Norme & Prassi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Circolare N. 53/2002 – d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 – articolo 2, comma 3. Parere delle regioni sulle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione – Div. V Circolare N. 53/2002. Protocollo n. 54947 del 04/11/2002. OGGETTO: d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 – articolo 2, comma 3. Parere delle regioni sulle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale.

In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, nonché dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, a conclusione della fase procedurale dell’esame congiunto, le regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale.

La circolare ministeriale n. 64 del 20 settembre 2000, applicativa del sopra citato regolamento di semplificazione, stabilisce che l’avvio del procedimento è subordinato all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria all’istruttoria delle suddette richieste, tra cui, il parere della regione.

Al fine di consentire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento CIGS, stabiliti dall’art. 8 del sopra richiamato d.P.R. n. 218/2000, l’art. 2, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, ha previsto che il suddetto parere è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Constatate, tuttavia, le difficoltà  a che il termine sopra indicato abbia puntuale applicazione – con conseguenti ritardi nella definizione delle istanze e, pertanto, grave danno per i destinatari dell’intervento straordinario di integrazione salariale – si rappresenta che, decorsi i venti giorni in questione, l’Amministrazione, alla stregua dei principi di carattere generale contenuti nell’art.16 della legge 7 agosto 1990. n. 241, potrà  procedere indipendentemente dall’acquisizione del suddetto parere.

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