Fallimenti, scommessa sull’autonomia
ROMA • Una procedura articolata su
tre fasi principali. Un intervento dell’autorità giudiziaria limitato alle
situazioni in cui più forte è il rischio di conflitto tra debitore e
creditori. Revocatorie con periodi sospetti limitati. Un occhio di favore per
gli accordi stragiudiziali. Sono solo alcuni dei contenuti della riforma del
diritto fallimentare che la commissione di esperti guidata da Sandro Trevisanato
sta mettendo a punto. Il lavoro è arrivato ormai al momento conclusivo e,
mentre gli uffici legislativi dei ministeri della Giustizia e dell’Economia
hanno già ricevuto un "antipasto" dell’intervento, è imminente la consegna del
testo finale. Fondata è la sensazione che il Governo intenda fare presto e
portare all’incasso questa riforma che, per molti versi, rappresenterebbe il
completamento di un trittico di interventi in materia di diritto dell’economia
(dopo la revisione del regime impositivo per le imprese e il nuovo diritto
societario). Tutta da verificare è, pero’, la possibilità che la decisione di
passare da una legge delega a un disegno di legge possa costituire un’effettiva
mossa vincente. Se è vero, infatti, che cosi’ viene eliminato il passaggio da
delega a norma delegata, è altrettanto vero che in Parlamento potrebbe sbarcare
un provvedimento di oltre 250 articoli dalla difficile gestione. Da parte delle
associazioni, intanto, si sollecita la necessità di un confronto. Nei giorni
scorsi sul tavolo dello stesso Trevisanato, ma anche dei titolari dei dicasteri
della Giustizia e dell’Economia, Roberto Castelli e Giulio Tremonti, è arrivata
una lettera firmata da Confindustria, Abi e Ania, che invita a una verifica sui
contenuti dell’intervento. Dopo essere state parte attiva dell’originaria
commissione ministeriale che aveva prodotto una doppia versione del testo di
riforma, infatti, le associazioni non hanno ancora potuto prendere diretta
visione del lavoro degli esperti. Senza nessuna volontà polemica, cosi’,
banche, imprese e assicurazioni tornano a chiedere di essere, se non
protagoniste, almeno interlocutori della riforma. Il testo sta subendo i
ritocchi dell’ultima ora, ma l’impianto è già consolidato (si veda la scheda a
fianco). A partire dalla sua filosofia già manifesta nell’articolo 1 che prova
a tenere insieme le ragioni dei creditori con quelle della sopravvivenza
dell’impresa. Poi, il titolo I, dedicato alle disposizioni generali, si sofferma
anche sulle definizioni con la precisazione del momento in cui si aprono le
varie fasi, l’indicazione del tribunale competente, l’identikit del piccolo
imprenditore (quello con ricavi nei tre anni precedenti la crisi inferiori a
250.000 euro). E sempre nelle disposizioni generali trova posto l’istituzione di
sezioni specializzate con almeno quattro magistrati in organico, designati tra
quelli con competenze specifiche e ai quali potrà essere affidata anche la
trattazione di altri affari. Le nuove procedure concorsuali potranno contare su
tre fasi successive. La prima sarà quelle di allerta, tesa a far emergere
tempestivamente la situazione di crisi dell’impresa con un ruolo chiave per
creditori istituzionali, sindaci, revisori e camere di commercio. Quando poi il
tentativo di rimediare sul nascere alle difficoltà non abbia avuto esito,
allora a partire sarà la composizione concordata della crisi, una fase in cui
la scommessa è quella di un accordo tra debitore, al quale non viene sottratta
la gestione dell’azienda, e creditori. Con un intervento dell’autorità
giudiziaria di verifica della sola correttezza formale e, a determinate
condizioni, dell’attuabilità del piano stesso. Infine a scattare per ultima
dovrà essere la liquidazione concorsuale, all’interno della quale sarà
possibile la presentazione di un piano di salvataggio. Ma in campo ci sarà
anche una procedura semplificata per la liquidazione del piccolo imprenditore:
sarà, cioè, facoltativa la nomina del consiglio dei creditori (che nella
liquidazione ordinaria deve affiancare il curatore nella gestione),
l’acquisizione dei beni del debitore potrà essere effettuata direttamente con
l’inventario, lo stato passivo potrà essere redatto dal curatore sulla base
delle scritture contabili. Il testo tiene conto anche della riforma del diritto
societario, con tre capi dedicati, rispettivamente, all’insolvenza dei gruppi,
ai patrimoni destinati e alle azioni di responsabilità. Come pure inedita è
l’attenzione per le persone fisiche con una presa d’atto del peso crescente
assunto dal credito al consumo e dell’opportunità di inserire una procedura
apposita di "esdebitazione" del soggetto sottoposto all’azione di più
creditori. Rivisti, infine, anche tutto il settore penale e l’aspetto fiscale
delle procedure. G.Negri