Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale
Sentenza
n. 4247 del 2 marzo 2004
(Sezione Lavoro – Presidente P. Dell’Anno – Relatore C. Filadoro)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 6-20 luglio 2000, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva
l’appello proposto dall'(omissis) avverso la decisione del locale Tribunale
che aveva ritenuta legittima l’assenza di S. C. dal proprio domicilio
riscontrata in occasione di una visita di controllo, effettuata in orario
ricompreso nelle fasce di reperibilità durante un periodo di sua malattia
(assenza a seguito della quale l'(omissis) aveva comminato la sanzione della
decadenza della indennità economica di malattia).
Il C. aveva chiarito di essersi recato nella mattina in questione a visita
medica presso il proprio medico curante, per il prescritto controllo della
pressione.
I giudici di appello osservavano che la circostanza che il C. si fosse
recato nell’ambulatorio del proprio medico per il controllo della pressione
(necessario essendo egli affetto da epistassi posteriore da ipertensione
arteriosa) non poteva giustificare la sua assenza al domicilio in orario
ricompreso nella fasce orarie di reperibilità.
Si trattava, infatti, di una operazione certamente non indifferibile, la cui
necessità non poteva dirsi neppure imprevedibile. Tra l’altro, osserva la
Corte territoriale, l’orario di apertura dello studio del medico curante non
coincideva del tutto con le fasce orarie di reperibilità.
Si trattava pertanto di un adempimento che bene avrebbe potuto essere
effettuato in momenti diversi da quelli previsti per le visite di controllo.
Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da
un unico motivo.
L'(omissis) ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 5 comma 14 della legge 11 novembre 1983 n. 638, nonchè omessa,
insufficiente contraddittoria motivazione in relazione alle medesime norme
sopra richiamate (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
I giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il C. si era
sottoposto alla misurazione della pressione, a seguito della diagnosi di
"epistassi posteriore in paziente affetto da ipertensione arteriosa". Si
trattava, pertanto, di una prestazione ambulatoriale, urgente e tale da non
consentire differimento alcuno. Il C. era stato ricoverato per tale malattia
ed era stato costretto nuovamente al ricovero anche dopo la visita di
controllo del 5 settembre 1998, a causa di epistassi da sanguinamento di
varici del setto nasale da crisi ipertensiva.
La decisione impugnata, osserva il ricorrente, si pone in contrasto con la
disposizione dell’art. 5 della legge n. 638 del 1983, per la quale il
giustificato motivo di assenza dal domicilio non deve necessariamente
correlarsi con uno stato di urgenza e necessità, ma sussiste anche ove
l’assenza sia connessa con la tutela di un interesse apprezzabile sul piano
giuridico sociale. Il ricorso non è fondato. Con motivazione adeguata e
sufficiente, che sfugge alle censure di violazione di legge denunciate, i
giudici di appello hanno esaminato le giustificazioni fornite
dall’assicurato, concludendo che l’assenza della stesso dal proprio
domicilio non poteva dirsi giustificata. Si tratta di accertamento di
merito, incensurabile in questa sede di legittimità.
Tale accertamento non si pone in contrasto con i principi consolidati
formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l’assenza ad
una visita di controllo domiciliare puo’ dirsi giustificata solo dalla
sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile
necessità di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso
nella fasce orarie di reperibilità. L’onere di fornire tale prova,
ovviamente, è a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria
giustificazione, a ricorrenza (Cass. 23 dicembre 1999 n. 14503).
Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza all’obbligo
della visita domiciliare a domicilio, è necessario laddove il lavoratore
alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal
medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia
la necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di
rispettare le fasce orarie di reperibilità (Cass, 27 settembre 1996 n.
8553,11 marzo 1996 n.1958).
Il lavoratore assente dal lavoro per malattia ove deduca come giustificato
motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere
nell’occasione, effettuato una visita presso il medico di fiducia deve
provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce
orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore,
costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità dell’assenza
dal lavoro quale mezzo per curare la malattia (Cass. 7 ottobre 1997 n.
9731).
E’ necessario in altri termini che il lavoratore provi che la sua assenza è
stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non
effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (Cass. 4 marzo 1996 n.1668).
Si tratta di onere probatorio certamente gravoso, ma non impossibile, e
quindi esigibile.
Nel caso in esame, il Tribunale ha spiegato con ampie argomentazioni che
nessuna prova suffragava la dedotta indifferibilità della visita
ambulatoriale prescelta in concreto dal C..
La prestazione richiesta dal C. al proprio medico curante, hanno osservato i
giudici di appello, non poteva dirsi urgente e comunque la stessa era
sicuramente prevedibile e quindi proprio in quanto tale avrebbe potuto
essere preventivamente comunicata all’Istituto previdenziale.
Deve pertanto concludersi che nel caso di specie il ricorrente avrebbe
dovuto dimostrare non solo che la operazione eseguita ("misurazione della
pressione arteriosa") fosse urgente e indifferibile, ma anche che le
modalità da lui prescelte per realizzare quella indifferibile esigenza
fossero in concreto indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili.
Nulla di tutto cio’ è stato non solo dimostrato, ma neppure dedotto
dall’assicurato.
Gli stessi giudici, pertanto, hanno motivatamente concluso che
contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore nel caso di specie l’onere di
doverosa collaborazione del lavoratore, ai fini della realizzazione delle
condizioni richieste dalla legge per l’erogazione del trattamento di
malattia, e in considerazione della oggettiva limitatezza dell’ambito delle
fasce orarie di reperibilità, non era stato osservato.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art.152
disp. att. codice di procedura civile nel testo anteriore a quello di cui
all’art. 42 comma 11 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003,
inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio. |