Norme & Prassi

Schema di dlgs sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (Schema dlgs Cdm 29.4.2004 in base a direttiva 1999/22/CE)

Con
il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29
aprile, che recepisce la

direttiva 1999/22/CE
relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici,. vengono introdotte nuove norme
e requisiti per la tutela della fauna e la salvaguardia della biodiversità. Le
nuove norme prevedono in particolare:

a)
 una licenza per gestire lo zoo,
disciplinando le procedure per il rilascio ed i casi i revoca.

b)
La concessione subordinata al
riconoscimento del possesso di determinati requisiti che assicurino il benessere
degli animali.

c)
l’istituzione di un apposito registro
dei giardini zoologici.

d)
controlli veterinari che accertino
anche le situazioni di stress; recinti e gabbie devono essere ampi e ben areati,
puliti e dotati di rami intrecciati, tane, nidi e piante per permettere un
adeguato movimento ed esercizio fisico e per creare un habitat gradevole e
necessario al benessere animale.

e) predisposizione di
 speciali sale parto per
allevare i cuccioli. Anche la dieta viene presa in considerazione, stabilendo
che cibi e bevande dovranno rispondere alle esigenze nutritive e quantitative di
ogni specie.

f)
requisiti per le recinzioni e le
barriere.

g)
divieto di fumo per lo staff dello zoo
in prossimità degli animali o in fase di preparazione del cibo.

 

Il
provvedimento, approvato in via preliminare, deve ora ottenere il parere della
Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.

 


Schema di dlgs sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici

 


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;


Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, e, in particolare, l’articolo 1 e
l’allegato B;


Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio del 29 marzo 1999 relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;


Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche;


Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche;


Vista la Convenzione sulla Diversità Biologica, ratificata con Legge 1 febbraio
1994, n. 124, e, in particolare, l’articolo 9 riguardante la conservazione ex
situ;


Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, e,
in particolare, l’articolo 69, lettere a) e b);


Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ;


Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del ……;


Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…..


Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute e
delle politiche agricole e forestali;


EMANA

il seguente decreto
legislativo

Art. 1

(Finalità)

1.
Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a
potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversità, allo scopo di
proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica.

Art. 2

(Definizioni e ambito di
applicazione)

1.
Ai fini del presente decreto si intende per giardino zoologico qualsiasi
struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente
stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno 7 giorni all’anno, che
esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in
cattività, e non di specie domestiche.

2.
Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi
di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche, e le strutture che
detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate
nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari.

Art. 3

(Requisiti del giardino
zoologico)


1. Il giardino zoologico, come individuato all’articolo 2, comma
1, deve ottenere la licenza di cui all’articolo 4 e possedere, a tal fine, i
seguenti requisiti minimi:

a.       

partecipare a ricerche
scientifiche, in Italia o all’estero, da cui risultino vantaggi per la
conservazione delle specie;

b.       

partecipare a programmi
di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con
altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla
conservazione, sull’allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla
reintroduzione delle specie nell’ambiente naturale;

c.       

promuovere ed attuare
programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico in materia di
conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie
esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità ed i tentativi effettuati
o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonchè sulle problematiche
di conservazione;

d.       

rinnovare ed arricchire
il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di
scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione
genetica, nè al prelievo di animali dallo stato libero, se non nell’ambito di
specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle
specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali
o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo
quanto previsto in materia dalle norme vigenti;

e.       

ospitare, in conformità
alle linee guida di cui all’allegato A, gli animali in condizioni volte a
garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di
conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l’altro, ad arricchire in
modo appropriato l’ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle
peculiarità delle specie ospitate;

f.        

mantenere, in
conformità alle linee guida di cui all’ allegato B, un elevato livello
qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l’attuazione di
un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e
fornendo una corretta alimentazione;

g.       

adottare, in conformità
alle linee guida di cui all’allegato C, misure idonee ad impedire la fuga degli
animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e
per impedire il diffondersi di specie alloctone;

h.       

disporre, in conformità
alle linee guida di cui all’allegato C, misure atte a garantire la sicurezza e
la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;

i.        

fatti salvi gli obblighi
previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8
gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio
2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie
ospitata nel giardino zoologico. Detto registro è tenuto a disposizione dei
soggetti preposti al controllo di cui all’articolo 6.

2.
Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il
raggiungimento della finalità prevista all’articolo 5, il rilascio della
licenza di cui al comma 1 è, altresi’, subordinato alla costituzione di
apposita garanzia finanziaria.

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