Par condicio tra professioni e associazioni professionali: la Toscana regione pilota. Regione Toscana Ddl “Disposizioni regionali in materia di libere professioni” (26 aprile 2004)
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Una commissione
regionale per le professioni e le associazioni professionali. Dalla Toscana
l’esempio del coordinamento regionale per le professioni potrebbe allargarsi
anche ad altre regioni. Grazie all’articolo 117 della Costituzione che
trasferisce competenze alle regioni, la regione Toscana prova ad organizzare
ordini e professioni su scala territoriale riconoscendo pari dignità anche alle
associazioni professionali: questo il senso del Ddl che verrà approvato la
prossima settimana dalla giunta presentato lunedi’ scorso a tutti i
rappresentanti degli ordini e delle associazioni locali. Con il provvedimento
(leggibile tra i documenti correlati) verrà istituita una commissione regionale
delle professioni e delle associazioni professionali che avrà il compito di
«favorire il raccordo funzionale tra la Regione e le professioni». A livello
locale ordini e collegi professionali si articoleranno in coordinamenti
regionali, riconosciuti come soggetti di rappresentanza delle singole
professioni. Questi parteciperanno alla formazione di atti regionali di loro
interesse rappresentando gli ordini e i collegi territoriali, formulando pareri
e proposte e partecipando alle attività di formazione professionale sia per
quanto riguarda il periodo del tirocinio che per la formazione continua.
Il raccordo tra Regione e professioni sarà appunto la commissione, costituita
presso la giunta regionale e composta dall’assessore regionale competente, dai
rappresentanti delle professioni ordinistiche regolamentate e da nove
rappresentanti delle associazioni professionali individuati dalle associazioni
riconosciute dalla Regione. Per i rappresentati di ordini e associazioni, che
dureranno in carica tre anni, non ci saranno indennità o rimborsi spese. Ma la
vera novità del progetto è che avranno la possibilità di partecipare ai
lavori della commissione, tutte le associazioni professionali con sede nella
Regione e operanti sul territorio regionale che abbiano ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del
decreto del presidente della Giunta regionale 31/01 di attuazione della legge
regionale 19/01. Verranno inoltre considerate operanti in Toscana anche le sedi
regionali di associazioni nazionali riconosciute che prevedono nel proprio
statuto articolazioni organizzative e funzionali decentrate a livello regionale.
La commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali
potrà essere istituita passati sei mesi dall’entrata in vigore della legge. E
dalla Toscana, l’esempio potrebbe allargarsi ad altre Regioni.
Regione Toscana
Ddl “Disposizioni regionali in materia di libere professioniâ€
(26 aprile 2004)
Articolo 1
(Oggetto)
1.
La presente legge definisce:
a) le modalità di raccordo strutture tra le professioni intellettuali
regolarmente dallo Stato mediante la costituzione di ordini e collegi, le
associazioni professionali e la Regione;
b) l’istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e
delle associazioni professionali.
Articolo 2
(Coordinamenti
regionali)
1.
Per i fini di cui alla presente legge gli ordini ed i collegi professionali si
articolano in coordinamenti regionali.
2. I coordinamenti regionali sono strutture operative degli ordini e collegi
territoriali dotate di autonomia organizzativa e finanziaria.
3. La Regione riconosce i coordinamenti regionali degli ordini e collegi quali
soggetti di rappresentanza regionale delle singole professioni e ne assicura la
partecipazione alla formazione degli atti regionali di loro interesse, anche
attraverso l’attività della Commissione di cui all’articolo 4.
4. I coordinamenti regionali:
a) rappresentano gli ordini e collegi territoriali nei rapporti con la Regione,
e svolgono al riguardo attività informativa verso gli ordini e collegi
territoriali ed i consigli nazionali;
b) formulano pareri e proposte su ogni argomento d’interesse dei professionisti
comunque riconducibile a competenze della Regione;
c) partecipano alle attività di formazione professionale sia per il periodo del
tirocinio, sia per le attività di formazione continua;
d) designano i rappresentanti di loro competenza in senso ad organismi
regionali.
5. Gli oneri finanziari per la costituzione ed il funzionamento dei
coordinamenti regionali sono coperti esclusivamente mediante la contribuzione
degli ordini e collegi territoriali partecipanti ai coordinamenti.
6. Gli ordini e i collegi deliberano la costituzione dei coordinamenti regionali
secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti. Della costituzione
dei coordinamenti è data comunicazione alla Regione.
7. Le federazioni di ordini e collegi professionali già costituite in base alle
rispettive leggi istitutive tengono luogo dei coordinamenti di cui al presente
articolo.
Articolo 3
(Formazione e
aggiornamento professionale)
1.
Per l’organizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale i
coordinamenti regionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture,
anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, e la stipula di
convenzioni con enti sia pubblici che privati.
2. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della legge
regionale 32/2002 (Tu della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) puo’ definire linee
di indirizzo di formazione e aggiornamento per i professionisti.
Articolo 4
(Istituzione e
composizione della Commissione Regionale delle professioni e delle associazioni
professionali).
1.
Al fine di favorire il raccordo funzionale tra la Regione e le professioni è
istituita la Commissione Regionale delle professioni e delle associazioni
professionali.
2. La Commissione è costituita presso la Giunta regionale ed è composta:
a) dall’Assessore regionale competente in materia di professioni, che la
presiede;
b) dai rappresentanti delle professioni ordinistiche regolamentate;
c) da nove rappresentanti delle associazioni professionali individuati dalle
associazioni riconosciute dalla Regione nel settore delle professioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) designano rispettivamente un
vicepresidente.
4. I rappresentanti dei coordinamenti regionali degli ordini o collegi e delle
associazioni professionali durano in carica tre anni e non percepiscono
indennità e rimborsi spesa.
5. Ai fini dalla partecipazione alla Commissione costituiscono associazioni
professionali le associazioni, cosi’ denominate, fra coloro che esercitano la
medesima attività professionale, aventi sede in Toscana ed operanti a livello
regionale, e che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 17
luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della legge 19/2001, in materia
di persone giuridiche private).
6. Si considerano operanti in Toscana anche le sedi regionali di associazioni
nazionali riconosciute che prevedono nel proprio statuto articolazioni
organizzative e funzionali decentrate a livello regionale.
Articolo 5
(Compiti della
Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali)
1.
La Commissione è lo strumento di raccordo attraverso cui si realizza la
partecipazione delle professioni e delle associazioni professionali alle scelte
della Regione Toscana relative all’elaborazione di norme e disposizioni tecniche
in ordine alle competenze esercitate dalla Regione.
2. La Commissione svolge una funzione consultiva nell’ambito della conferenza di
servizi di cui all’articolo 3, comma 2, del Dpgr 31/R/2001 in ordine al
riconoscimento delle associazioni professionali di cui all’articolo 4, comma 5.
Articolo 6
(Funzionamento
della Commissione delle professioni e delle associazioni professionali)
1.
La Commissione si articola in due sezioni, una per gli ordini e collegi ed una
per le associazioni.
2. La Commissione è convocata dal Presidente ogni tre mesi, ovvero quando ne
facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrato dagli Assessori
regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i
responsabili delle strutture regionali competenti nelle materie in discussione,
al fine di fornire elementi conoscitivi utili.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite ulteriori modalità di
funzionamento della Commissione.
5. La struttura regionale competente in materia di professioni assicura il
supporto organizzativo alla Commissione.
Articolo 7
(Norma
transitoria)
1. In sede di
prima applicazione la Commissione regionale delle professioni e delle
associazioni professionali è istituita decorsi sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge.