Ddl Camera 3200 –
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ( legge finanziaria 2003 ) Emendamento 2. 100. Governo.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, sopprimere
il comma 5.
Conseguentemente:
1) al medesimo capoverso, comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le
parole: 27.000 euro con le seguenti: 26.000 euro; 2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) gli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle
persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchè la maggiorazione
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui
all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano
confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospesi fino a
quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed
enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
Conseguentemente, all’articolo 16, dopo il comma 2 aggiungere i
seguenti:
2-bis. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti"; all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172,
le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:
"nel rispetto della disciplina comunitaria in materia".
2-ter. L’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, è abrogato.
Conseguentemente, all’articolo 24, apportare le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: 200 milioni
di euro con le seguenti: 340 milioni di euro; 2) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 100
milioni di euro per l’anno 2003 ed a 200 con le seguenti: 170
milioni di euro per l’anno 2003 ed a 340; 3) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le
forze armate ed i corpi di polizia le richieste di assunzioni sono
corredate da specifici programmi recanti anche l’indicazione delle
esigenze più immediate ed urgenti al fine di individuare, ove necessario,
un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere
sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.
Conseguentemente, dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Utilizzazione delle risorse da destinare
all’incentivazione del personale) – 1. Dopo il comma 5 dell’articolo
43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 5, vanno
considerate le previsioni iniziali delle spese di parte corrente relative
alla sola gestione del personale, con esclusione di quelle aventi natura
obbligatoria o i cui stanziamenti iniziali sono stati integrati nel corso
dell’esercizio. Le somme da destinare all’incentivazione della produttività
del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti non possono
superare il 30 per cento delle risorse aventi carattere di certezza e
stabilità destinate ad alimentare nell’anno 2002 i fondi per il
trattamento accessorio, istituiti in base a norme contrattuali o ad
accordi di comparto presso le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
2. L’adeguamento delle disponibilità dei fondi destinati al trattamento
accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in relazione all’attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione, è consentito esclusivamente
nei casi di incremento stabile della dotazione organica complessiva, in
conseguenza di nuovi e maggiori compiti assegnati all’amministrazione
sulla base di provvedimenti legislativi.
3. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole:
"0,10 per cento delle entrate" sono sostituite dalle seguenti:
"0,05 per cento delle entrate correnti".
Conseguentemente, dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis(Disposizioni in materia di cassa integrazione
guadagni, mobilità e contratti di solidarietà) – 1. In attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, e nel limite della complessiva spesa di 244.787.539 euro per l’anno
2003 a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ disporre proroghe di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e
di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche
in deroga alla normativa vigente in materia, nonchè concessioni dei
predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici
accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei
predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.
2. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo le parole:
"nonchè di 60,4 milioni di euro per l’anno 2002" sono aggiunte
le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l’anno 2003".
3. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.
52, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 70, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle
risorse preordinate per la medesima finalità nell’ambito del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20
milioni di euro.
4. All’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da
ultimo modificato dall’articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale
finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e
ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".
5. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690
nell’esercizio finanziario 2003 a far carico sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
puo’ proseguire per l’anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.
Conseguentemente, all’articolo 29, comma 4, sostituire le parole: all’atto
della soppressione dello stesso con le seguenti: alla data del 31
dicembre 2002.
Conseguentemente, dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. (Estensione all’ENPALS della disciplina di cui al
decreto legislativo n. 479 del 1994) – 1. In attesa della riforma
degli enti previdenziali, la disciplina prevista all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è estesa all’Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con
applicazione, per gli organi del predetto ente, dei criteri di
composizione e di nomina previsti per l’IPSEMA salvo che per il collegio
dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente
disciplina. Dall’applicazione del presente articolo non debbono derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, all’articolo 31, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno
delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in
particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il
sostegno alla natalità.
Conseguentemente, all’articolo 36, apportare le seguenti modificazioni: 1) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 37 della presente legge nonchè le risorse del Fondo unico
per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di
spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, e alle disponibilità
assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocate dal CIPE,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non
delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli
interventi finanziati con le risorse di cui sopra, viene effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi
finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure di incentivazione. 2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito
apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla
programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d’area e
contratti di programma, nonchè le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie
derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi
precitati, nonchè quelle di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1997, n. 266.
Conseguentemente, all’articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dall’anno 2003 è istituito il Fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di
riequilibrio economico e sociale di cui all’allegato 1, nonchè la
dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l’anno 2003, di 650
milioni di euro per l’anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l’anno
2005; 2) all’allegato 1, dopo le parole: Legge n. 208 del 1998, articolo
1, c. 1, Fondo aree depresse, aggiungere le seguenti: , come
integrata dall’articolo 73 della legge n. 448 del 2001"; 3) al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le
risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui
all’articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
anche attraverso le altre disposizioni legislative dell’allegato 1, sulla
base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all’articolo 73 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.; 4) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla
domanda con le seguenti: alle esigenze; 5) al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; a
tal fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto,
di specifici contributi dell’ISTAT e delle Camere di commercio; 6) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di
voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di Presidente della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e il Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, o un suo delegato,
in rappresentanza della Conferenza stessa.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
anche con riferimento all’articolo 36, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unità previsionali di base degl