Civile

Il riconoscimento di efficacia di scrittura privata al documento informatico non comporta alcuna deroga alla disciplina delle clausole vessatorie – Giudice di Pace di Partanna, sentenza n.15/2002

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Giudice
di Pace di Partanna, sentenza n.15/2002

 

Giudice di Pace di
Partanna

Svolgimento del
processo

Con citazione
notificata il 25 settembre 2001, la Cartotecnica (omissis), corrente in
Partanna, ha convenuto in giudizio avanti l’intestato Giudice di Pace la
(omissis) S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in Nova Milanese (MI), per sentire far diritto alla sua richiesta di
restituzione della somma di L.. 2.870.400 per merce pagata, ma non
consegnata. Narrava l’attrice che il 28 maggio 2001 riceveva tramite
corriere espresso materiale informatico, contenuto in n. 10 colli, in
precedenza ordinato alla ditta convenuta – il cui importo di L..
15.991.878 veniva pagato in contanti al corriere all’atto della
consegna. Soggiungeva che tra la merce ordinata e figurante in fattura, e
quindi pagata, vi era un NOTEBOOK TOSHIBA SAT 1700 500 dvd (matr.
S41733810G) che all’atto del disimballo dei dieci colli non veniva
rinvenuto tra la merce recapitata.

Continuava
affermando che l’inconveniente era stato immediatamente denunziato alla
Società  convenuta, la quale ometteva, tra l’altro, di riscontrare i fax
del 4/6/2001, del 5 giugno 2001 e del 6 giugno 2001, nonchè la formale
diffida del 5/7/2001. Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al
pagamento di quanto indebitamente ricevuto, oltre risarcimento danni e
interessi nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.

Costituitasi
regolarmente la (omissis) S.p.A., eccepiva in via
preliminare/pregiudiziale l’incompetenza territoriale del Giudice adito
essendo, a suo avviso, competente il Giudice di Pace di Desio e cio’ sia
per deroga convenzionale tra le parti, sia con riferimento al foro
generale delle persone giuridiche ex art. 19 Codice di procedura civile,
sia infine con riferimento al foro concorrente di cui all’art. 20 Codice
di procedura civile.

Nel merito chiedeva
il rigetto della domanda attore per infondatezza. Alla prima udienza la
causa veniva rinviata per note e successivamente posta in decisione sulla
competenza.

Motivi della
decisione

La eccezione di
incompetenza territoriale, contenuta nella comparsa di costituzione e
risposta e riproposta dalla (omissis) S.p.A. all’udienza di prima di
comparizione, è infondata e deve essere respinta.

Non è, infatti,
condivisibile la tesi della (omissis) S.p.A. secondo cui, essendosi svolta
la contrattazione per via telematica, l’adesione al contratto
manifestata dalla Cartotecnica (omissis) comporta accettazione
incondizionata di tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di
vendita, e quindi anche di quella che assegna alla competenza del
Tribunale di Monza la risoluzione di ogni controversia. Il D.P.R. 513/97
che all’art. 5 riconosce efficacia di scrittura privata ai sensi
dell’art. 2702 al documento informatico, sottoscritto con firma digitale
ai sensi del successivo art. 10, nulla dice a proposito delle clausole
cosiddette vessatorie contenute in un contratto telematico, con la
conseguenza che esse continuano ad essere regolate dall’art. 1341,
secondo comma, secondo il quale non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a
favore di colui che le ha predisposte, deroghe alla competenza
dell’autorità  giudiziaria. (Per inciso, il riferimento che l’attrice
fa al solo Tribunale di Monza deve essere interpretato in senso tecnico
come organo più noto di giurisdizione, mentre in effetti con la clausola
de qua si è voluta regolare la competenza territoriale di ogni
causa, di qualsiasi valore, relativa al contratto). Dagli atti prodotti
non risulta che la E. abbia posto in particolare risalto la clausola
derogativa della competenza territoriale; nè dal modello del contratto nè
dalla successiva conferma risulta la specifica approvazione della clausola
de qua, riportandone il contenuto ovvero il numero progressivo.

Anche nella fattura
accompagnatoria, in fondo alla pagina, lato destro, a caratteri quasi
illeggibili, si indicano come approvate le clausole riportate a tergo del
foglio, senza alcun specifico riferimento a quella sulla competenza
territoriale.

Secondo la Corte
Suprema di Cassazione "Non è idonea a integrare il requisito della
specifica approvazione per iscritto, prevista dall’art. 1341 Codice
civile, secondo comma, l’approvazione della clausola di deroga
convenzionale del foro contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre
clausole, enumerate secondo l’ordine, contenenti condizioni generali di
contratto, perchè è necessario che invece essa sia specifica e separata,
si’ da richiamare l’attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorchè
non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto (Cass.
1999/5832)"
.

Va evidenziato
inoltre che da nessun documento in atti risulta che parte attrice abbia
dichiarato di aver preso visione delle clausole contenute nel contratto e
che le abbia tutte approvate. Infatti quella pubblicata nel Web dalla E.
deve essere considerato un invito a contrattare. Tali inviti possono poi
essere perfezionati con i mezzi tradizionali (fax e lettere) in modo che
possa essere valutata la provenienza delle richieste e si possono fare
debitamente sottoscrivere le clausole di deroga al foro competente o alla
legge applicabile.

La convenuta ritiene
invece che la conferma dell’ordine espressa dall’attrice "cliccando"
nell’apposito tasto, ha comportato accettazione incondizionata di tutte
le condizioni generali di vendita. Il che non è, essendo sempre
applicabile l’art. 1341 Codice civile.

Ritiene il decidente
che nella fattispecie la E. avrebbe dovuto ottenere un doppio assenso,
premendo sull’apposito tasto: uno di adesione e l’altro di
approvazione delle clausole cosiddette vessatorie, tra le quali va
annoverata quella relativa alla deroga sul foro territorialmente
competente.

Rettamente, invece,
la controversia è stata radicata avanti l’Ufficio del Giudice di Pace
di Partanna, quale foro alternativo. Infatti ex art. 20 Codice di
procedura civile per le cause relative a diritti di obbligazioni è anche
competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione
dedotta in giudizio. Ed invero, la pattuizione della consegna della merce
al domicilio dell’acquirente mediante un mezzo di trasporto del
venditore, quella relativa al "franco porto" ed infine la
pattuizione del pagamento in contanti da effettuarsi nelle mani del
corriere delegato dal venditore alla riscossione, costituiscono nel loro
insieme deroga alla regola del luogo di consegna della merce al vettore
fissato dall’art. 1510, secondo comma, Codice civile, con le relative
conseguenze quanto al locus destinatae solutionis ai fini della
competenza territoriale.

Per i motivi sopra
specificati rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice
adito proposta dalla convenuta E. S.p.A. Rinvia al definitivo il
regolamento delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace
di Partanna, definitivamente pronunziando, rigetta l’eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito perchè infondata in fatto e
in diritto. Rinvia al definitivo il regolamento delle spese del giudizio.

 

Giudice Avv.
Francesco Cannia

1° febbraio 2002,
n. 15

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