Norme & Prassi

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l’amministrazione della giustizia. DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.354

Nuova pagina 1

G.U. n. 300 del 29-12-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la
giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche all’esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui
alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa
della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque
pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la
straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell’esercizio
delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori
onorari, di imminente scadenza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di
conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione
telefonica e via internet, cosi’ da prevenirne la perdita nell’ipotesi in cui ne
risulti necessaria l’acquisizione ai fini della repressione di reati di
particolare gravità;
Sentito l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonchè di
intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne
la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare
il pregiudizio all’affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi
crediti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, per la funzione pubblica,
per l’innovazione e le tecnologie e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riorganizzazione dei tribunali delle acque

1. Fino all’entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina
concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente
contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si
osservano le disposizioni che seguono:
a) all’articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale è
costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal
presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell’albo degli ingegneri e
nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta
del presidente della Corte di appello.»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide
con l’intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo
comma.»;
b) all’articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) tre esperti, iscritti nell’albo degli ingegneri.»;
2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti
sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta
del presidente del Tribunale superiore.»;
c) all’articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L’indennità fissa mensile
spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti
dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati
del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali
regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Agli esperti componenti del
Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli
esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un’indennità di
euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;
d) dopo l’articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito
il seguente: «139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati
in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono
retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista
dall’articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 43.960
a decorrere dall’anno 200

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