DECRETO-LEGGE 9 settembre
2002, n.195. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari.
Articolo 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma
individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze
lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, ((
entro la data dell’11 novembre 2002, )) la sussistenza del rapporto di
lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per
territorio, mediante la presentazione, a
proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è
sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti,
la data di presentazione è quella recata dal timbro dell’ufficio postale
accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a
proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità :
a) i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo
legale rappresentante;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore
straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore
a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità , alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei
termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo indeterminato (( ovvero per un contratto di lavoro di
durata non inferiore ad un anno )) nelle forme di cui all’articolo 5-bis
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di seguito denominato: "testo unico", (( di cui al )) decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 6 della legge
30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro
per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di
cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l’ammissibilità e
la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l’impiego
competente per
territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un
anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4.
la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le
condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle
parti comporta l’improcedibilità e l’archiviazione del relativo
procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo
accertamento dell’esistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di
durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità (( della
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato. ))
(( 6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro,
di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla
data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni. ))
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio decreto, le modalità per l’imputazione del contributo forfettario
di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte all’organizzazione e
allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione
alla posizione contributiva (( previdenziale ed assistenziale )) del
lavoratore interessato, al fine di garantire l’equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto,
determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti
per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti
di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
(( a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di
cui alle lettere b) e c), non puo’ essere in ogni caso disposta
nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si
trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti
di espulsione ai sensi della presente lettera; ))
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale , salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha
commesso, (( ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’articolo 411
del codice di procedura penale )) ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione
o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del
comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del
presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo
che il fatto costituisca più grave reato.
(( 9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l’obbligo
relativo alla comunicazione dell’alloggio di cui all’articolo 7 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può
essere adempiuto fino alla data dell’11 novembre
2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla
procedura di emersione di cui all’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189. ))
Articolo 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all’articolo 1,
non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio
nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui
allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 1,
comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di
espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il
contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del testo
unico (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come ((
introdotto )) dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio
2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, (( del
presente decreto )) ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a
rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e,
comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all’articolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall’articolo 33
della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell’articolo 5 del
testo unico, (( di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il
permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo
articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o
che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli
articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, (( di cui
al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista ((
all’articolo 4, comma 2, )) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
7. All’atto della consegna della carta d’identità elettronica, di cui
all’articolo 36 del (( testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i
cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi
dell’articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, (( di cui al ))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002,
n. 189, (( secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda
l’utilizzazione e la conservazione dei dati e l’accesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. ))
8. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio
2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui
al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui all’articolo 5, comma 6, del testo unico, (( di cui al
)) decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel
contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’articolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e
per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione
del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo
mensile.
(( 9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono
sostituite dalle seguenti: "previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato".
9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui
al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri
reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del
permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non
si applica l’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione
contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e
assistenziale".
9-quinquies. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n.
189, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinno