Chiunque
abbia un sito Internet con contenuti pubblici sarà obbligato, tra
sei mesi, ad inviarne il contenuto alle Biblioteche Centrali di Roma e
Firenze, in caso di mancata ottemperanza sarà perseguito con una multa fino
a 1.500 euro, che non esonera comunque il soggetto obbligato dal deposito
degli esemplari dovuti.
Questo quanto previsto dalla legge 106/2004 del 15 aprile 2004 "Norme
relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all’uso pubblico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27
aprile 2004.
Entro sei mesi dovrà essere emanato un regolamento attuativo per questa
nuova disposizione.
La nuova legge, che naturalmente desta molte perplessità , modifica le
vecchie norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5
copie di ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), ha
incluso anche i "documenti diffusi tramite rete informatica", che dovranno
essere depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di
consentirne l’accesso al pubblico.
L’Unione Nazionale Consumatori ha immediatamente sollevato delle critiche
ritenendo la legge " puramente persecutoria, inutile e ingestibile."
In un
comunicato stampa diffuso oggi, si legge: ”Centinaia di migliaia di
utenti con un sito internet -scrive l’Unione Consumatori- dovranno inviare
ogni anno alle due biblioteche centrali, per e-mail o dischetto,
informazioni che per lo più cambiano o vengono aggiornate continuamente e
che sono già a disposizione del pubblico. Oltretutto, le due biblioteche
centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilità di
gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da
centinaia di migliaia di siti e tutto si risolverà in un obbligo inutile e
fastidioso”.
Nel testo della legge 106/2004 disponibile sul sito del
Parlamento ,all’articolo 3 (Soggetti obbligati) troviamo:
1. I soggetti obbligati al deposito legale
sono:
a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona
fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l’editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di
opere filmiche.
All’articolo 4 (Categorie di documenti destinati al deposito legale):
1. Le categorie di documenti destinati al
deposito legale sono: a) libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d’arte;
g) video d’artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla
Società italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle
provvidenze previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere
da a) a q).
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