Lavoro

Lavoro a tempo indeterminato – La mera sostituzione del periodo di preavviso con la relativa indennità sostitutiva, non determina la anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. Tribunale di Roma, Sezione . Lavoro Sentenza n.25913 del 05/12/2003


La mera sostituzione del periodo di
preavviso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
con la relativa indennità sostitutiva, non è idonea a determinare la
anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, che è giuridicamente in essere
sino al termine del periodo di preavviso, salvo che l’accettazione della
proposta indennità non costituisca tacita manifestazione della volontà del
lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro.


 


Tribunale di Roma, Sez. Lavoro ” sentenza n.25913  del 05/12/2003


 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 


Con ricorso ritualmente notificato, C.L. proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo n.4036/2002, con il quale gli era stato
ingiunto il pagamento della somma di euro 2.215,86, oltre interessi nonchè
spese del procedimento monitorio. L’opponente deduceva la insussistenza del
credito per contributi nei confornti del FASI con riferimento al periodo
18.5.1997-17.5.1998, in quanto, pur avendo accettato la indennità sostitutiva
del preavviso, il rapporto di lavoro doveva considerarsi ancora in essere sino
alla scadenza del periodo di preavviso (17.5.1998), con la conseguenza che il
soggetto debitore, in relazione ai contributi dovuti per il periodo predetto,
doveva ritenersi la datrice di lavoro F.T. S.r.l. L’opponente si riconosceva
debitore dei contributi relativi al periodo 18.5.1998-31.12.1999 il cui importo
era stato pagato in data 5.11.2002 a mezzo di vaglia postale n.016001 0004 03
051102 e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si
costituiva il FASI chiedendo il rigetto della opposizione e, in via subordinata,
di autorizzare la chiamata in causa della F.T. S.r.l. All’odierna udienza la
causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa come da separato
dispositivo.

 

DIRITTO

 


Osserva il giudicante che, come noto, la mera
sostituzione del periodo di preavviso, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con la relativa indennità sostitutiva, non è
idonea a determinare la anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, che è
giuridicamente in essere sino al termine del periodo di preavviso, salvo che
l’accettazione della proposta indennità non costituisca tacita manifestazione
della volontà del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro. Ad avviso
del giudicante, dal modulo di variazione anagrafica inviato in data 29.8.1997
non emerge, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, una
inequivoca manifestazione di volontà dell’opponente di porre fine al rapporto
di lavoro con l’accettazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, atteso
che trattasi di modulo prestampato dal FASI nel quale viene indicata, oltre alla
data di cessazione del rapporto di lavoro (17.5.1997), la data di inizio e fine
del periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, sicchè dalla
coesistenza di entrambi i dati, puo’ desumersi che il C., firmando il relativo
modulo, intendesse per data di cessazione del rapporto di lavoro, la data di
cessazione della prestazione lavorativa. Ne consegue che i contributi relativi
al periodo di preavviso sono a carico della società F.T., la cui chiamata in
causa nel presente giudizio non è stata ammessa, stante la specialità del
procedimento monitorio e della successiva fase di opposizione. Ne consegue la
revoca del decreto ingiuntivo opposto, pur sussistendo, in considerazione della
particolarità della fattispecie, giusti motivi per la integrale compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.

 


PQM

 


ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto; b) compensa interamente tra
le parti le spese di giudizio.

 


Depositato in Cancelleria in data 5.12.2003 Il
Giudice

 

 

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