DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n.108. Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare gli articoli 23 e 27;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di
istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo
dei dirigenti, le procedure e le modalità per l'inquadramento in
ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo
unico della dirigenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonchè le modalità di
utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità
di uffici dirigenziali;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha
formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;
Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata
tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», è istituito ai
sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo
unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni
particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda
fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale
dirigenziale individuato negli atti di organizzazione
dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario
garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze
istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite
apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle
sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento
della funzione pubblica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle
amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve
eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con
l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai dirigenti di seconda fascia.
5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti,
secondo le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla
comunicazione.
6. Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed
il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
medesimo provvedimento è adottato dall'organo di vertice nel
rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.
7. Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e
di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 23 e 27 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 3,
comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è il
seguente:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti ). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano
nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in
base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19,
comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le
ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi
provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione.
I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano,
secondo il criterio della continuità dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in
ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente
di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato
giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una
banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli
delle amministrazioni dello Stato.».
«Art. 27 (Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali). - 1. Le regioni a statuto
ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria
potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi
dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in
deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le
deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati
in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e
privato.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante
disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonchè delle modalità di
elezione del componente del Comitato di garanti.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, reca:
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137.».
- Il testo degli articoli 15 e 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'art. 3, comma 8, lettera a), della legge 15 luglio
2002, n. 145, è il seguente:
«Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni
pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è
articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'art. 23.
Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze di polizia e delle Forze armate. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonchè negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata
alla direzione del dirigente generale, il dirigente
preposto all'ufficio di più elevato livello è
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente
alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonchè la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termi