Civile

Giurisdizione contabile – Responsabilità degli amministratori di aziende municipalizzate Cassazione Ordinanza Sezioni Unite Civili n. 3351 del 19/02/2004

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GIURISDIZIONE
CONTABILE – RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Le aziende
municipalizzate appartengono alla categoria degli enti pubblici economici per
cui compete al Giudice ordinario il giudizio sulla responsabilità degli
amministratori degli enti medesimi per l’attività imprenditoriale svolta.

L’art. 58
legge n. 142 del 1990, in materia di responsabilità degli impiegati civili
dello Stato,estende al settore della responsabilità per danno erariale arrecato
all’ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere
processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le
controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed
impiegati statali, senza necessità di distinguere tra responsabilità formale
(riservata alla giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 260 r.d. n. 383 del
1934) e generica responsabilità amministrativa (riservata alla giurisdizione
ordinaria dagli artt. 261 e 265 r.d. citato, oggi abrogati in forza dell’art. 64
legge n. 142 del 1990)

 

(Massima a cura della Redazione di Litis) 

 


Corte Suprema di Cassazione

Giurisprudenza Civile e Penale

 




Ordinanza n. 3351 del 19 febbraio 2004

GIURISDIZIONE CONTABILE –
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE

(Sezioni Unite Civili – Presidente R.
Corona – Relatore M. Varrone)

La Corte

PREMETTE IN FATTO

Che con atto del 16/6/01 il Procuratore
Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
per l’Emilia Romagna ha citato innanzi alla sezione medesima G. B.,
N. C. ed altri 12 componenti della Commissione amministratrice della
(omissis) di Parma, chiedendone la condanna al risarcimento,
in favore della azienda medesima, del danno prodotto da delibere di
vario contenuto ed asserite prive di ogni utilità per l’Azienda in
quanto indebitamente attributive di liberalità (mediante erogazioni
di somme di danaro, sponsorizzazioni ed acquisti di materiale
vario), a favore prevalentemente di partiti politici nonchè
associazioni culturali e di categoria, ecc. avvenute nel triennio
1989 91;

che a seguito di tale citazione, con
atto notificato il 14/1 /02, gli amministratori convenuti tranne il
BUIA e, cioè, C.A. A., M. A., S. B., M. C., N. C., A. C., O. D.F.,
F. L., M. I., N. M., B. S., V. T. e G. Z. hanno proposto ricorso per
regolamento di giurisdizione, deducendo sotto diversi profili che la
controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario,
come già affermato da queste SS.UU.: hanno concluso in conformità;

che il Procuratore Regionale della corte
dei Conti, con controricorso, ha contestato il fondamento della
avversa prospettazione, chiedendo la declaratoria della
giurisdizione del giudice contabile per tutte le fattispecie oggetto
del giudizio di responsabilità o, in subordine, per alcune di esse
in base ai motivi indicati.

OSSERVA IN DIRITTO

Con il ricorso per regolamento, la giurisdizione del giudice
ordinario è prospettata in base alle seguenti considerazioni: le
aziende municipalizzate, come quella di cui sono amministratori i
ricorrenti, appartengono alla categoria degli enti pubblici
economici per cui compete al Giudice ordinario il giudizio sulla
responsabilità degli amministratori degli enti medesimi per l’attività
imprenditoriale svolta, alla quale sono certamente riconducibili le
delibere contestate dalla Procura Regionale (secondo costante
giurisprudenza delle SS.UU., da ultimo ribadita con la sentenza n.
9649/01).

A sua volta, la Procura Regionale deduce
a fondamento dell’esistenza della giurisdizione contabile una serie
di argomenti che sono fondati, in base ai riscontri normativi e
giurisprudenziali che seguono.

Va infatti osservato che con riguardo
alla gestione da parte dei comuni dei servizi pubblici locali a
mezzo di aziende speciali, benchè debba escludersi la natura
meramente programmatica degli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90
sulle autonomie locali, trattandosi, al contrario, di norme di
natura precettiva e di immediata vigenza, tuttavia dette norme non
incidono direttamente sulle aziende municipalizzate preesistenti,
trasformandole in enti strumentali dotati di personalità giuridica,
essendo all’uopo necessaria l’adozione di provvedimenti di
adeguamento (Cass. sez. un. 18 dicembre 1998 n. 12708). Ed in questa
ottica è stato anche recentemente affermato che le aziende
municipalizzate, precedentemente disciplinate dal regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578, anche anteriormente alla legge 8 giugno 1990,
n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali e ai provvedimenti
di adeguamento di cui all’art. 23 di detta legge, svolgevano la loro
attività economica con modalità e strumenti tipicamente
imprenditoriali, con conseguente distinzione, in tema di
responsabilità dei preposti, fra atti nei quali si esplica, con
moduli imprenditoriali, l’attività gestionale, e atti espressivi di
poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. Ne deriva che, in tema
di responsabilità di amministratori di aziende municipalizzate, è
devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti solo il giudizio
su fattispecie idi responsabilità cosiddette formali o contabili,
tipizzate dagli artt. 251 e ss. del T.U. legge comunale e
provinciale 3 marzo 1934, n. 383, mentre il giudizio sulle diverse
fattispecie di cui agli artt. 261, 263, 264 e 265 dello stesso T.U.,
qualificate dal dolo o dalla colpa grave dell’agente, è devoluto
alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. 20 febbraio
2003 n. 2605). Ma ad un’ulteriore più approfondita riflessione
sembra preferibile il diverso orientamento, secondo il quale invece
l’art. 58 legge n. 142 del 1990, disponente per gli amministratori
degli enti locali l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia
di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha avuto
l’effetto di estendere al settore della responsabilità per danno
erariale arrecato all’ente locale dal suo amministratore o
dipendente le norme di carattere processuale che riservano alla
giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie in tema di
responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati
statali, con la conseguenza che viene meno, anche rispetto agli
amministratori di enti locali, la necessità di distinguere tra
responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ai
sensi dell’art. 260 r.d. n. 383 del 1934) e generica responsabilità
amministrativa (riservata alla giurisdizione ordinaria dagli artt.
261 e 265 r.d. citato, oggi abrogati in forza dell’art. 64 legge n.
142 del 1990) (Case. sez. un. 12 giugno 1999 n. 325).

Cio’ premesso, conformemente alle
conclusioni del P.G., il ricorso va rigettato, con conseguente
dichiarazione della giurisdizione del giudice contabile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese,
stante la natura di parte puramente formale della Procura Regionale
della Corte dei Conti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e dichiara
la giurisdizione della Corte dei Conti; nulla per le spese.

 

 

 

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