Norme & Prassi

Schema di disegno di legge recante «Modifiche al Codice della strada attinenti ai ricorsi al giudice di pace e ai procedimenti penali»

Articolo
1

Al
primo comma dell’articolo 204bis sono eliminate le parole: «qualora non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è
consentito».

All’articolo
204bis sono apportate le seguenti modifiche:

«Sono
soppressi i commi 3, 4, 5»;

Al
comma 6 dell’articolo 204bis sono soppresse le parole:

«Che
superano l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso»;

Al
comma 9 dell’articolo 204bis è sostituito il seguente:

«Le
disposizioni di cui ai commi 2, 6 e 7 si applicano anche ai ricorsi di cui
all’articolo 205»;

All’articolo
204bis è aggiunto il seguente comma:

«I
verbali di accertamento e contestazione delle infrazioni al codice della strada,
nonchè le ordinanze ingiunzioni contro le quali puo’ farsi ricorso ai sensi
dell’articolo 205 del presente codice debbono indicare ai sensi e per gli
effetti del comma 4 dell’articolo 3 della legge 241/90 il termine e l’autorità
cui è possibile ricorrere ed ogni condizione del ricorso prevista dalla legge».

Articolo
2

Dopo
l’articolo 205 del codice della strada è aggiunto il seguente articolo 205bis
(Appellabilità delle sentenze del giudice di pace):

«Le
sentenze emesse nei giudizi di opposizione disciplinati dagli articoli 204bis
e 205 della presente legge sono notificati a cura della cancelleria del giudice
all’opponente ed all’autorità che ha emesso il verbale o l’ordinanza
ingiunzione anche se non costituita in giudizio.

In
deroga alla disciplina vigente dell’articolo 23 ultimo comma della legge 689/81,
le sentenze emesse dall’autorità giudiziaria nei ricorsi di cui all’articolo
204bis e 205 del presente codice riguardanti verbali ed ordinanze
ingiunzioni che prevedono l’applicazione di sanzioni accessorie o la
decurtazione dei punti della patente di guida sono sempre appellabili in
Tribunale entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

L’appello
si propone mediante ricorso al quale è allegata a pena di improcedibilità la
sentenza impugnata. Si applicano le norme previste dai commi 4, 5 e 6
dell’articolo 22 della legge 689/81.

L’appello
non sospende la esecutività della sentenza salvo che il Tribunale,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.

Il
Tribunale fissa l’udienza di comparizione con decreto steso in calce al ricorso.
Il ricorso ed il decreto sono notificati a cura della cancelleria alle parti.
Fra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono
intercorrere almeno 60 giorni liberi.

Le
parti possono stare in giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso il
provvedimento puo’ avvalersi anche di funzionari appositamente delegati, salva
l’applicazione del 3° comma dell’articolo 205.

Gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa o imposta.

A
tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio a cura
della cancelleria».

Articolo
3

All’articolo
34 del decreto legislativo 274/00 è aggiunto il seguente comma:

«L’esclusione
della procedibilità per particolare tenuità del fatto è valutabile dal
giudice di pace solo per i reati procedibili a querela di parte. L’esclusione
della procedibilità non si applica per i reati previsti dagli articoli 186 e
187 del decreto legislativo 285/92».

Articolo
4

Al
primo comma dell’articolo 186 del decreto legislativo è inserito il seguente
comma 1bis:

«Per
l’irrogazione della pena è competente il giudice di pace. Sono abrogate le
norme incompatibili.

Le
sentenze emesse dal giudice di pace sono sempre impugnabili dal Tribunale.

Al
giudice di pace che dichiara estinto il reato per oblazione è fatto obbligo di
disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l’applicazione
della sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente».

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