Norme & Prassi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 25 febbraio 2002, n. 87. Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

Nuova pagina 1

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visti gli articoli 3, 4, 6 della legge 22 giugno 2000,
n. 193, e, in particolare l’articolo 3 il quale dispone che devono
essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo
di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o che svolgono
effettivamente attività  formative nei confronti dei detenuti, e in
particolare dei giovani detenuti;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26
luglio 1975, n.354 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n.400;

Considerata la necessità  di favorire
l’organizzazione di lavorazioni all’interno dei penitenziari anche
alla luce della finalità  del reinserimento dei detenuti nel mondo del
lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno
2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18 febbraio 2002;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

Articolo 1

1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono
lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati
presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all’esterno
ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni, é concesso un credito mensile di imposta pari a
516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle
giornate di lavoro prestate.

2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto
di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate.

 

Articolo 2

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 é
concesso anche alle imprese che:

a) svolgono attività  di formazione nei confronti di detenuti o
internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all’esterno ai
sensi dell’articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che
detta attività  comporti, al termine del periodo di formazione,
l’assunzione dei detenuti o internati formati; b) svolgono attività  di
formazione mirata a fornire professionalità  ai detenuti o agli internati
da impiegare in attività  lavorative gestite in proprio
dall’Amministrazione penitenziaria.

2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese
che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività 
formativa.

 

Articolo 3

1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 spettano a
condizione che le imprese:

a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari
o i detenuti ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21
della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un
periodo non inferiore a trenta giorni;

b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro.

 

Articolo 4

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta anche per i
sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto
assunto.

 

Articolo 5

1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività  produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di
deducibilità  degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi
degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.

2. Il credito d’imposta é utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non é
comunque rimborsabile.

3. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 sono cumulabili con altri
benefici ed in particolare con l’incentivo di cui all’articolo 7 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Articolo 6

1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto é concesso fino
alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.

2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, le necessarie procedure per il
controllo costante dei crediti d’imposta erogati, al fine di evitare il
superamento delle risorse a disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
à‰ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2002

Il Ministro della giustizia Castelli

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2002

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.