Misure cautelari – Ordinanze – Necessità – Di traduzione in lingua nota all’imputato straniero. Cassazione Sentenza Sezioni Unite Penali n. 5052 del 9 febbraio 2004
Corte Suprema
di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale
Sentenza
n. 5052 del 9 febbraio 2004
(Sezioni Unite Penali – Presidente N. Marvulli – Relatore M. Battisti )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Con ordinanza del 22 febbraio 2001 il 9 g.i.p. del tribunale
di Taranto disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei
confronti di Z. R., cittadina lituano, perchè gravemente indiziato di
avere, in concorso con altri, illecitamente detenuto, trasportato e spedito
in transito nel, territorio italiano ingenti quantità di cocaina, di cui 74
kg. circa rinvenuti a bordo della motonave "Filippo Lembo" in Taranto e in
altri luoghi fino al 5 aprile 2000.
Il g.i.p. poneva a fondamento dell’ordinanza anche le dichiarazioni rese, il
5 febbraio al g.i.p. e il 9 febbraio al p.m., da G. J., nei confronti della
quale, ritenuta una dei concorrenti, aveva disposto la stessa misura can
ordinanza del 26 gennaio 2001.
2.
Il provvedimento cautelare nei confronti dello Z. nel quale
si dava atto della irreperibilità dell’indagato e del non avere questi in
Italia fissa dimora rimaneva ineseguito.
3.
Il p. m., dopo avere emesso, il 20 luglio 2001, l’avviso d
conclusione delle indagini preliminari, previsto dall’art. 415 bis c.p.p.,
il successivo 9 novembre chiedeva al g.i.p. il rinvio a giudizio
dell’imputato.
Lo Z. veniva arrestato in Olanda il 12 gennaio 2002 ed era estradato in
Italia con procedura abbreviata, avendo prestato il. consenso alla
estradizione perchè "assolutamente estraneo al fatto addebitatogli", come
aveva dichiarato nell’udienza per l’estradizione.
4.
Consegnato alle autorità italiane il 30 gennaio 2002, lo Z.
il 2 febbraio veniva interrogato dal g.i.p. con "l’assistenza di un
interprete", il quale gli dava lettura del capo di accusa e della
indicazione degli elementi di prova.
5.
Lo Z. proponeva richiesta di riesame negando la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e, con motivi
aggiunti, i difensori eccepivano la nullità per omesso avviso della data
dell’udienza camerale nonchè la nullità del provvedimento cautelare
perchè non accompagnato dalla traduzione in una lingua nota all’imputata,
cittadino lituano.
Il tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 22 febbraio 2002,
rigettava la richiesta, osservando, sulla omessa traduzione del
provvedimento custodiale, che, secondo la giurisprudenza della corte di
cassazione (Cass. , 5 maggio 1999, Metuschi; 23 maggio 2000, Ilir; 4
febbraio 2000, Weizer), "la necessità di garantire la consapevole
partecipazione agli atti dal non puo’ essere prospettata in relazione
all’ordinanza cautelare perchè questo provvedimento non contiene al proprio
interno dati informativi ovvero mirati avvertimenti in ordine all’esistenza
e alle modalità di esercizio dei diritti e facoltà dell’indagato in
relazione agli effetti dell’atto, cui il difetto della traduzione in lingua
si porrebbe come concreto ostacolo".
6.
Veniva proposto ricorso per cassazione e la corte di
cassazione, con sentenza del 26 settembre 2002, annullava con rinvio il
provvedimento impugnato in accoglimento del motivo con il quale era stata
denunciata la nullità per omesso avviso difensori della data dell’udienza
camerale.
7.
In sede di rinvio, la difesa della Z. presentava motivi
nuovi.
Ribadiva, con il primo, l’eccezione di nullità dell’ordinanza custodiate
perchè non accompagnata dalla traduzione in una lingua nota all’imputato.
Eccepiva, con il secondo, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della G.,
perchè, rese prima dell’entrata in vigore della L. 1 marzo 2003, n. 63 –
che aveva modificato, tra gli altri, l’art. 64 c.p.p. prevedendo alcune
ipotesi di inutilizzabilità ove l’interrogatorio, con dichiarazioni sulla
responsabilità di terzi, non fosse stato preceduto da determinati avvisi –
non erano state riassunte cosi’ come prescritto dall’art. 26 , comma 2,
della legge 63/ 2001 per il caso, come quello di specie, in cui, nel momento
di entrata in vigore della legge, il procedimento fosse ancora nella fase
delle indagini preliminari.
Contestava, con il terzo e con il quarto motivo, la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
8.
Il tribunale, con ordinanza del 23 dicembre 2002, rigettava
la richiesta, riaffermando, per le ragioni già esposte nell’ ordinanza del
22 febbraio 2001, che l’ordinanza che dispone la custodia cautelare non deve
essere tradotta.
Aggiungeva che, anche se si fosse voluto aderire all’opposto indirizzo
giurisprudenziale che ritiene dovuta la traduzione del provvedimento
cautelare in una lingua nota allo straniero, "nel raso di specie, non era,
comunque, ipotizzabile alcuna menomazione del diritto dello Z. di essere al
più presto informato con completezza ed in forma intelligibile della natura
e dei motivi dell’accusa a lui rivolta, perchè, quando l’ordinanza di
custodia cautelare era stata emessa, l’indagato era latitante, per cui non
era stato possibile accertare se conoscesse la lingua italiana, e, una volta
eseguita l’ordinanza, l’indagato era stato sentito dal g.i.p. in sede di
interrogatorio di garanzia con l’assistenza dell’interprete, il quale aveva
proceduto alla traduzione delle contestazioni. e delle ragioni che avevano
determinato l’emissione dell’ordinanza custodiale".
Quanto all’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della G. per
inosservanza dell’art. 26, comma 2, L. n. 63 del 2001, il tribunale rilevava
che l’ordinanza impugnata era stata emessa il 22 febbraio 2001, prima
dell’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, con la conseguenza che
l’omissione della rinnovazione dell’esame non rilevava e che il precedente
esame poteva essere utilizzato
9.
Il difensore dello Z. proponeva ricorso per cassazione
chiedendo, con tre motivi, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Denunciava, con il primo motivo, "violazione degli artt. 143, 294 e 302
c.p.p.", deducendo che la necessità della tradizione dell’ordinanza che
dispone la custodia cautelare era stata affermata dalla sentenza della corte
di cassazione citata anche nell’ordinanza impugnata (Cass. , 9 luglio 1999,
Zicha) e sostenendo che, in sede di interrogatorio di garanzia, l’indagato
non aveva avuto "integrale conoscenza del provvedimento restrittivo emesso
nei suoi confronti".
Denunciava, con il secondo motivo, "violazione dell’art. 26, comma 2, L.
63/2001, in relazione all’art. 64, commi 3 e 3 bis c.p.p., per non avere il
p.m. provveduto alla rinnovazione dell’esame della G. secondo le nuove forme
previste nell’ art. 64 c.p.p della legge citata, entrata in vigore quando il
procedimento era ancora nella fase delle indagini preliminari: l’omessa
rinnovazione imponeva che il precedente esame della G. venisse ritenuto
inutilizzabile.
Denunciava, con il terzo motivo, "difetto e illogicità di motivazione sulla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari".
10.
La terza sezione penale di questa corte, con ordinanza del 29
aprile 2003, disponeva la rimessione del ricorso alle sezioni unite,
rilevata l’esistenza di un contrasto sulla questione, sollevata con il primo
motivo di ricorso, se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei
confronti di uno straniero, che non conosca la lingua italiana, debba essere
tradotta in una lingua, a lui nota.
Il primo presidente assegnava il. ricorso alle sezioni unite
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La questione che l’ordinanza di rimessione ha sottoposto all’esame delle
sezioni unite è "se l’ordinanza che dispone un misura cautelare nei
confronti di uno straniero che non conosca la lingua italiana debba essere
tradotta, a pena di nullità in una lingua a lui nota."
Il secondo motivo del ricorso impone, peraltro, di soffermarsi. anche sulla
questione risolta in termini contrastanti dalla giurisprudenza di questa
suprema corte, "se l’inosservanza della disposizione dell’art. 26, comma 2,
L. 1 marzo 2001 n 63 determini, anche in sede cautelare, l’inutilizzabilità
delle dichiarazioni accusatorie rese nell’ interrogatori o disciplinata
dall’art. 64 c.p.p., da persone il cui esame non sia stato rinnovato".
1.
L’ordinanza di rimessione, nel riportare le massime di alcune
delle sentenze che ritengono che l’ordinanza di custodia cautelare non debba
essere tradotta, dopo avere richiamato Cass., 5 maggio 1999, n. 2128, p.m.
in proc. M. ed altri, rv. 213523, citata dalle due ordinanze del tribunale
del riesame, trascrive le massime tratte da altre sentenze (Cass., 10 maggio
2002, n 17829, Essid, rv. 221442; 26 giugno 2000, n.3759, Ilir, rv. 216284),
le quali giustificano la non necessità della traduzione dell’ordinanza di
custodia cautelare osservando che, nel caso l’indagato non c