanza di riesame della domanda di condono, rivolta dalla Inveco al
comune, non era di ostacolo all’esecuzione del giudicato. Con la decisione n.
3435 del 2002 la Sezione, rilevato che si doveva pervenire a una soluzione
rapida e definitiva della vicenda, ha confermato che si doveva eseguire il
progetto di modificazione dell’immobile della Inveco predisposto dal
commissario.

Ora il commissario riferisce che il tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con
sentenza 15 aprile 2003 n. 430 ha accolto il ricorso di Inveco contro il
provvedimento del 5 giugno 1997 con cui il comune ha ricusato di prendere in
considerazione la domanda di sanatoria riproposta da Inveco, e ha stabilito
l’obbligo del comune di ripronunciarasi; nel contempo, la Inveco ha intimato al
commissario di astenersi dal dare esecuzione al giudicato. Chiede istruzioni.

DIRITTO

Il Collegio non puo’ che ribadire che il giudicato
formatosi sulla decisione n. 754 del 1991 dev’essere eseguito, sotto la
direzione del commissario ad acta, con i mezzi del comune (salva ogni
questione per le spese), nei modi già ampiamente specificati con le precedenti
decisioni e con l’autorità di questo Consiglio che agisce appunto mediante il
commissario e con conseguente assenza, com’è naturale, di ogni responsabilità
del commissario in proprio.

Il Collegio considera altresi’ che, di regola,
l’esecuzione di un giudicato d’annullamento di concessione edilizia dovrebbe
contemplare semplicemente la demolizione del manufatto, salva l’attivazione del
concessionario per ricondurlo alla legittimità secondo le indicazioni del
giudicato. Nel caso in esame si è bensi’ segui’ta sin qui la diversa via, più
favorevole al concessionario, di modificare il manufatto, ma cio’ non significa
che l’esecuzione debba essere protratta indefinitamente. Il giudicato rimane
percio’ insensibile a tutte le nuove domande di sanatoria e a tutte le
conseguenti impugnazioni del concessionario, le quali potranno semmai regolare i
rapporti e le edificazioni future, successive all’avvenuto adeguamento al
giudicato.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione quinta

nelle suesposte considerazioni è la risposta del
Consiglio di Stato alla richiesta di istruzioni formulata dal commissario ad
acta
.

Cosi’ deciso in Roma il 16 dicembre 2003 dal
collegio costituito dai signori:

Agostino Elefante                       presidente

Raffaele Carboni                        componente,
estensore

Corrado Allegretta                      componente

Francesco D’Ottavi                    componente

Claudio Marchitiello                   componente

 

 

L’ESTENSORE                                IL
PRESIDENTE

f.to Raffaele Carboni                            
f.to Agostino Elefante

 

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