Norme & Prassi

Il testo definitivo del decreto fiscale. Viene tra l’altro spalmata su cinque anni la deducibilità di alcune minusvalenze (Dl 209/2002)


DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n.209 Disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione
fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità  ed urgenza di operare interventi
in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla
elusione fiscale, di crediti d’imposta per le assunzioni, di detassazione
per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione
e di imposta di bollo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Disposizioni in materia di fiscalità  d’impresa

1. A decorrere dal periodo d’imposta avente inizio successivamente al
31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga
alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni
in società  non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli
61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla
distribuzione di utili, nonchè delle diminuzioni patrimoniali derivanti
da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto
o in parte, per la società  partecipata. Per le partecipazioni in società 
non residenti la deducibilità  fiscale è determinata applicando le
disposizioni dell’articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto
testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986; b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative
a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono
deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e
nei quattro successivi; c) ai fini dell’applicazione del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell’incremento
percentuale previsto dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 1,
dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in
aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari
al saggio degli interessi legali.

2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all’articolo 103,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili
in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli
dedotti nei tre periodi d’imposta precedenti. L’ammontare complessivo
degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote
costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato,
in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
pi๠atti di disposizione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica
all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l’accertamento della conformità  dell’operazione di cessione
con le disposizioni dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie
oggetto di comunicazione, nonchè le procedure e i termini della stessa.
In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza
realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle
fattispecie di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997,
n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso
ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei
limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto
articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei
predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell’amministrazione
finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto
dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività 
produttive ed è versata in un’unica soluzione entro la data del 30
novembre 2002.

Articolo 2.

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le
assunzioni

1. L’incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data
del 7 luglio 2002 secondo le modalità  dell’articolo 7 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento
occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al
credito d’imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio
al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall’8 luglio al 31 dicembre
2002 rilevano solo se l’incremento mensile del numero dei lavoratori
dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I
crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi
del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio
2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

Articolo 3.

Disposizioni in materia di accisa

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell’articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 7, comma 5-bis"; b) nel
comma 1 dell’articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 5-bis"; c) nel comma 4 dell’articolo 5 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per
l’agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni
di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.". Per garantire l’invarianza delle entrate delle regioni, il
minor gettito derivante dall’attuazione di quanto previsto dalla presente
lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità  individuate con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le
parole: "di pagamento dell’accisa" sono inserite le seguenti:
", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza
economica di eventuali versamenti in acconto,".

Articolo 4.

Disposizioni in materia di concessionari della
riscossione e di proroga di termini

1. Nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le
parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e:
"23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole:
"del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare annualmente ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del
Ministro dell’economia e delle finanze, emanato annualmente".

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il
seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al
30 settembre 2001, la comunicazione di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera c), è presentata entro il 1 ottobre 2004."; b) l’articolo
59-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 59-bis (Termini di notificazione della cartella di
pagamento). – 1. In deroga all’articolo 19, comma 2, lettera a),
costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata
notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al
concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all’articolo 25, comma
3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; b) entro il 31
dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a),
consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002.".

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2002".

Articolo 5.

Disposizioni in materia di imposta di bollo

1. All’articolo 10, comma 2, della tariffa recante l’indicazione degli
atti soggetti all’imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le
seguenti:

", nonchè vaglia cambiari della Banca d’Italia"; b) dopo la
nota 3 è aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i
vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia per il servizio di tesoreria
dello Stato.".

2. L’imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d’Italia dovuta
per i trimestri solari dell’anno 2002 anteriori a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine
del mese successivo a tale data.

Articolo 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di
euro per l’anno 2002, 575 milioni di euro per l’anno 2003 e 18 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
àˆ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
 

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