Titolo II – DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I – DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Art. 2 – (Contenuto dell’atto di citazione)
Art. 3 – (Costituzione dell’attore)
Art. 4 – (Comparsa di risposta)
Art. 5 – (Forme e termini della costituzione del convenuto)
Art. 6 – (Memoria di replica dell’attore)
Art. 7 – (Repliche ulteriori)
Art. 8 – (Istanza di fissazione di udienza)
Art. 9 – (Contenuto dell’istanza di fissazione di udienza e di termine
per il deposito in cancelleria)
Art. 10 – (Effetti della notificazione dell’istanza di fissazione di
udienza)
Art. 11 – (Istanza congiunta di fissazione di udienza)
Art. 12 – (Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione
dell’udienza)
Art. 13 – (Contumacia dell’attore e del convenuto; rilevabilità
dell’inammissibilità di allegazioni, istanze istruttorie e produzioni
documentali)
Art. 14 – (Interventi autonomi)
Art. 15 – (Intervento adesivo dipendente)
Art. 16 – (Udienza di discussione della causa)
Art. 17 – (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)
Capo II – DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 18 – (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al
Collegio)
Capo III – DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 19 – (Ambito di applicazione. Procedimento)
Capo IV – DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO
Art. 20 – (Forma d’appello)
Art. 21 – (Interventi in appello)
Art. 22 – (Inattività delle parti)
Titolo III – DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23 – (Provvedimenti cautelari anteriori alla causa)
Art. 24 – (Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio
abbreviato)
Titolo IV – DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25 – (Forma dell’atto introduttivo e giudice competente)
Art. 26 – (Forma ed efficacia del provvedimento)
Art. 27 – (Reclamo)
Capo II – DEL PROCEDIMENTO
Sezione I – DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI UNA PARTE SOLA
Art. 28 – (Fissazione dell’udienza per l’audizione della parte)
Art. 29 – (Ambito di applicazione)
Sezione II – DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI PIU’ PARTI
Art. 30 – (Fissazione dell’udienza e notificazione alle parti
resistenti)
Art. 31 – (Pronuncia con decreto)
Art. 32 – (Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito
ordinario)
Art. 33 – (Ambito di applicazione)
Titolo V – DELL’ARBITRATO
Art. 34 – (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)
Art. 35 – (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)
Art. 36 – (Decisione secondo diritto)
Art. 37 – (Decisione di contrasti sulla gestione di società )
Titolo VI – DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 38 – (Organismi di conciliazione)
Art. 39 – (Imposte e spese. Esenzione fiscale)
Art. 40 – (Procedimento di conciliazione)
Titolo VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41 – (Disciplina transitoria)
Art. 42 – (Disposizioni finali)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo
per l’emanazione di uno o pi๠decreti legislativi recanti la riforma
organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12 della legge di delega;
VISTO in particolare l’articolo 12 della suddetta legge 3 ottobre 2001,
n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i
procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 30 settembre 2002;
ACQUISITO il parere del Parlamento a norma dell’articolo 1, comma 4,
della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del……………..;
SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
NUOVE NORME DI PROCEDURA
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in
tutte le controversie relative a:
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di
fatto, l’ accertamento, la costituzione. la modificazione o l’estinzione
di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque
promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e
i direttori generali delle società , delle mutue assicuratrici e delle
società cooperative;
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro
negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) patti parasociali;
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque
gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi
accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e
gestione accentrata di strumenti finanziari, cessione di rapporti
finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte
pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e) materie di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di
altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori
o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme le norme sulla giurisdizione. Resta altresì ferma la
competenza della corte d’appello prevista dall’articolo 145 del decreto
legislativo 1° settembre, 1993, n. 385, e dall’articolo 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il
Tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da
associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio
il Tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle
materie di cui al comma 1, lettera e).
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto
compatibili.
TITOLO II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE
CAPO I
DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Articolo 2
(Contenuto dell’atto di citazione)
1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente:
a) le indicazioni di cui al terzo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e
6), dell’articolo 163 del codice di procedura civile;
b) l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta
elettronica, presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta
giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore
dell’attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte
dell’attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.
Articolo 3
(Costituzione dell’attore)
1. L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione,
ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma
dell’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, deve
costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria
la nota d’iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l’originale o la
copia della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
2. Se la citazione è notificata a pi๠persone, la costituzione
dell’attore deve avvenire entro dieci giorni dall’ultima notificazione. In
tal caso il termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è
prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo
all’iscrizione a ruolo.
Articolo 4
(Comparsa di risposta)
1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue
difese prendendo posizione sui fatti posti dall’altra parte a fondamento
della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i
documenti che offre in comunicazione, proporre le domande riconvenzionali
dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già
appartiene alla causa come mezzo di eccezione, dichiarare di voler
chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali
pretende di essere garantito precisandone le ragioni, formulare le
conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di
fax o l’indirizzo di posta elettronica, presso cui il difensore dichiara
di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto
nell’articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all’attore un termine non
inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per
eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il
termine è di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a
seguito di chiamata in causa, il termine fissato all’attore per la replica
non può eccedere i sessanta giorni; l’inosservanza di tale termine può
essere eccepita dagli altri convenuti.
3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve
notificare loro l’atto di citazione a norma dell’articolo 2.
Articolo 5
(Forme e termini della costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in
cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di cui
all’articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l’originale ovvero la
copia della comparsa di risposta notificata all’attore, la copia della
citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o
di chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la
comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla
notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza a cui abbia
provveduto altra parte.
Articolo 6
(Memoria di replica dell’attore)
1. Nel termine fissatogli a norma dell’articolo 4, comma 2, l’attore può
replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria,
nonché depositare nuovi documenti.
2. Con la memoria di replica l’attore può:
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
b) proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c) dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 del
codice di procedura civile, se l’esigenza è sorta dalle difese del
convenuto;
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove
richieste istruttorie.
3. L’attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un
termine non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il
termine è di trenta giorni se l’attore ha proposto nuove domande.
4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l’attore
notifica al terzo l’atto di citazione ai sensi dell’articolo 2.
Articolo 7
(Repliche ulteriori)
1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di
udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dell’articolo
precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda
memoria difensiva, contenente l’eventuale indicazione di nuovi documenti e
richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a
quindici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica.
2. L’attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di
udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma
dell’articolo 6, comma 2; in tal caso, il convenuto può notificare una
memoria di controreplica nel termine, non inferiore a quindici giorni,
assegnatogli o, in mancanza, nel termine di quindici giorni dalla
notificazione.
3. L’attore, finché non ha notificato l’istanza di fissazione di
udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare