Vendibili in via sperimentale i giornali nei supermercati (Tar Lazio 7953/2002)
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 10682/2000 proposto dal sig. P. F. e dal
Sindacato UIL -TUCS Giornalai (Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e
Servizi), in persona del legale rappresentante sig. Enzo Bardi, rappresentati e
difesi dagli avv. Emanuela Silvestrini e Dino Quaglietta ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Fabio Massimo n. 88;
c o n t r o
– il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale (Avv. Angela Raimondo) presso i
cui Uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
– la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Danilo Del Gaizo) presso i cui Uffici
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;e nei confronti
della Grande Dettaglio s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio assenso formatosi sulla comunicazione che la
Grande Dettaglio s.r.l. ha inviato al Sindaco per rappresentargli di volersi
avvalere della sperimentazione della nuova forma di vendita di giornali
quotidiani e periodici (art. 1, primo comma, della L. 13.4.1999 n. 108).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma
e delle Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 30 gennaio 2002 il relatore
dott. Giulio Amadio e uditi, altresí, i procuratori delle parti, come da
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Il Signor F. P. è titolare di autorizzazione amministrativa
per la vendita di quotidiani e periodici nel punto vendita sito in Via Donato
Menichella
La propria edicola dista circa 30 metri dal supermercato Maxi
Sidis della Gran.de. Grande Dettaglio S.r.l..
Negli ultimi tempi, a fronte del notevole calo nel proprio
esercizio delle vendite dei giornali (mediamente nella misura del 30%), egli ha
potuto riscontrare che il supermercato poneva in vendita anche quotidiani e
periodici.
Esercitato il diritto di accesso alla documentazione
amministrativa, apprendeva in data 25.5.2000 che il supermercato in questione
era stato ammesso alla sperimentazione della vendita di quotidiani e periodici
introdotta dalla l. 13.4.1999 n. 108.
Ritenendo illegittima detta sperimentazione, ha impugnato il
provvedimento comunale di assentimento tacito per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 comma 2
della legge n. 108/99 anche con riferimento all’articolo 14 della l. n. 416/1981
e agli articoli 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per ingiustizia grave e
manifesta; disparità di trattamento; errore dei presupposti e travisamento dei
fatti: a norma dell’articolo 1 comma II della legge 108/99, entro 60 giorni
dalla richiesta effettuata dagli esercizi che intendono partecipare alla
sperimentazione, "il Comune può escludere dalla sperimentazione il singolo
esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l’insediamento delle
attività commerciali adottati sul territorio".
La formulazione originaria di tale norma (nel suo testo
approvato dalla VII Commissione Cultura della Camera) prevedeva il requisito
della distanza minima di 300 metri dal più vicino punto vendita esclusivo di
giornali.
Pur essendo stata eliminata tale previsione dal testo
dell’art. 1, è però rimasto il più ampio riferimento ai criteri per
l’insediamento delle attività commerciali adottati sul territorio.
Quindi la ratio della norma sarebbe quella di mantenere una
certa conformità alla disciplina ancora vigente per i punti esclusivi di
vendita al fine di non permettere una sovrapposizione tra reti di vendita,
sottoponendo i singoli esercizi alla stessa verifica circa il rispetto dei
criteri per l’insediamento delle attività commerciali (quale la distanza minima
fra gli stessi – da 200 a 400 metri – palesemente violata nello specifico);
2) in subordine: illegittimità costituzionale sotto vari
profili dell’art. 4 comma I e dell’art. 3 comma I lettera d) della legge n.
108/99; al di là dell’intento di consentire un’attività di sperimentazione
limitata nel tempo, la legge ha di fatto contemplato il rilascio automatico
dell’autorizzazione amministrativa ai soggetti che hanno sperimentato (art. 4
comma I) ovvero che hanno le caratteristiche per sperimentare (art. 3 comma I
lettera d) la vendita di quotidiani e periodici, venendo quindi a incidere sul
mercato dell’editoria in maniera definitiva, e in assenza di qualsivoglia
criterio pur previsto dalle precedenti disposizioni della medesima legge. In tal
maniera si viene a limitare, invece che a tutelare, la libertà di iniziativa
economica, con riferimento a coloro che già operano nel settore e il cui
esercizio commerciale non usufruisce dei vantaggi economici di chi vende anche
altri prodotti.
Ciò in violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e del principio
di ragionevolezza;
3) difetto d’istruttoria: l’Amministrazione comunale ha
omesso totalmente non solo di svolgere qualsivoglia attività istruttoria, ma
anche di verificare quei "criteri per l’insediamento delle attività
commerciali adottati sul territorio".
Resistono al ricorso il Comune di Roma e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri chiedendone il rigetto per infondatezza
Alla pubblica udienza odierna la causa, sentite le parti, è
stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
La sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali
quotidiani e periodici, è stata dalla l. 13.4.1999 n. 108 subordinata alla
presentazione al Comune della denuncia di inizio di attività .
La disciplina recata, in proposito, dalla legge precitata
appare modellata su quella (generale) di cui all’art. 19 della L. 7.8.1990 n.
241 anche se non del tutto coincidente.
Infatti, sebbene l’atto di consenso da parte della P.A. si
intenda sostituito dalla d.i.a., pur tuttavia non è stato fissato un termine
entro cui il Comune debba verificare l’esistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge per consentire la prosecuzione dell’attività .
Anzi l’art. 1, primo comma, punto 8, impone al Comune di far
cessare in qualsiasi momento la sperimentazione ove riscontri che essa sia stata
intrapresa e prosegua in violazione delle regole sancite dalla legge medesima
(ad es. mancanza di un adeguato spazio espositivo del prodotto editoriale,
vendita di pubblicazioni pornografiche, mancanza del requisito dimensionale
dell’esercizio, ecc.).
Solo a fronte dell’inosservanza dei "criteri per
l’insediamento dell’attività commerciale" in ambito comunale,
l’Amministrazione può vietare la sperimentazione entro sessanta giorni dalla
ricezione della d.i.a..
Rispetto alla sperimentazione, dunque, non opera il regime
del silenzio-assenso di cui al D.P.R. 9.5.1994 n. 407, allegato 1 voce n. 50 a
motivo della specialità di detta forma di vendita.
Da ciò discende che il ricorso ha per oggetto un
provvedimento tacito inesistente, per cui va dichiarato inammissibile.
Ad avviso del Collegio la dizione di cui all’art. 19, primo
comma, della L. n. 241/1990: "l’atto di consenso si intende sostituito da
una denuncia di inizio di attività dell’interessato alla P.A. competente"
conferisce alla d.i.a. valenza giuridica di provvedimento abilitativo
immediatamente impugnabile da chi ritenga riceverne lesione.
Il ricorrente P. ha ottenuto copia della comunicazione che il
legale rappresentante della soc. Grande Dettaglio ha in data 24.5.1999 fatto
pervenire al Comune per significare l’avvio della sperimentazione.
Soltanto a mezzo della diretta impugnazione della d.i.a.
presentata il 24.5.1999 sarebbe stato possibile conseguire un provvedimento
giudiziale caducatorio degli effetti della sperimentazione avviata.
In virtù di quanto precede, il ricorso va dichiarato
inammissibile mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le
parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
Seconda Ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Cosí deciso in Roma, addí 30 gennaio 2002 in camera di
consiglio, con l’intervento dei Magistrati:
Gianni Leva Presidente
Giulio Amadio Consigliere est.
Roberto Capuzzi Consigliere
Depositata in Segreteria il 12 settembre 2002