Penale

COMPETENZA TERRITORIALE – LUOGO DOVE SI E’ PRODOTTO IL DANNO CAUSATO DA MESSAGGIO DIFFAMATORIO DIFFUSO VIA INTERNET – Cass. Civ. Ordinanza n. 6591 dell’8 maggio 2002

 

COMPETENZA TERRITORIALE – LUOGO DOVE SI E’ PRODOTTO IL DANNO CAUSATO DA
MESSAGGIO DIFFAMATORIO DIFFUSO VIA INTERNET

(Sezione Terza Civile – Presidente V. Giustiniani – Relatore A. Segreto)

1. Con citazione notificata il 10.11.1999, la (omissis), conveniva
davanti al tribunale di Lecce R.S. per sentirlo condannare al risarcimento dei
danni materiali e morali derivanti da un’assunta illecita pubblicazione sulla
rete Internet di un messaggio relativo alla banca e definito dalla stessa
diffamatorio.

Resisteva il R. eccependo l’incompetenza del tribunale adito in favore di
quello di Roma.

Il tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 24.2.2001 dichiarava la
propria incompetenza in favore del tribunale di Roma.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la (omissis).

Ritiene questa Corte che vada dichiarata la competenza del Tribunale di
Lecce.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 20 c.p.c., sotto il profilo della completezza
dell’eccezione di incompetenza, non avendo la sentenza impugnata rilevato che il
convenuto non aveva fatto alcun riferimento al criterio del luogo dove si è
prodotto il danno, bensí solo al luogo dove sarebbe stato commesso il fatto.

Ritiene questa Corte che la censura sia infondata.

Correttamente il giudice di merito ha rilevato che il R. non era incorso in
alcuna decadenza, in quanto ha articolato l’eccezione di incompetenza, sia con
riguardo al foro generale delle persone fisiche, sia con riguardo ai fori
facoltativi di cui all’art. 20 c.p.c.. In particolare, avendo sostenuto il
convenuto, che non sussisteva la competenza del tribunale di Lecce, poichè il
fatto non era stato ivi commesso, ha chiaramente contestato la competenza di
quel giudice, quale quella del forum commissi delicti, divenendo poi una
questione che attiene alla fondatezza giuridica dell’eccezione stabilire se per
l’individuazione di detto foro debba tenersi conto solo della condotta o
dell’evento illeciti, ovvero del danno conseguente agli stessi.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c., sotto il profilo dell’individuazione del
forum commissi delicti e comunque l’erroneità  e la contraddittorietà  della
motivazione.

Ritiene la ricorrente che, dovendosi la competenza del foro alternativo nelle
obbligazioni da responsabilità  aquiliana individuare con riferimento al luogo
in cui si era verificato il danno, tenuto conto che nella specie si trattava di
danni causati da espressioni diffamatorie trasmesse via Internet con un
cosiddetto newsgroup, questo danno si era verificato dovunque e segnatamente nel
luogo di domicilio della parte offesa.

4.1. Ritiene questa Corte che solo in parte possa condividersi detto assunto.

La giurisprudenza prevalente ha affermato che l’obbligazione per
responsabilità  extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di
danno si verifica; e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento
illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva e pertanto, qualora i due luoghi
non coincidano, il forum delicti ex art. 20 c.p.c., deve essere identificato con
riguardo al luogo in cui è avvenuto l’evento (cfr. Cass. n. 6381 del 1991;
Cass. n. 2648-69; n. 570-76; n. 9635-87; 5625-89).

4.2. Il problema si pone in relazione ai fatti illeciti con eventi dannosi
territorialmente diffusi, sia pure tutti relativi allo stesso soggetto, e, con
riferimento al caso in esame, allorchè si tratti di danno alla reputazione
causato con mezzi di comunicazione di massa.

La consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Corte regolatrice la quale
sostiene che, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del
diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa
periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell’art. 20
c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato
e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a
pregiudicare l’altrui diritto (forum commissi delitti), ovvero il giudice del
luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae
solutionis), essendo l’obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui
adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della
scadenza (Cass. 11 aprile 2000, n. 4599; Cass. 1 giugno 1999, n. 5299; Cass. n.
13042 del 1999; 16 maggio 1995, n, 5374; 29 marzo 1995, n. 3733; 22 maggio 1992,
n. 6148; 23 ottobre 1991, n. 11269).

La corte ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna tener presenti i
principali riferimenti normativi, costituiti dall’art.25 Cost.(inviolabilità 
del giudice naturale), dall’art. 2043 C.C. (clausola generale di responsabilità 
aquiliana) e dall’art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a
diritti di obbligazione).

Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante l’uso di mezzi
di comunicazione di massa (quali sono i periodici, destinati per la loro natura
alla diffusione sul l’intero territorio nazionale), l’individuazione del giudice
competente a decidere sul preteso risarcimento del danno (e, quindi, il giudice
del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio)
non può prescindere dall’esigenza di stabilire un principio , unico e
predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio
il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo.

4.3. Sulla scorta di tali premesse, l’orientamento giurisprudenziale sopra
menzionato rileva che l’evento dannoso, allorquando consista nella lesione di
diritti della personalità , non può ritenersi localizzato esclusivamente nel
luogo dove il titolare del diritto leso ha il suo domicilio – inteso come luogo
nel quale egli intrattiene le principali relazioni sociali e professionali – ma
deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene
diffusa.

La diffusione dell’evento su tutto il territorio impone, allora, di ancorare
la scelta della competenza ad un luogo certo e ben individuato, la cui
identificazione prescinda dall’accertamento di elementi variabili, quali sono il
domicilio del danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nell’intervallo
intercorrente tra il verificarsi del fatto illecito e la proposizione
dell’azione. Questo luogo certo altro non può essere se non quello in cui il
periodico è pubblicato, atteso che quello è il luogo nel quale la notizia
stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare
l’altrui diritto. ,

5.1. Indipendentemente dalla condivisibilità  di tali principi in tema di
diffamazione commessa a mezzo della stampa, allorchè l’offesa alla reputazione
è realizzata attraverso un sito o un newsgoup Internet, ritiene questa Corte
che non possano essere applicati gli stessi principi. Qualora l’agente immetta
il messaggio in rete, utilizzando uno spazio web, e quindi creando un sito,
ovvero utilizzando un cd. newsgroup, (che è, in buona sostanza, un forum a cui
possono accedere tutti gli iscritti) come nella fattispecie, la comunicazione
deve ritenersi effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i
partecipanti del newsgroup.

Sennonchè la immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla
reputazione, che si avrà  solo allorchè i visitatori entreranno nel sito ovvero
i partecipanti del newsgroup leggeranno la comunicazione.

5.2. Nè si può ritenere che la sola idoneità  della notizia a ledere
l’altrui diritto, integri l’evento offensivo di per sè: detta idoneità 
dell’atto attiene ancora alla condotta e non all’evento.

Ciò è stato chiaramente rilevato da questa Corte in sede penale (Cass. pen.,
Sez. 5°, 27.12.2000, n. 4741), che ha osservato che "nel caso in cui
l’offesa venga arrecata tramite Internet, l’evento appare temporalmente oltre
che concettualmente ben differenziato dalla condotta. Ed invero, in primo luogo,
si avrà  l’inserimento in "rete" da parte dell’agente, degli scritti
offensivi e/o immagini denigratorie, e solo in un secondo momento (a distanza di
secondi, minuti, ore o giorni) i terzi, connettendosi con il "sito" e
percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell’evento. Tanto ciò
è vero che, nel caso in esame sono bene immaginabili sia il tentativo (l’evento
non si verifica perchè in ipotesi, per qualsiasi ragione, nessuno
"visita" quel "sito"), sia il reato impossibile (l’azione è
inidonea , perchè ad esempio, l’agente fa uso di uno strumento difettoso, che
solo apparentemente gli consente l’accesso ad uno spazio web, mentre in realtà 
il suo messaggio non è mai stato immesso in rete)".

5.3. Da ciò consegue che il luogo in cui si è verificato l’evento offensivo
andrebbe individuato come quello in cui il primo visitatore abbia letto la
notizia offensiva.

Sennonchè ciò già  in astratto diventa di difficilissima, se non di
impossibile, individuazione, contrariamente a quanto avviene in tema di offesa
arrecata attraverso la stampa. In quest’ultimo caso, infatti la più risalente
giurisprudenza penale, che si pone all’origine dell’orientamento secondo cui il
luogo della stampa è luogo in cui è verificato l’evento, si fonda sul rilievo
che il semplice deposito presso gli organi competenti degli esemplari previsti
dalla l. 2.2.1939,n. 374 rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato
sufficiente a determinare la responsabilità  dell’autore dello scritto a titolo
di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, in quanto tale
deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre in quel
luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla stampa
(Cass. pen. 1.3.1972, I.; Cass. pen. 21.5.1974, F).

6.1. Sennonchè tali ultime argomentazioni, valide in tema di responsabilità 
penale, che – nei reati cd. di evento – sorge con l’evento di lesione del bene
giuridicamente protetto, non possono essere trasferite in sede di risarcimento
dei danni da responsabilità  aquiliana, per espressioni offensive contenute in
un sito Internet.

Anzitutto, in questo caso il provider mette a disposizione dell’utilizzatore,
uno spazio web, allocato presso un suo server, ma l’inserimento dei dati in
questo spazio, non dipende da alcuna ulteriore attività  del provider nè di
altro soggetto, che si trovi presso il provider o presso il server, ma
esclusivamente dall’attività  dell’utilizzatore stesso.

Ne consegue che il luogo in cui si verifica l’evento di offesa alla
reputazione è, in astratto, quello in cui è avvenuta la prima
"visita" del sito o lettura della comunicazione inoltrata nelle pagine
web riservate al "newsgroup" ( e ciò è già  di difficile, se non di
impossibile individuazione per il danneggiato).

6.2. Inoltre, e soprattutto, vertendosi in tema di responsabilità  civile e
non penale, la prima sorge allorchè è integrata la fattispecie prevista
dall’art. 2043 c.c., ed è proprio detta norma che pone l’evento di danno, quale
elemento essenziale per il sorgere dell’obbligazione risarcitoria.

A tal fine va osservato che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza,
anche costituzionale (Corte Cost. n. 184 del 1986; Corte Cost. n. 372 del 1994)
il danno risarcibile, di cui all’art. 2043 c.c., essendo un danno conseguenza,
come anche il danno morale di cui all’art. 2059 c.c., non si identifica
ontologicamente con l’evento illecito, ma è di esso conseguenza.

Pertanto esso può verificarsi anche successivamente, e come tale, non
necessariamente nel luogo dell’evento illecito, generatore del danno civile.

Allorchè si adopera la locuzione forum commissi delicti, ci si lascia
influenzare da una visione penalistica della competenza, per la quale essa
coincide con il luogo in cui il delitto si è consumato e cioè, nei reati di
evento, con il luogo in cui tale evento si è realizzato e, quindi il reato si
è consumato, poichè in tal luogo si è verificata la lesione dell’interesse
tutelato.

In tema di responsabilità  aquiliana, invece, il cosiddetto "evento
dannoso", se lo si intende quale evento, conseguente alla condotta e quindi
generatore del danno, rientra ancora nel fatto illecito (vedasi punto 4.1.) e
quindi, come tale, da solo (in assenza del successivo danno) non è idoneo a
generare responsabilità  aquiliana.

Il fatto illecito, in assenza di danno, non dà  luogo ad alcuna responsabilità 
aquiliana.

Se lo si intende quale "evento di danno", esso si è risarcibile ed
è quindi perfezionata l’obbligazione risarcitoria, ma è solo una conseguenza
dell’evento illecito (inteso quale ultima parte del più complesso fatto
illecito).

Sennonchè, in questo caso, "evento di danno" altro non significa
che danno patrimoniale effettivamente verificatosi per il fatto illecito
consumato, e non solo potenzialità  di danno. Il discorso è analogo per il
danno morale di cui all’art. 2059 c.c.

6.3. Solo nelle ipotesi in cui il danno attenga anche ad un diritto
inviolabile della persona umana, costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.),
come il danno biologico o anche lo stesso danno alla reputazione della persona
umana in quanto tale (e non alla reputazione professionale, che costituisce un
danno patrimoniale), oltre al danno morale ed al danno patrimoniale (tipici
danni conseguenza), si può avere un cd. danno-evento (cfr. Cass. 10.5.2001, n.
6507).

Da ciò consegue che, in una rigorosa applicazione sia dell’art. 2043 c.c.
(allorchè attiene a danni patrimoniali) che dell’art. 2059 c.c., poichè non ci
può essere obbligazione se non vi è danno risarcibile e poichè il danno
risarcibile non si identifica con l’evento illecito generatore del danno (che è
solo una componente – insieme alla condotta ed al nesso di causalità  – del
fatto illecito), il luogo in cui è sorta l’obbligazione è il luogo in cui si
è verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito.

Solo nel caso di danno-evento, subito da una persona umana, (nella
fattispecie: offesa alla reputazione personale, e non a quella professionale –
cfr. Cass. n. 6507/2001) il luogo dell’evento illecito coincide con quello del
predetto danno, mentre per il danno patrimoniale e per quello morale, detta
coincidenza non è egualmente automatica.

6.4. Nè questa interpretazione può essere sospettata di incostituzionalità 
in relazione all’art. 25 Cost., in tema di giudice naturale, poichè essa non è
altro che l’individuazione del giudice territorialmente competente (come foro
facoltativo), ai sensi dell’art. 20 c.p.c..

Come ha statuito la Corte costituzionale (ord. 20 maggio 1998, n. 176), il
principio della precostituzione per legge del giudice naturale è leso soltanto
quando il giudice è designato in modo arbitrario e "a posteriori",
oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole
generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo
potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall’art. 25
comma 1 Cost., ma non anche qualora l’identificazione del giudice competente sia
operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con
riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un "discrimen"
della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti.

Nel precetto dell’art. 25 Cost. non vi è anche quello dell’unicità  del
giudice competente a decidere, ma solo della precostituzione di esso in base ad
elementi oggettivi, altrimenti la previsione di fori facoltativi, di cui
all’art. 20 C.P.C., già  in astratto, sarebbe incostituzionale, poichè essa
prevede almeno altri due giudici competenti territorialmente ( quello del forum
destinat

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