Difesa e difensori – Patrocinio dei non abbienti – Procedure incidentali – Liquidazione spese – Giudice competente – Contrasto di giurisprudenza”. Cassazione Penale Sezione I Sentenza n. 40869 del 28/10/2003
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, la
competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali
spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata
svolta l’attività difensiva da remunerare, anche a seguito della nuova
disciplina, contenuta nel Testo unico di riordino normativo della materia,
approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, pur in mancanza di una disposizione
specifica.
Cassazione Penale Sezione I Sentenza n. 40869 del
28/10/2003
Svolgimento e motivi della decisione
Con ordinanza del 31 ottobre
2002, il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza a provvedere
sull’istanza presentata dall’avv. S.M., difensore di S.G. e di B.C. ammessi al
patrocinio a favore dei non abbienti, al fine di ottenere la liquidazione dei
compensi per l’attività svolta nel procedimento ex art. 310 c.p.p.,
ritenendo che le procedure incidentali, comprese quelle relative alla libertà
personale, non possano rientrare nella nozione di fase o grado del procedimento.
Con ordinanza dell’11 dicembre
2002, la Corte di Appello di Bologna sollevava conflitto di competenza rilevando
che, a norma dell’art. 83, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, i
procedimenti incidentali "de libertate" costituiscono una fase speciale ed
autonoma ai fini della individuazione del giudice competente alla liquidazione
dei compensi spettanti al difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese
dello Stato.
Per la risoluzione del conflitto
è necessario stabilire se, per l’attività difensiva svolta nel procedimento
incidentale relativo alla libertà personale, alla liquidazione dell’onorario
spettante al difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato
debba provvedere il Tribunale della libertà ovvero il giudice del procedimento
principale.
La questione è oggetto di
contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto ad un primo
orientamento che attribuisce la competenza nella materia in esame al giudice del
procedimento incidentale (Cass., Sez. I, 1 febbraio 2002, confl. comp. in proc.
M. ed altro, rv. 216078; Sez. I, 19 marzo 1999, confl. comp. in proc. V., rv.
213350) si contrappone una diversa linea interpretativa che demanda al giudice
del procedimento principale il compito di liquidazione degli onorari (Cass.,
Sez. I, 25 settembre 2002, confl. comp. in proc. P.B., rv. 222331; Sez. I, 22
maggio 2002, confl, comp. in proc. P., rv. 221644).
Deve premettersi che il
patrocinio a spese dello Stato è oggi regolato dagli artt. 74 e ss. del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contenente il Testo unico delle disposizioni
in materia di spese di giustizia, e che l’art. 299 c.p.p. ha abrogato la
L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n.
134. E’ opportuno precisare che la disciplina contenuta nel Testo unico è
stata emanata in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della L. n. 50
del 1999, il cui ambito è finalizzato al "riordino delle norme legislative
e regolamentari", alla "puntuale individuazione del testo vigente delle norme" e
al "coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo". La finalità della delega e i limiti ad essa inerenti
pongono, dunque, in evidenza che, pur essendo stata ritoccata la formulazione
letterale di talune norme, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato è
rimasta sostanzialmente immutata, anche nella parte riguardante il giudice
competente a pronunciare sulla richiesta di ammissione al beneficio e
sull’istanza di liquidazione degli onorari, in mancanza di specifiche e puntuali
modificazioni introdotte dal Testo unico sulla base della legge di delega.
Tanto chiarito, va rilevato che
l’art. 96, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che "il
magistrato dinanzi al quale pende il processo ….., verificata l’ammissibilità
dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato" e che
l’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002, precisa che "l’ammissione
al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte
le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse". Tale
normativa non ha apportato apprezzabili innovazioni rispetto alla disciplina
previdente, che attribuiva il provvedimento di ammissione al "giudice
procedente" (art. 6, comma 1, della L. 30 luglio 1990, n. 217),
specificando che esso era valido anche nelle procedure incidentali (art. 1,
comma 3, della L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dalla L. n.
134 del 2001).
Dalle fonti normative passata in
rassegna emerge un primo, importante, elemento ermeneutico, alla stregua del
quale deve riconoscersi che le procedure "accidentali" di cui all’art. 75 del
Testo Unico, corrispondenti a quelle qualificate come incidentali dall’art. 1,
comma 3, della L. n. 217 del 1990, non hanno rilevanza autonoma e
ineriscono alla fase e al grado del processo principale, di cui sono considerate
come eventuali "accidenti subprocedimentali".
Il risultato interpretativo
assume decisivo rilievo al fine di identificare il giudice competente alla
liquidazione degli onorari al difensore della persona ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, potendo individuarsi, nel sistema normativo, l’esistenza di
un preciso parallelismo tra disciplina relativa all’ammissione al patrocinio e
quella della liquidazione degli onorari. Infatti, considerato che l’art. 82,
comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che "l’onorario e le spese
spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di
pagamento", va sottolineato che la disposizione perde la sua genericità alla
luce del previgente art. 12, comma 2, della L. n. 217 del 1990, a norma
del quale "la liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di
ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all’atto della cessazione
dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto". Pertanto, il
predetto art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 non si è discostato dalla
precedente normativa, dovendo ritenersi che sia stato tenuto fermo – come per il
provvedimento di ammissione al patrocinio – il collegamento della liquidazione
degli onorari alla scansione del processo in fasi e gradi, senza tenere conto
dell’insorgenza di procedimenti incidentali, meramente eventuali e privi di
rilevanza autonoma: ditalchè la locuzione "autorità giudiziaria", cui è
demandata la liquidazione, va specificata intendendola come giudice della fase o
del grado in cui è stata svolta l’attività difensiva da remunerare. La
conclusione trova conferma nella circostanza che la disciplina testè indicata
corrisponde a quella dettata esplicitamente dall’art. 83, comma 2, del D.P.R.
n. 115 del 2002 per regolare l’analoga materia degli onorari e delle spese
spettanti all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, la
liquidazione dei quali deve avvenire al termine di ciascuna fase o grado ad
opera dell’autorità giudiziaria che ha proceduto.
A conclusione dei risultati
dell’indagine, il Collegio rileva che la soluzione correlata all’articolazione
in fasi e gradi, indipendentemente dalla possibile instaurazione di procedimenti
incidentali, oltre ad essere rispondente alle linee strutturali del processo,
assicura una disciplina organica della materia e supera le aporie di una
normativa non priva di difficoltà interpretative, evitando, all’interno
dell’unica fase o grado, una frammentazione di competenze nella liquidazione
degli onorari al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
Prima Sezione Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della
Corte di appello di Bologna, cui ordina trasmettersi gli atti.
Cosi’ deciso in Roma il 17 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 OTT. 2003.