Corte Costituzionale

La Giunta campana non può regolamentare le comunicazioni. (Corte costituzionale 324/2003)

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Per quanto
sia ravvisabile una competenza legislativa della Regione non è permesso
alla Giunta Regionale della Campania di adottare un regolamento che ordini
la materia delle comunicazioni. E’ l’illegittimio l’art.11, comma 3,
lettera i), della legge della Regione Campania n.9, del 1 luglio 2002
(Norme in materia di comunicazionee di emittenza radiotelevisiva ed
istituzione…). 
 


SENTENZA della Corte costituzionale N.324 dell’anno 2003

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

( )

ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nel giudizio di
legittimità  costituzionale dell’articolo 11, comma 3, lettera i),
della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 recante
<<Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva
ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni ” CO.RE.COM.>>,
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 3 settembre 2002, depositato in cancelleria il 12 successivo ed
iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di
costituzione della Regione Campania;

udito
nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003 il Giudice relatore Ugo De
Siervo;

uditi
l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio
dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. ” Con ricorso
depositato il 12 settembre 2002 ed iscritto al registro ricorsi n. 55 del
2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11,
comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio
2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza
radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni
” CO.RE.COM.). Tale disposizione stabilisce che la Giunta regionale, in
mancanza di un "atto legislativo" del Consiglio regionale e fino
alla approvazione di "una legge organica sul sistema integrato della
comunicazione in Campania", disciplini con regolamento "la
localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione delle reti
pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e
gli strumenti di sostegno eventualmente necessari".

2. ” Dal momento che
per il terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione la materia
"ordinamento della comunicazione" appartiene alla competenza
legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato, l’Avvocatura dello
Stato afferma che costituirebbe principio fondamentale della materia la
previsione di cui all’ art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n.
249 (Istituzione dell’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo"), secondo la
quale spetta all’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni la
funzione di redigere un piano nazionale, nel cui ambito, sentite le
Regioni, si individua la localizzazione degli impianti e la attribuzione
dei siti. Pertanto la norma regionale censurata, assegnando alla Giunta
regionale il potere di disciplinare la localizzazione e l’attribuzione
dei siti di trasmissione, violerebbe il principio fondamentale contenuto
nella legge statale, e si porrebbe cosi’ in contrasto con l’art. 117
della Costituzione.

3. ” E’ intervenuta
la Regione Campania la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato
inammissibile e comunque infondato, riservandosi di depositare successiva
memoria illustrativa.

4. – In data 27 febbraio
2003 la Regione Campania ha depositato ” fuori termine ” una memoria
difensiva in vista dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003. La
Regione sostiene innanzi tutto che il ricorso dello Stato avrebbe
ricostruito in modo errato la disciplina vigente. In particolare, l’art.
2, comma 6, della legge n. 249 del 1997 attribuirebbe alla Autorità  per
le garanzie nelle comunicazioni non il compito di procedere alla
localizzazione degli impianti bensi’, più semplicemente, quello di
redigere il piano nazionale di assegnazione delle frequenze al fine di
procedere all’ubicazione degli impianti medesimi.

In secondo luogo, nella
memoria si sostiene che, qualora si ritenesse di individuare
nell’"ordinamento della comunicazione" la materia nella quale
interviene la legge regionale, collocando dunque tale intervento in un
ambito di competenza concorrente, si dovrebbe ritenere la normativa
statale eccedente il compito di dettare i "principi
fondamentali" della materia, ove davvero attribuisse ad una
amministrazione statale il compito di individuare concretamente i siti.
Pertanto, secondo la difesa regionale, la legge impugnata non inciderebbe
in quell’ambito dell’"ordinamento della comunicazione"
riservato al legislatore statale.

Da ultimo, nella memoria
si sostiene che ” nella misura in cui la normativa statale disporrebbe
l’attribuzione delle funzioni amministrative di localizzazione degli
impianti ad una autorità  statale ” essa sarebbe in contrasto con
l’art. 118 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, escluderebbe
che, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato possa regolare
l’attribuzione di funzioni amministrative.

Considerato in diritto

1. – Il Governo ha
sollevato questione di legittimità  costituzionale dell’art. 11, comma
3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002,
n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed
istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni ” CO.RE.COM.)
perchè eccederebbe dalla competenza legislativa regionale di cui
all’art. 117 della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce
che la Giunta regionale, in mancanza di un "atto legislativo"
del Consiglio regionale e fino alla approvazione di "una legge
organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania",
disciplini con regolamento "la localizzazione e l’attribuzione dei
siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza
radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno
eventualmente necessari". Il Governo ricorrente, pur riconoscendo che
il terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione prevede una
competenza legislativa concorrente fra Stato e Regione in tema di
"ordinamento della comunicazione", deduce dall’art. 2, comma
6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità  per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
televisivo) l’esistenza di un principio fondamentale in base al quale
"la localizzazione e l’attribuzione dei siti" sarebbe
riservata all’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, "che
provvede sentite le Regioni". Da cio’ l’affermazione della
illegittimità  della norma regionale impugnata.

2. – La questione è
fondata nei termini di seguito precisati.

L’Avvocatura dello
Stato ritiene incostituzionale la norma impugnata sulla base di una
lettura solo parziale della legislazione vigente in materia.

Infatti la legge n. 249
del 1997, invocata dalla difesa erariale quale fonte dei principi
fondamentali della materia "ordinamento della comunicazione",
integrata dalla successiva legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive)
prevede un potere consultivo delle Regioni nella elaborazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze. Questo assetto normativo è
stato successivamente modificato ed integrato nel senso di un parziale
ampliamento del ruolo delle Regioni nella materia.

Infatti la legge 22
febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), all’art. 8, primo
comma, lettere a) e c), attribuisce esplicitamente alla
competenza delle Regioni ” seppur "nel rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità , nonchè
dei criteri e delle modalità  fissati dallo Stato, fatte salve le
competenze dello Stato e delle autorità  indipendenti" ” in
particolare "l’esercizio delle funzioni relative
all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per
telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti di
radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 …",
nonchè "le modalità  per il rilascio delle autorizzazioni alla
installazione degli impianti di cui al presente articolo in conformità  a
criteri di semplificazione amministrativa …".

Al tempo stesso, il
quarto comma dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n.36, riconosce
alle Regioni un potere di definire "le competenze che spettano alle
Province e ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31
luglio 1997, n. 249", nelle diverse materie di cui al primo comma del
medesimo art. 8.

A sua volta, il decreto
legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di
termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito con
modificazioni in legge dall’art. 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66,
prevede all’art. 2, commi 1 e 1-bis, alcuni poteri pianificatori
di Regioni e Comuni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di
radiodiffusione e di installazione degli impianti di telefonia mobile, in
attesa dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale.

Questo esplicito
riconoscimento, già  nella legislazione statale vigente prima della
riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, di poteri ”
seppur limitati e parziali ” delle Regioni e degli enti locali in tema
di determinazione della localizzazione dei siti di trasmissione, trova
conferma anche nei piani di assegnazione dei diversi tipi di frequenze
adottati dalla stessa Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni. Tali
piani, infatti, non solo fanno riferimento all’integrazione dell’art.
2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad opera delle norme
successive, ma prevedono espressamente la possibilità  che i siti
individuati nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze possano
subire variazioni "a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni
successive all’adozione del Piano" e disciplinano in termini
specifici la sostituzione dei siti individuati nel Piano con "siti
equivalenti" (si veda, in particolare, la delibera n. 249/02/CONS
dell’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni).

3. – In conclusione, già 
nella legislazione precedente la riforma del Titolo V della seconda parte
della Costituzione, risultava espressamente riconosciuto un ruolo, per
quanto limitato, delle Regioni in tema di localizzazione dei siti degli
impianti di comunicazione. Tale ruolo è oggi ancor più innegabile sulla
base dell’art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, che prevede fra le materie di legislazione
concorrente, non soltanto il "governo del territorio" e la
"tutela della salute", ma anche l’"ordinamento della
comunicazione". Conseguentemente, non puo’ escludersi una competenza
della legge regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di quegli
aspetti della localizzazione e dell’attribuzione dei siti di
trasmissione che esulino da cio’ che risponde propriamente a quelle
esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le competenze
legislative dello Stato nonchè le funzioni affidate all’Autorità  per
le garanzie nelle comunicazioni.

4. – Non puo’ peraltro
sfuggire che la disposizione impugnata, attribuisce l’esercizio di
questa competenza, "se il Consiglio non provvede con proprio atto
legislativo", ad un regolamento regionale adottato dalla Giunta
regionale, "sentita la Commissione consiliare competente",
regolamento che resterà  in vigore "fino a quando il Consiglio
regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della
comunicazione in Campania".

Una previsione del genere
contrasta anzitutto con la mancanza di una nuova disciplina statutaria
relativa al potere regolamentare delle Regioni, in particolare in quanto
esso è attribuito alla Giunta regionale, secondo quanto questa Corte ha
già  affermato (se

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