Norme & Prassi

Ambiente: Tutela effettiva per i crimini contro l’Ambiente. L’Ue indica quali atti contro l’ambiente dovranno essere perseguiti come reati penali. (Decisione quadro Consiglio Ue 4 .10. 2002)

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La normativa ambientale in questione nasce fondamentalmente dall’esigenza
di rafforzare la lotta contro l’inquinamento attraverso l’adozione di una
risposta severa contro chi inquina. Il Consiglio ha ritenuto che la presente
decisione quadro, basata sull’articolo 34 del trattato sull’Unione europea,
costituisca uno strumento adeguato per imporre agli Stati membri l’obbligo di
prevedere sanzioni penali. L’emissione nell’aria, nel suolo o nelle acque,
di certe sostanze inquinanti; il deposito o il trasporto di rifiuti pericolosi;
l’utilizzo di un impianto inquinante; la cattura di animali in via di
estinzione, sono alcuni dei comportamenti illeciti che l’Ue definisce come
crimini ambientali, perseguibili penalmente. Gli Stati membri sono chiamati ad
adottare i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente tali
reati con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, con  pene
privative della libertà  che possono comportare l’estradizione per i reati pià¹
gravi.

CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA, Decisione quadro relativa alla protezione dell’ambiente
attraverso il diritto penale, Bruxelles, 4 ottobre 2002

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo
29, l’articolo 31, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera
b),

vista l’iniziativa del Regno di Danimarca,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando quanto segue:

(1) L’Unione è preoccupata per l’aumento dei reati contro
l’ambiente e per le conseguenze che sempre pi๠frequentemente si
estendono al di là  delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono
commessi.

(2) Questi reati rappresentano una minaccia per l’ambiente e, di
conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta severa.

(3) I reati contro l’ambiente costituiscono un problema cui sono
confrontati tutti gli Stati membri che dovrebbero pertanto agire di
concerto per proteggere l’ambiente in base al diritto penale.

(4) Nel marzo 2001 la Commissione ha presentato una proposta di
direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, basata
sull’articolo 175, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità 
europea.

(5) Il Consiglio ha ritenuto opportuno incorporare nella presente
decisione quadro varie norme sostanziali contenute nella proposta di
direttiva, in particolare quelle che definiscono gli atti che gli Stati
membri devono qualificare come reati in virt๠del proprio diritto
interno.

(6) Il Consiglio ha esaminato la proposta ma è giunto alla conclusione
che la maggioranza necessaria per l’adozione in sede di Consiglio non può
essere raggiunta. La suddetta maggioranza ha ritenuto che la proposta vada
oltre le competenze attribuite alla Comunità  dal trattato che istituisce
la Comunità  europea e che gli obiettivi da essa perseguiti possano essere
raggiunti mediante l’adozione di una decisione quadro in base al titolo VI
del trattato sull’Unione europea. Il Consiglio ha ritenuto inoltre che la
presente decisione quadro, basata sull’articolo 34 del trattato
sull’Unione europea, costituisca uno strumento adeguato per imporre agli
Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni penali.

(7) La Commissione non si è detta disponibile a modificare la sua
proposta mediante sostituzione della base giuridica o scissione in due
strumenti giuridici, uno basato sull’articolo 175 del trattato che
istituisce la Comunità  europea e l’altro sull’articolo 34 del trattato
sull’Unione europea.

(8) I reati contro l’ambiente possono impegnare la responsabilità  non
solo delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche.

(9) Gli Stati membri dovrebbero stabilire una competenza
giurisdizionale allargata riguardo ai suddetti reati, in modo da evitare
che persone fisiche o giuridiche possano sottrarsi al procedimento penale
per il semplice fatto che il reato non è stato commesso nel loro
territorio.

(10) Il 4 novembre 1998 il Consiglio d’Europa ha adottato una
convenzione sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale di
cui si è tenuto conto nelle disposizioni del presente strumento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro valgono le seguenti
definizioni:

a) "illecito", violazione di una legge, di un regolamento
amministrativo o di una decisione adottata da un’autorità  competente,
intesi alla protezione dell’ambiente, in particolare ove essi attuino
disposizioni vincolanti del diritto comunitario;

b) "acque", le acque sotterranee e superficiali di tutti i
tipi, comprese le acque lacustri, fluviali, oceaniche e marine;

c) "persona giuridica", qualsiasi entità  che sia tale in
forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di
altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle
organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Reati intenzionali

Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere
perseguibili penalmente, in virt๠del proprio diritto interno:

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione nell’aria, nel suolo o nelle
acque, di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti che
provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;

b) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo
di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque
che ne provochino o possano provocarne il deterioramento durevole o
sostanziale o che causino il decesso o lesioni gravi alle persone o danni
rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, al patrimonio,
alla flora o alla fauna;

c) l’eliminazione, il trattamento, il deposito, il trasporto,
l’esportazione o l’importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti
pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi
alle persone o danni rilevanti alla qualità  dell’aria, del suolo o delle
acque, alla fauna o alla flora;

d) il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività 
pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il
decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità 
dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

e) la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l’impiego, il
trasporto, l’esportazione o l’importazione illeciti di materiali nucleari
o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano
provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla
qualità  dell’aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(f) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l’uccisione o il
commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di
parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale
come minacciate di estinzione ;

(g) il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono;
quando sono commessi intenzionalmente.

Articolo 3

Reati di negligenza

Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere
perseguibili penalmente in virt๠del proprio diritto interno, quando sono
commessi per negligenza o quanto meno per negligenza grave, i reati di cui
all’articolo 2.

Articolo 4

Partecipazione e istigazione ad un reato

Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché sia
punibile la partecipazione o l’istigazione ai reati di cui all’articolo 2.

Articolo 5

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per garantire
che le condotte di cui agli articoli 2 e 3 siano soggette a sanzioni
penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, per lo meno
nei casi pi๠gravi, pene privative della libertà  che possono comportare
l’estradizione.

2. Le sanzioni penali di cui al paragrafo 1 possono essere corredate di
altre sanzioni o misure: in particolare, per una persona fisica, il
divieto di esercitare un’attività  che richiede un’autorizzazione o
approvazione ufficiale o di fondare, gestire o dirigere una società  o una
fondazione allorché i fatti che hanno condotto alla sua condanna inducano
a temere che possa essere nuovamente intrapresa un’iniziativa criminale
analoga.

Articolo 6

Responsabilità  delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché le
persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli atti di
cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che
agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona
giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona
giuridica, basata

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

b) sull’autorità  di prendere decisioni per conto della persona
giuridica, o

c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica,

nonché essere dichiarate complici o istigatori della condotta di cui
all’articolo 2.

2. Oltre ai casi già  previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro
adotta i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano
essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o
controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso
possibile la perpetrazione degli atti di cui agli articoli 2 e 3 a
vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla
sua autorità .

La responsabilità  della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2
non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano
autori, istigatori o complici degli atti di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 7

Sanzioni per le persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché la
persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell’articolo 6 sia
passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti
sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente
altre sanzioni, tra cui:

a) l’esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;

b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività 
industriale o commerciale;

c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

e) l’obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le
conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla
responsabilità  penale.

Articolo 8

Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per definire
la sua competenza giurisdizionale per quanto riguarda i reati di cui agli
articoli 2 e 3 commessi:

a) interamente o in parte nel suo territorio, anche se gli effetti del
reato si verificano interamente altrove;

b) a bordo di una nave o aeromobile battente la sua bandiera;

c) a vantaggio di una persona giuridica con sede nel suo territorio;

d) da un suo cittadino, se il reato è punibile a norma del diritto
penale nel luogo in cui è stato commesso o se tale luogo non rientra in
nessuna competenza giurisdizionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, uno Stato membro può
decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o
circostanze la norma di competenza di cui al:

a) paragrafo 1, lettera c),

b) paragrafo 1, lettera d).

Articolo 9

Estradizione e azione penale

1. a) Ciascuno Stato membro che, in virt๠della propria legislazione,
non estrada ancora i propri cittadini adotta i provvedimenti necessari a
stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli
articoli 2 e 3 commessi da un suo cittadino al di fuori del proprio
territorio.

b) Ciascuno Stato membro che, ove uno dei propri cittadini sia
sospettato di aver commesso in un altro Stato membro un reato implicante
una condotta di cui all’articolo 2 e 3, non procede ancora
all’estradizione di questa persona verso l’altro Stato membro unicamente a
motivo della cittadinanza, sottopone il caso al giudizio delle autorità 
nazionali competenti ai fini di un’eventuale azione penale. Per consentire
l’esercizio dell’azione penale, i fascicoli, gli atti istruttori e gli
oggetti riguardanti il reato sono inoltrati secondo le procedure di cui
all’articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione europea di estradizione. Lo
Stato membro richiedente è informato in merito alle azioni penali avviate
e ai loro risultati.

2. Ai fini del presente articolo, la nozione di cittadino di uno Stato
membro va interpretata conformemente a qualsiasi dichiarazione resa da
tale Stato in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) della
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle
disposizioni della presente decisione quadro anteriormente a * ** * .

2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio
e alla Commissione, anteriormente a * ** ** ** * , il testo delle
disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli
obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. Sulla scorta di
tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il
Consiglio esamina entro * ** ** ** ** ** * in quale misura gli Stati
membri abbiano adottato le misure necessarie per conf

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