Amministrativa

Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta – Corte di giustizia europea Sesta Sezione. Sentenza 24/10/02

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SENTENZA
DELLA CORTE (Sesta Sezione). 24 ottobre 2002 “Inadempimento di uno Stato
– Art. 9, n. 3, della direttiva 90/270/CEE – Protezione degli occhi e
della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione in
funzione dell’attività svolta – Trasposizione incompleta”

 

Nella causa C-455/00,

Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. A. Aresu, in qualità di agente, con domicilio
eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal
sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto
a far dichiarare che:

– non garantendo esami periodici
degli occhi e della vista a tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature
dotate di videoterminali di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva del
Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in
materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su
attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156,
pag. 14),

– non assicurando un esame
oculistico supplementare in tutti i casi in cui ciò risulti necessario in
base ai periodici esami degli occhi e della vista, e

– non definendo le condizioni alle
quali devono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali
di correzione in funzione dell’attività svolta,

la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art. 9, nn. 1-3, della
detta direttiva,

LA CORTE (Sesta
Sezione),

composta dal sig. R. Schintgen,
presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della
Sesta Sezione, dal sig. V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric
(relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo
Colomer


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice
relatore,

sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza 1. Con atto introduttivo
depositato presso la cancelleria della Corte il 13 dicembre 2000, la
Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226,
secondo comma, CE, un ricorso diretto a far dichiarare che: – non
garantendo esami periodici degli occhi e della vista a tutti i lavoratori
che utilizzano attrezzature dotate di videoterminali nel senso di cui
all’art. 2, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990,
90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di
salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di
videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 14), – non
assicurando un esame oculisito supplementare in tutti i casi in cui ciò
risulti necessario in base ai periodici esami degli occhi e della vista, e
– non definendo le condizioni alle quali devono essere forniti ai
lavoratori interessati dispositivi speciali di correzione in funzione
dell’attività svolta, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti a norma dell’art. 9, nn. 1-3, della detta direttiva. Contesto
normativo
Normativa comunitaria 2. Ai sensi dell’art. 16, n. 1,
della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1),
"[i]l Consiglio, su proposta della Commissione, fondata sull’articolo
118 A del trattato, stabilisce direttive particolari riguardanti, fra
l’altro, i settori di cui all’allegato". L’allegato della direttiva
89/391 riguarda, in particolare, "[l]avori con attrezzature dotate di
video-terminali". 3. L’art. 9 della direttiva 90/270, intitolato
"Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori", prevede
ai nn. 1-4: "1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli
occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze
necessarie: – prima di iniziare l’attività su videoterminale, –
periodicamente, in seguito, e – allorchè subentrino disturbi visivi
attribuibili al lavoro su videoterminale. 2. I lavoratori beneficiano di
un esame oculistico, qualora l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne
evidenzi la necessità. 3. I lavoratori devono ricevere dispositivi
speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i
risultati dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al
paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare
dispositivi di correzione normali. 4. Le misure prese in applicazione del
presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari
supplementari a carico dei lavoratori". Normativa italiana 4.
L’art. 377 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547 (GURI n. 158 del 12 luglio 1995, Supplemento ordinario; in prosieguo:
il "DPR n. 547/55"), prevede: "Il datore di lavoro (…)
deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni
effettuate". 5. L’art. 16, n. 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, di attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro (GURI n. 265 del 12 novembre 1994, Supplemento ordinario
n. 141), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (GURI
n. 104 del 6 maggio 1996, Supplemento ordinario n. 75, in prosieguo: il
"decreto legislativo n. 626/94"), dispone che la sorveglianza
sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende: "a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica". 6. L’art. 41 del decreto
legislativo n. 626/94, che compare nel titolo IV: "Uso dei
dispositivi di protezione individuale", prevede l’obbligo di usare
dispositivi di protezione individuale (in prosieguo: i "DPI")
"quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro". 7. Gli artt. 43 e 44 del decreto legislativo n. 626/94, che
compaiono del pari nel titolo IV, dispongono: "Articolo 43 Obblighi
del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI
necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei
DPI fornite dal fabbricante e delle norme d’uso di cui all’art. 45 le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta
intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso di cui all’art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del
rischio; b) frequenza dell’esposizione al rischio; c) caratteristiche del
posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti
previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art. 45, comma 2. 4. Il
datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente
alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili
per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile
nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai
sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito. Articolo 44
Obblighi dei lavoratori. 1. I lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi
ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5. 2. I
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento
eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a
loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4.
Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione". 8.
L’art. 55 del decreto legislativo n. 626/94, che compare nel titolo VI:
"Uso di attrezzature munite di videoterminali", è del seguente
tenore: "Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori, prima di essere
addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una
visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora
l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è
sottoposto ad esami specialistici. 2. In base alle risultanze degli
accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in: a)
idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei. 3. I lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano
compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di
controllo con periodicità almeno biennale. 4. Il lavoratore è sottoposto
a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente. 5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di
correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di
lavoro". Procedimento precontenzioso 9. Considerando che
l’art. 9, nn. 1-3, della direttiva 90/270 non era stato trasposto
correttamente nell’ordinamento italiano, la Commissione ha avviato il
procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226, primo comma, CE.
Dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le sue
osservazioni, il 9 luglio 1999 la Commissione ha emesso un parere motivato
chiedendo a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per
conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica. 10. Non essendo pervenuta
risposta al detto parere da parte del governo italiano, la Commissione ha
proposto il ricorso in esame. Sul ricorso 11. Nel suo controricorso
la Repubblica italiana ha informato la Corte del fatto che la legge 29
dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2000 (GURI n. 16 del 20 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.
14, pag. 14; in prosieguo: la "legge n. 422/2000"), ha
sostituito, in particolare, i nn. 3 e 4 dell’art. 55 del decreto
legislativo n. 626/94 con i nuovi nn. 3, 3 bis, 3 ter e 4. 12. Dopo aver
esaminato tali disposizioni nazionali di trasposizione, la Commissione,
nella sua replica, ha reso noto alla Corte che rinunciava a due addebiti
ed ai capi delle conclusioni corrispondenti. 13. Con l’addebito mantenuto,
la Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver violato l’art. 9,
n. 3, della direttiva 90/270 non avendo definito le condizioni alle
qualidevono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali
di correzione in funzione dell’attività svolta. Argomenti delle parti
14. La Commissione sostiene che l’art. 55 del decreto legislativo n.
626/94 non contiene disposizioni che garantiscano espressamente ai
lavoratori il diritto di ricevere "dispositivi speciali di correzione
in funzione dell’attività svolta", qualora ciò risulti necessario
in seguito agli esami svolti e non sia possibile utilizzare dispositivi di
correzione

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