Norme & Prassi

I limiti per le emissioni dei veicoli a motore. Il provvedimento recepisce la normativa europea (Decreto infrastrutture e trasporti 21.02.2002)

Le emissioni gassose, all’uscita del tubo di scarico dei
veicoli a motore, non potranno essere superiori a quelle dichiarate dal
costruttore. E’ quanto dispone un decreto del Ministero delle infrastrutture e
trasporti emanato il 21 febbraio 2002, che è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.54 del 5 marzo 2002. Il provvedimento recepisce la direttiva europea
2001/9/CE e fissa anche i criteri per verificare che siano rispettati i relativi
limiti

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. Decreto 21 febbraio 2002.

 

Recepimento della direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12
febbraio 2001 [1], che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme
concernenti l’efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;

Visto l’art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987,
che delega i Ministri della Repubblica a dare attuazione, con propri
decreti, alle direttive emanate dalla Comunità  europea per le

parti in cui modifichino modalità  esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico di altre direttive della Comunità  europea già  recepite
nell’ordinamento nazionale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6
agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei
veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio

concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7
agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE della

Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del
Consiglio relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21
dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare
contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e
recante modificazioni alla direttiva 70/220/CE del Consiglio;

Vista la direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12 febbraio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità  europee n. L 48 del 17
febbraio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Adotta il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2001/9/CE della Commissione, del 12
febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei

loro rimorchi.

(Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo)

Articolo 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6
agosto 1998, n. 408, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 7 agosto 2000, è modificato conformemente
all’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 9
marzo 2002.

Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro: Lunardi

Allegato

Il punto 8.2.2.3. dell’allegato II al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998. n. 408 é sostituito dal
seguente:

"8.2.2.3. Emissioni all’uscita del tubo di scarico – valori
limite:

a) misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere
quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo
non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 %
vol.

b) misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità  del
motore (disinnestato) di almeno 2000 min—1:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere
quello dichiarato dal costruttore del veicolo per il motore al minimo
accellerato. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO
non deve essere superiore a 0,3% vol.

Il rapporto aria/combustibile, lambda, deve essere uguale a 1 (+ o -)
0,03 o conformemente alle specifiche del costruttore.

c) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in
conformità  della direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono, in
alternativa al metodo precisato alla lettera a), stabilire il
funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura
adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento
corretto del sistema OBD.".

NOTE

1] Direttiva 2001/9/CE della Commissionedel 12 febbraio 2001che
adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITà€ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità  europea,

vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi(1), quale modificata dalla direttiva 1999/52/CE della
Commissione(2), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) I programmi Auto-Oil, iniziati nel 1992 allo scopo di offrire
un’analisi sulla cui base definire norme relative alle emissioni dei
veicoli e alla qualità  dei carburanti per l’anno 2000 e successivi in
modo da raggiungere gli obiettivi di qualità  dell’aria, mettendo
l’accento sulla riduzione delle emissioni dei trasporti stradali,
stabiliva che il livello di manutenzione dei veicoli a motore costituiva
un fattore essenziale degli effetti del traffico sulla qualità 
dell’aria.

(2) La direttiva 96/96/CE stabilisce le prove da effettuare all’atto
del controllo tecnico periodico per verificare che le emissioni dei
veicoli con motore a benzina e motore diesel rimangano entro limiti
accettabili.

(3) Il tenore di monossido di carbonio delle emissioni allo scarico
dei veicoli con motore a benzina muniti di determinati sistemi di
post-trattamento dei gas di scarico (norma Euro 1) deve essere
controllato sia a bassa che ad alta velocità  del motore.

(4) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione
della direttiva 70/220/CEE del Consiglio(3), prescrive l’introduzione, a
partire dal 2000, di sistemi diagnostici di bordo (OBD) per le
autovetture e i veicoli commerciali leggeri con motore a benzina allo
scopo di verificare il funzionamento del sistema di controllo delle
emissioni dei veicoli in circolazione. I sistemi OBD saranno obbligatori
anche per i veicoli nuovi a motore diesel a partire dal 2003.

(5) Lo sviluppo di sistemi OBD in grado di controllare e registrare
le anomalie del veicolo durante l’uso dello stesso dovrebbe, in futuro,
ridurre la divergenza esistente tra le condizioni di prova e di
funzionamento reale.

(6) La presente direttiva sopprime la necessità  di sottoporre i
veicoli con motore a benzina alla prova con motore al minimo, diminuendo
così la complessità  della prova, ma aumentandone la precisione grazie
il controllo del funzionamento del sistema OBD del veicolo.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al
parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della
direttiva relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, istituito all’articolo 8 della direttiva 96/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/96/CE è modificata conformemente all’allegato della
presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva stessa.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità  di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di
diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità  europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

(2) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 26.

(3) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Il punto 8.2.1, lettera b), punto 4, dell’allegato II alla direttiva
96/96/CE è sostituito dal punto seguente: "4. emissioni all’uscita
del tubo di scarico – valori limite:

a) misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere
quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo
non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 %
vol.;

b) misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità  del
motore (disinnestato) di almeno 2000 min-1:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere
quello dichiarato dal costruttore del veicolo per il motore al minimo
accelerato. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di
CO non deve essere superiore a 0,3 % vol.;

Il rapporto aria/combustibile, lambda, deve essere uguale a 1 +- 0,03
o conformemente alle specifiche del costruttore.

c) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di bordo in
conformità  della direttiva 98/69/CE, gli Stati membri possono, in
alternativa al metodo precisato alla lettera a), stabilire il
funzionamento corretto del sistema di emissioni attraverso la lettura
adeguata del dispositivo OBD e la verifica simultanea del funzionamento
corretto del sistema OBD."


 

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