Schema di Decreto Legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della Legge 5 giugno 2003, n.131 in materia di Professioni
Il Consiglio dei Ministri di venerdi’
8 maggio 2004 ha approvato un decreto legislativo in attuazione della legge “La
Loggia†n. 131/2003 volto a definire i confini delle competenze sulle
professioni. Viene cosi’ fatta una ricognizione dei principi fondamentali alla
luce della legislazione vigente e della giurisprudenza: libertà professionale,
divieto di discriminazione, tutela della concorrenza, rispetto degli standard di
preparazione professionale, rispetto dei requisiti di accesso alle professioni,
equiparazione dell’attività professionale all’attività d’impresa ai fini
dell’applicazione delle norme sulla concorrenza, rispetto dell’affidamento della
clientela, degli interessi pubblici e dell’ampliamento dell’offerta dei servizi.
Le Regioni dovranno rispettare le competenze legislative esclusive statali su:
regole sugli esami di Stato, titoli e requisiti compreso la formazione
professionale universitaria e il tirocinio per l’accesso alle professioni; la
disciplina per l’individuazione delle figure professionali intellettuali; le
norme sul riconoscimento e l’equipollenza dei titoli per l’accesso alle
professioni conseguiti negli Stati membri dell’UE o negli altri Stati; la
disciplina della concorrenza compreso quella relativa alle deroghe derivanti dal
diritto comunitario per tutelare interessi pubblici costituzionalmente
garantiti; la disciplina delle attività professionali attinenti l’ordine
pubblico e la sicurezza e l’amministrazione della giustizia; le norme sui dati
personali trattati nell’esercizio dell’attività professionale. della Conferenza
Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari.
(Litis, 12 maggio 2004)
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5
GIUGNO 2003, N.131 IN MATERIA DI PROFESSIONI
Il Presidente della
Repubblica,
visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;
vista la legge 5 gennaio 2003, n. 131, recante disposizioni per l’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ;
acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari, ed,
in particolare, anche quello della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli
affari regionali di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche
comunitarie, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle attività
produttive, della salute, per i beni e le attività culturali,
emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito d’applicazione
- Il
presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono
dalle leggi vigenti in materia di professioni regolamentate, di cui
all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i
criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le
Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonchè dei
principi fondamentali di cui al capo secondo.- Il
presente decreto legislativo riguarda le professioni già individuate dalle
leggi statali vigenti.
Capo II
Principi fondamentali
Art. 2
Libertà professionale
L’esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e
applicazioni, purchè non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed
al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino
l’esercizio della professione.- E’
vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti le stesse, che
sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni
altra condizione personale o sociale. - Non
costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che
siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso
mezzi appropriati e necessari.
Art. 3
Tutela della concorrenza
e del mercato
- L’attività
professionale è equiparata all’attività d’impresa ai fini della concorrenza
di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo
quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.
Art. 4
Formazione professionale
- Il
rilascio di titoli relativi all’esercizio di attività professionali anche
fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto dei livelli
standard di preparazione professionale stabiliti dalle leggi statali.
Art. 5
Accesso alle professioni
- Le
attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di finalità la
cui tutela compete allo Stato devono rispettare i requisiti
tecnico-professionali ed i titoli professionali definiti dalla legge statale.
Art. 6
Regolazione delle
attività professionali
- La
regolazione delle attività professionali s’ispira ai principi della tutela
della buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, degli
interessi pubblici e dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta
dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.
Capo III
individuazione DELLE
DISPOSIZIONI
di COMPETENZA
legislativa esclusiva STATALE
Art. 7
Discipline di competenza
legislativa esclusiva statale
- Ai
sensi dell’art.1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n.131, restano di
competenza legislativa esclusiva dello Stato:- la
disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni intellettuali ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione,
nonchè dei titoli e dei requisiti, compresi la formazione professionale
universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi; - la
disciplina concernente l’individuazione delle figure professionali
intellettuali e relativi ordinamenti didattici; - la
disciplina del riconoscimento e dell’equipollenza dei titoli necessari ai
fini dell’accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell’Unione
europea o negli altri Stati; - la
disciplina della tutela della concorrenza ivi compresa quella delle deroghe
consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici
costituzionalmente garantiti e comunque per ragioni imperative di interesse
generale; della riserva di attività professionale non intellettuale, delle
tariffe e dei corrispettivi professionali, della pubblicità professionale,
nonchè del concorso per notai; - la
disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli
ordini e dei collegi nazionali; - la
disciplina delle attività professionali attinenti l’ordine pubblico e la
sicurezza e l’amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia
locale; - la
disciplina di protezione dei dati personali trattati nell’esercizio dell’attività
professionale; - la
disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi
speciali integranti l’ordinamento civile della Repubblica; sono riservate
allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell’impresa e del
rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della
responsabilità dei professionisti; - la
disciplina sanzionatoria concernente l’esercizio delle professioni
intellettuali; - la
determinazione dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale; - la
disciplina dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o
elenchi con validità su tutto il territorio dello Stato a tutela
dell’affidamento del pubblico e degli utenti; - la
disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali;
- la
m) la
disciplina dell’organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e
collegi delle professioni intellettuali che sono rego