Norme & Prassi

Divieto di fumo: Articolo 50 del Ddl Senato 1271 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione 17.10.2002

Articolo 50 del Ddl Senato
1271 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
17.10.2002

 

(…)

 

Articolo 50.

(Tutela della salute dei non fumatori)

 

1. àˆ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione
di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al
pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed
il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i
livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche
degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite,
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo
stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i
modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma
1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o pià¹
locali di superficie prevalente nell’ambito della residua superficie di
somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione
dell’esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere
individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito
fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente
articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11
novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività  di
informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria pià¹
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e
5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno,
sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la
relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché
l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi
verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni
accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11
novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il
divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

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