Delibera n. 7/02/CIR del 28/03/2002. Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio.
L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato regole, tempi e condizioni
economiche per rendere operativa la portabilità del numero mobile
Delibera n. 7/02/CIR del 28/03/2002. Disposizioni in
materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni
economiche e di fornitura del servizio.
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28
marzo 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità ", ed in particolare
gli articoli 1 e 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318, "Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 4 dicembre 1997;
VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e
92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle
telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell’allegato
I;
VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998, ed in
particolare l’articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio
1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti
a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998"Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio
1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni
mobili e personali;
VISTA la legge 1° luglio 1997, n. 189, "Disposizioni urgenti per
il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e
personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 1°
luglio 1997;
VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del
24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto
concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del
vettore;
VISTA la delibera n. 17/98, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 16 giugno 1998, recante l’approvazione, tra
l’altro, del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
169 del 22 luglio 1998;
VISTA la delibera n. 69/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni
di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e
personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per
l’assegnazione di frequenze", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l’articolo
12, comma 1;
VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTA la delibera n. 338/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità
nella riunione del 6 dicembre 1999, "Interconnessione di terminazione
verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso – mobile
originate dalla rete di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 4/CIR/99, "Regole per la fornitura della
portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 388/00/CONS, "Procedure per il rilascio delle
licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza
generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva
concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
28 giugno 2000;
VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore
delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA la delibera n. 7/00/CIR, "Disposizioni sulle modalità
relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e
sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
VISTA la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di
modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia
2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2
novembre 2000;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE,
in materia di telecomunicazioni";
VISTA la delibera n. 12/01/CIR, "Disposizioni in tema di
portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile
e personale (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001;
VISTA la delibera n. 19/01/CIR, "Modalità operative per la
portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di
comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001;
VISTA la delibera n. 22/01/CIR, "Risorse di numerazione per lo
svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di
reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 23 ottobre 2001;
VISTA la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular
telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical Realisation; Stage 2";
VISTO il parere formulato in data 14 dicembre 2001 dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’articolo 22 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo alla normativa in materia di
portabilità del numero su reti mobili;
CONSIDERATO che l’Autorità ha disposto, in data 22 gennaio 2002,
l’avvio del procedimento concernente la "Definizione di elementi
relativi al quadro di riferimento generale per gli standard di servizio
della prestazione di Mobile Number Portability (MNP), di cui
all’articolo 9, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR";
SENTITI in audizione congiunta gli operatori mobili in data 31 gennaio
2002 e 14 febbraio 2002;
VISTA la nota congiunta del 25 febbraio 2002 delle Associazioni dei
consumatori riguardante una richiesta di intervento da parte dell’
Autorità in materia di tutela del consumatore relativamente alle modalità
di fruizione della MNP;
VISTE le comunicazioni relative all’accordo quadro inviate dagli
operatori BLU, H3G, IPSE 2000, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia
Mobile e WIND Telecomunicazioni;
VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dagli operatori BLU, Omnitel
Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e WIND Telecomunicazioni, che
definisce le modalità di avvio della prestazione relativamente alla fase
iniziale fino al 1° maggio 2002;
RILEVATO che, in merito alla definizione dell’accordo quadro tra gli
operatori, gli aspetti relativi al periodo di realizzazione della
prestazione, alle modalità di trattamento del credito residuo ed al
prezzo per l’attivazione della prestazione richiedono una specifica
valutazione da parte dell’Autorità ;
CONSIDERATO quanto segue in merito agli aspetti sopra evidenziati:
periodo e modalità di realizzazione L’Autorità , tenuto conto delle
esigenze di pubblica sicurezza prospettate dalla Direzione Nazionale
Antimafia, ritiene che le stesse siano tenute in debito conto nello schema
di accordo quadro, che prevede una riduzione progressiva del periodo di
realizzazione della prestazione a 5 giorni lavorativi, disposto
dall’articolo 4, comma 2, della delibera n. 19/01/CIR, entro il 31
dicembre 2002 e debbano essere adeguatamente considerate nelle procedure
commerciali non adottando modalità di affiancamento di numerazione
dell’operatore recipient nelle more dell’attivazione della
prestazione. modalità di trattamento del credito residuo. Ai sensi di
quanto già disposto dall’articolo 8, comma 8, della delibera n. 19/01/CIR,
il cliente con contratto di tipo pre-pagato, che richiede la prestazione
di MNP, deve essere adeguatamente informato su quanto previsto negli
accordi tra operatori recipient e donating in merito alla
trasferibilità del credito residuo. Al fine di garantire quanto sopra,
l’Autorità ritiene che gli operatori mobili debbano adeguare le proprie
carte dei servizi al fine di fornire alla clientela tali informazioni.
Parimenti, l’Autorità ritiene che il cliente debba essere
opportunamente informato in merito alla restituzione del credito residuo,
in caso di cessazione di contratto di tipo pre-pagato. Tale informativa al
cliente, indipendente dal servizio di portabilità , è, comunque, ad esso
collegata in quanto risulta evidente che l’eventuale mancanza di
chiarezza sul trattamento del credito residuo può rappresentare una
esternalità non controllabile dall’operatore recipent e quindi
tradursi in un ostacolo alla fruizione della prestazione ed alla
concorrenza fra gestori. Inoltre, l’Autorità ritiene necessario che gli
operatori di rete mobile informino compiutamente il cliente, in occasione
di particolari promozioni od offerte sconto, delle eventuali restrizioni
alla restituzione del credito nominale maturato. L’Autorità ritiene
che, in caso di portabilità , la trasferibilità del credito, materia già
disciplinata in via generale dal Codice civile, debba essere realizzata
attraverso il raggiungimento di un accordo tra gli operatori coinvolti. La
trasferibilità del credito è una funzione utile per l’utente e riveste
una valenza pro-concorrenziale stante la preponderanza di clienti che
usufruiscono dei servizi mobili in modalità pre-pagata. Lo schema di
accordo quadro comunicato all’Autorità prevede, coerentemente con la
delibera n. 19/01/CIR, la possibilità della trasferibilità del credito
residuo del cliente che richiede l’attivazione della prestazione ma
rimanda agli accordi bilaterali la definizione delle modalità e
condizioni per l’eventuale trasferibilità del credito residuo.
L’Autorità per il tramite dell’Unità per il monitoraggio, istituita
dalla delibera n. 12/01/CIR, vigilerà sugli accordi fra operatori al fine
di garantire la tutela dell’utenza ed una effettiva concorrenza. In
particolare, l’Autorità vigilerà affinché non vengano opposti rifiuti
al raggiungimento degli accordi di trasferibilità del credito ovvero
vengano imposte condizioni contrattuali ed economiche gravose ovvero
immotivate.
prezzo di attivazione della prestazione
Nell’attivazione della prestazione occorre considerare
separatamente le relazioni cliente-donating, cliente-recipient
e donating-recipient. Per ciò che attiene alla relazione cliente-donating,
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della delibera n. 19/01/CIR, in
nessun caso il donating può addebitare, in tutto o in parte,
direttamente al cliente i costi per l’attivazione del singolo numero
portato. Per ciò che riguarda la relazione cliente-recipient, ai
sensi dell’articolo 8, comma 9, della precitata delibera, le condizioni
economiche applicate al cliente non devono essere tali da costituire
disincentivo alla richiesta della stessa. In merito alla relazione donating-recipient,
gli operatori di rete mobile che aderiscono allo schema di accordo quadro
hanno concordato un prezzo iniziale per l’attivazione della prestazione
al 1° maggio 2002, che si riduce nel corso del 2003. L’Autorità rileva
che, in una situazione di regime, i flussi di numeri portati da un
operatore ad un altro sono tendenzialmente simili, e conseguentemente, in
tale situazione, tende ad annullarsi quanto un operatore deve all’altro,
ovvero, il prezzo interoperatore praticato non ha una particolare
incidenza. Questo spiega perché in alcuni paesi il prezzo
interoperatore ha valore nullo. Tuttavia la situazione italiana presenta
quote di mercato particolarmente sbilanciate e, soprattutto nel caso di
nuovi entranti, è ragionevole considerare un maggior flusso di clienti
dagli operatori già presenti sul mercato verso i nuovi operatori. Il
prezzo interoperatore diviene, quindi, una leva concorrenziale in quanto
un prezzo interoperatore elevato si può tradurre in un onere solamente
per il nuovo entrante che potrebbe, stante la fragilità del conto
economico, essere costretto a ribaltare tali costi sui clienti e quindi in
un possibile disincentivo all’uso della prestazione di MNP. Risulta,
pertanto, necessario valutare correttamente i costi effettivi della
prestazione considerando anche il confronto con le migliori pratiche
internazionali al fine di evitare che le eventuali inefficienze degli
operatori esistenti vengano ribaltate sui nuovi entranti ovvero sui
clienti finali a danno di un equilibrato sviluppo della concorrenza.
L’Autorità ritiene ragionevole che in una prima fase possono essere
presenti costi interoperatore pi๠elevati rispetto alla situazione a
regime a causa della non completa automatizzazione delle procedure.
D’altra parte, deve essere garantito che in tempi certi il costo della
prestazione risulti in linea con le migliori prassi in