Civile

Provvedimenti in materia di emissioni delle stazioni radio base di telefonia mobile- Competenza dell’AGO – Ord. Trib Catania 04/02/02

Nuova pagina 1

TRIBUNALE
DI CATANIA

Prima
Sezione Civile

__________

 

 

ORDINANZA

 

 

Il
giudice Felice Lima,

Letti
gli atti del procedimento n. 72/B/02 R.G.Presidenza, relativo al ricorso ex art.
669 bis e segg. c.p.c. proposto da Sangrigoli
Carmelo e Bongiovanni Vincenza nei
confronti di Alcatel s.p.a., Omnitel
Pronto Italia
s.p.a. e Telecom
Italia Mobile
s.p.a.;———

Sentite
le parti all’udienza del 26.3.2002;

Sciogliendo
la riserva formulata al termine di quell’udienza, osserva quanto segue.

I ricorrenti agiscono nella qualità  di genitori esercenti la potestà 
sulla minore Sangrigoli Graziella.—-

Riferiscono che sulle terrazze di copertura di tre edifici situati di
fronte a quello in cui essi abitano con la figlia sono state installate tre
antenne radio base di telefonia cellulare, di proprietà  della tre società 
odierne convenute.

Lamentano che la figlia Graziella, portatrice, sin dall’età  di 18
mesi, di un pacemaker, in data 19.9.1999, ha patito una improvvisa crisi
lipotimica (per la quale è stata immediatamente ricoverata in ospedale, dove le
sono state praticate complesse terapie), causata da un malfunzionamento del
pacemaker.

Assumono che “la causa che ha
potuto provocare l’improvvisa lipotimia può essere rappresentata proprio
dalle potenti antenne collocate sui tre stabili di fronte”
la loro
abitazione e che “vi è la necessità  di
verificare se il funzionamento delle antenne in oggetto risponde ai requisiti di
legge di cui al D.M. n. 381 del 10.9.1998, ma, soprattutto, se, nel caso
concreto, esso rappresenti un pericolo per la salute di Graziella”
.

Chiedono al Tribunale di “disporre
C.T.U. al fine di verificare, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, la
sussistenza o meno del pericolo di interferenze, nei confronti del pacemaker di
cui è portatrice Graziella, dei campi elettromagnetici generati dalle tre
stazioni radio per telefonia cellulare indicate in premessa e, all’esito,
inibire alle società  resistenti l’uso di dette apparecchiature”
.             

Costituitesi in giudizio, le tre società  convenute resistono,
proponendo diverse eccezioni, che verranno esaminate secondo l’ordine logico
imposto dal loro contenuto.

1.
Notifica del ricorso introduttivo alla Alcatel
s.p.a.

All’udienza del 26.3.2002, il procuratore della Alcatel s.p.a. ha rilevato testualmente che “parte
ricorrente ha errato nel notificare l’atto introduttivo del presente giudizio,
atteso che esso non risulta essere stato notificato presso la sede legale della
società  Alcatel ubicata in Vimercate (MI), ma presso il Comune di
Sesto Fiorentino”
.

L’osservazione è priva di riscontro probatorio e, comunque, di
concreto rilievo.——-

Per un verso, infatti, a fronte del fatto che l’atto è stato ricevuto
– in Sesto Fiorentino – da persona qualificatasi all’ufficiale postale come “destinatario
o persona da lui delegata”
(cfr l’avviso di ricevimento in atti),
sarebbe stato onere del procuratore della Alcatel
dare prova del suo assunto secondo il quale la sede della società  non sarebbe
in Sesto Fiorentino, ma in Vimercate. Onere rimasto del tutto non assolto.——

Per altro verso, la Alcatel
si è costituita nel giudizio – con procura resa in calce proprio alla copia
notificata del ricorso
– e ha spiegato ampie difese di merito. Sicchè,
l’eventuale – non provata – irregolarità  della notificazione sarebbe comunque
sanata dall’avere essa raggiunto pienamente il suo scopo.

2.
Sopravvenuto difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti

Il procedimento è stato promosso dai ricorrenti nella loro qualità  di
genitori esercenti la potestà  sulla figlia Graziella, nata il 19.3.1984, e,
quindi, minorenne fino a data successiva a quelle in cui il ricorso è stato
prima depositato (20.2.2002) e poi notificato alle convenute (12 e 13.3.2002).

I procuratori della Omnitel Pronto
Italia
s.p.a. hanno eccepito l’avvenuta interruzione del procedimento
sostenendo testualmente (pag. 4 della comparsa di costituzione) che “…
nelle more del giudizio si è verificato un evento estintivo della
legittimazione processuale dei ricorrenti, per il raggiungimento della maggiore
età  da parte della rappresentata. La dichiarazione della data di nascita, in
uno al ricorso, ha valenza di atto di comunicazione, come tale idoneo a rendere
edotte le altre parti del verificarsi della causa di cessazione della
rappresentanza e della conseguente causa di interruzione del processo (v. sul
punto, Cass. Sez. I, 27 febbraio 1997, n. 1744; Cass. Sez. III, 24 aprile 1996,
n. 3847)”
.

L’eccezione è priva di fondamento.

E’ pacifico, infatti, che l’evento
interruttivo
dedotto dai procuratori della Omnitel
Pronto Italia, riguardando la “parte
costituita”
, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 300 c.p.c..

Ed è, quindi, altrettanto pacifico che l’effetto interruttivo non si
produce se l’evento non viene
dichiarato dal procuratore della parte alla quale si riferisce.—-

 Tale principio di diritto
è stato costantemente affermato dalla Corte Suprema in numerosissime pronunce,
tutte conformi.—-

E va osservato in proposito come proprio la prima delle sentenze citate
– evidentemente per disattenzione – dai procuratori della Omnitel
Pronto Italia
nella loro comparsa di costituzione smentisca espressamente il loro assunto.——

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