Presidenza del Consiglio dei ministri Decreto presidenziale per il regolamento della disciplina e dell’accesso relativi al servizio informatica giuridica del Ced della Corte di cassazione
Tutti al Ced il sabato sera: si
entra gratis
«Finalmente la legge è gratuita per tutti».
Floretta Rolleri, responsabile della Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati, esordisce cosi’ prima di spiegare la portata del
decreto presidenziale approvato ieri dal Consiglio dei ministri (articolato e
relazione sono leggibili tra i documenti correlati). L’accesso agli archivi del
Centro elettronico di documentazione della Cassazione sarà gratuito, come
stabilito dalla legge 633/41, secondo le modalità operative stabilite dalla
Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della
Giustizia. Sarà necessario registrarsi e i dati saranno utilizzabili nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, solo per la
sicurezza del servizio, per l’accertamento di illeciti e per la determinazione
dell’entità degli accessi. Gli avvocati potranno fruire del servizio tramite
gli uffici giudiziari, previa autorizzazione dei capi di questi uffici e
compatibilmente con le disponibilità di personale e mezzi. Potranno accedere
gratuitamente anche i giudici di pace e i magistrati onorari in servizio.
«La legge dal 1865 ad oggi – ha illustrato Floretta Rolleri – sarà finalmente
disponibile», del resto «era un assurdo per la nostra civiltà giuridica non
avere un servizio del genere». «Dal momento della pubblicazione del
provvedimento sulla Gazzetta – ha aggiunto – saremo in grado per gli utenti
aventi diritto o per gli abbonati, di mettere a disposizione tutta la
legislazione». Per quanto riguarda gli abbonamenti si avranno forme di contratto
diverso basate sulla durata del collegamento oppure sulla quantità di
caratteri. Mentre per il cittadino sarà a disposizione il portale Dire per una
ricerca semplificata. «E’ un passo avanti – ha spiegato ancora la responsabile
del Dgsia – verso la pubblicazione ufficiale su Internet», verso la
pubblicazione telematica della Gazzetta, anche se il nostro Paese arriva in
ritardo rispetto all’Europa. «Il Belgio, ad esempio – ha continuato Rolleri – ha
abolito già da tempo la pubblicazione cartacea della Gazzetta. Noi ci stiamo
muovendo per la pubblicazione su Internet delle leggi approvate; del resto è il
nostro ministero che mette il sigillo».
Nel lungo processo di modernizzazione, ha detto la responsabile del
Dipartimento, il primo passo è rappresentato dalla pubblicazione del patrimonio
legislativo, mentre quello successivo «è la pubblicazione su Internet dell’atto
ufficiale».
La strada dovrebbe portare verso la pubblicazione della giurisprudenza, ma la
responsabile del Dgsia ha tenuto a precisare che non esiste nessun attacco
all’editoria da parte del dipartimento di via Arenula. «Abbiamo in questo caso
semplicemente ottemperato ad un obbligo verso i cittadini, del Ced ne stiamo
parlando da tre anni; è stato un cammino lungo, che ci ha visti impegnati per
rispettare i pareri del ministero dell’Economia e delle Autorità competenti,
soprattutto del Garante dei dati personali». Sulla pubblicazione della
giurisprudenza «bisogna far convivere due principi; quello del valore aggiunto
delle banche dati e non è nostra intenzione metterlo in linea, ci limiteremo a
dare il documento nella sua essenza storica».
I progetti vanno avanti con le risorse di sempre, ha concluso Floretta Rolleri
che già in occasione dei convegni svoltisi in Cassazione a luglio e a novembre
del 2003 (vedi in arretrati del 5, 7 luglio e del 15 novembre) aveva lamentato
una mancanza di fondi per l’attuazione di diversi programmi. «Il bilancio è
sempre quello – ha concluso – pero’ per questi settori specifici c’è sempre
l’articolo 107 di una famosa norma che dà al Governo la possibilità di rendere
disponibile la normativa». Servirebbe allora la volontà, anche perchè
sull’informatizzazione della Giustizia «non possiamo andare indietro».
Presidenza del Consiglio dei ministri
Decreto presidenziale per il regolamento della disciplina e dell’accesso
relativi
al
servizio informatica giuridica del Ced della Corte di cassazione
(14
maggio 2004)
Articolo 1
(Centro elettronico di
documentazione)
1. II Centro elettronico di documentazione della
Corte suprema di cassazione, C.E.D., svolge un servizio pubblico di informatica
giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e
della dottrina giuridica.
2. I dati inseriti nel C.E.D. costituiscono una
banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono
soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
Articolo 2
(Accesso gratuito al
servizio)
1. L’accesso agli archivi del C.E.D., della
legislazione e dei provvedimenti della Corte Costituzionale, è gratuito,
conformemente al disposto di cui all’articolo 64 – sexies della legge 22
aprile 1941, n. 633.
2. L’accesso e la consultazione avviene secondo
modalità operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, che puo’ limitare l’utilizzazione
del servizio, in funzione di particolari esigenze tecniche o organizzative,
sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione.
Articolo 3
(Registrazione utenti e
dati identificativi)
1. L’accesso al servizio del C.E.D. è subordinato
a registrazione, con annotazione dei dati identificativi dell’utente.
2. I dati personali, concernenti l’identificazione
degli utenti e le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del
C.E.D. sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per l’accertamento di
illeciti e per la determinazione dell’entità degli accessi.
3. Non puo’ essere fatto uso dei dati personali,
contenuti negli archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del C.E.D.
Articolo 4
(Ricerche presso gli
uffici giudiziari)
1. I capi degli uffici giudiziari possono ammettere
coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di
informatica giuridica, fornito dal C.E.D., negli uffici giudiziari,
compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.
Articolo 5
(Categorie ammesse al
servizio gratuitamente)
1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, è aggiunto il
seguente:
«3bis. La disposizione di cui al comma
precedente si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in
servizio.».