IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
Considerata la necessità di emanare le norme regolamentari di
attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Articolo 1
Funzioni del Fondo
1. Il Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei
giornalisti, istituito dall’articolo 15 [1] della legge 7 marzo 2001, n.
62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti
dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore
dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali
quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonchè delle agenzie di
stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di
spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.
2. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituito il Fondo, svolge l’attività
istruttoria delle richieste d’intervento presentate dai giornalisti o
dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle
condizioni necessarie per l’erogazione delle prestazioni a suo carico, in
riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese
con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i
conseguenti provvedimenti definendo l’entità dei finanziamenti e delle
indennità per i singoli progetti, nonchè i tempi e le modalità di
erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Articolo 2
Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo
1. Gli interventi di sostegno del Fondo sono effettuati soddisfatte le
seguenti condizioni generali:
a) esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione,
riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate, ai sensi
degli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 [2], ovvero,
qualora lo stato di crisi sia successivo al 5 aprile 2001, ai sensi degli
stessi articoli come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 7 marzo
2001, n. 62; b) impegno, risultante dai progetti presentati, dei
giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese di cui sopra a
presentare al momento dell’approvazione del progetto le proprie dimissioni
dal rapporto di lavoro in atto; c) sussistenza, per i giornalisti
professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell’anzianità
aziendale di servizio di almeno cinque anni al momento delle dimissioni
esecutive certificata da dichiarazione conforme dell’impresa.
Articolo 3
Contenuto dei progetti
1. I progetti individuali di cui alla lettera a) del comma 4
dell’articolo 15, della legge 7 marzo 2001, n. 62, devono contenere
specifiche indicazioni del tipo di riqualificazione professionale che
s’intende svolgere nonchè degli strumenti operativi, didattici ed
organizzativi che verranno utilizzati. Il settore dei nuovi mass media,
verso i quali il giornalista deve indirizzare la propria attività
informativa, esercitabile anche su base autonoma, ricomprende tutti i
sistemi informativi che utilizzino strumenti elettronici od altri di
avanzata tecnologia, siano essi collegati o meno con i tradizionali
settori dell’informazione. I progetti in questione devono altresi’
indicare i preventivi di costo, regolarmente documentati, con indicazione
dei tempi di sviluppo e realizzazione della riqualificazione proposta.
2. I progetti, di cui alla lettera b) del comma 4 del richiamato
articolo 15 della predetta legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi all’esodo
volontario dei giornalisti collocati o collocabili in cassa integrazione
guadagni straordinaria ovvero in possesso dei requisiti per accedere al
prepensionamento, devono essere concordati dalle imprese da cui i
giornalisti dipendono con il sindacato di categoria, anche a livello
aziendale, e contenere l’indicazione del numero dei giornalisti
interessati, dell’onere previsto, dei criteri e dei tempi di realizzazione
dell’esodo volontario. I progetti concordati possono essere parte di
accordi generali relativi alle procedure legali e contrattuali per
l’accertamento e la dichiarazione dello stato di crisi delle imprese in
questione.
3. I progetti, di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 15
della medesima legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi al collocamento
all’esterno, anche al di fuori del settore dell’informazione, dei
giornalisti dipendenti da imprese in stato di crisi devono essere
concordati con il sindacato di categoria, anche al livello aziendale, e
contenere l’indicazione delle iniziative che l’impresa intende attuare,
anche con ricorso a strutture specializzate, degli eventuali interventi di
riqualificazione specifica ritenuti necessari, dei settori verso i quali
s’indirizza il collocamento stesso nonchè dei tempi di realizzazione. Il
costo complessivo del progetto deve essere, in sede di presentazione,
certificato con i preventivi di spesa allegati all’accordo sindacale,
contenenti l’analisi specifica delle voci sulle quali esso si articola. Ad
esso si aggiunge l’indicazione dell’onere dell’indennità prevista
nell’ultimo periodo della lettera c) del comma 4 dell’articolo 15 della
citata legge n.
62 del 2001.
Articolo 4
Presentazione dei progetti e delle domande di intervento
del Fondo
1. I progetti e le domande di intervento del Fondo devono essere
presentati su carta semplice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dai seguenti soggetti e con
le seguenti modalità:
a) i progetti individuali di riqualificazione di cui al comma 1
dell’articolo 3 devono essere presentati dai giornalisti interessati che
provvederanno a darne comunicazione alle imprese di appartenenza.
Al progetto devono essere allegati, oltre la documentazione di spesa, i
decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese
di appartenenza e le dichiarazioni dei giornalisti relative alla
disponibilità a presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro in atto
in caso di accoglimento dei progetti;
b) i progetti di cui al comma 2 dell’articolo 3 devono essere
presentati dalle imprese interessate, allegando i previsti accordi
sindacali, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e
gli elenchi nominativi dei giornalisti che potranno essere interessati a
percepire l’indennità di esodo;
c) i progetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 devono essere
presentati dalle imprese interessate, allegando gli accordi sindacali
richiesti, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e
l’elenco nominativo dei giornalisti che potranno essere interessati a
percepire l’indennità di esodo in caso di accettazione delle nuove
occasioni di lavoro proposte.
2. I progetti non completi della documentazione indicata non sono presi
in considerazione, ove non venga inviata in tempo utile la documentazione
mancante richiesta dall’Amministrazione.
Articolo 5
Cumulabilità degli interventi di sostegno
1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell’articolo 15
sono tra loro cumulabili, qualora ricorrano per ciascuno di essi le
condizioni di erogabilità stabilite dagli articoli 2 e 4.
Articolo 6
Erogazione dei finanziamenti e delle indennità
1. Assolte le condizioni di cui ai precedenti articoli il Fondo procede
all’erogazione dei finanziamenti e delle indennità di sua pertinenza
secondo i seguenti criteri e modalità:
a) i finanziamenti dei progetti individuali dei giornalisti di cui alla
lettera a), del comma 4 dell’articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati, in una
unica soluzione e per un importo massimo di euro 10.329,14 per ciascun
progetto, a favore del giornalista che abbia presentato la relativa
domanda e successivamente la certificazione della impresa relativa alle
dimissioni dal rapporto di lavoro;
b) i finanziamenti dei progetti concordati di cui alla lettera c), del
comma 4 dell’articolo 15, legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli
interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati a favore dell’impresa che
abbia presentato la relativa domanda nei limiti del 50 per cento del costo
complessivo documentato dei progetti.
Per favorire l’avvio e lo sviluppo dei progetti il 40 per cento del
finanziamento verrà liquidato in coincidenza con la fase iniziale dei
progetti medesimi, mentre il saldo verrà corrisposto alla conclusione
degli stessi, al momento della presentazione dei costi certificati
complessivamente sostenuti. L’erogazione dei finanziamenti avrà
esecuzione anche nel caso in cui nessun giornalista accetti le nuove
occasioni di lavoro proposte; c) l’indennità di diciotto mensilità del
trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza prevista
dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 15 della citata legge 7 marzo
2001, n. 62, e quella di dodici mensilità prevista dalla lettera c) del
comma 4 del medesimo articolo 15, sono liquidate, relativamente ai casi di
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 36 della legge 5
agosto 1981, n. 416, cosi’ come sostituito dall’articolo 13 della legge 7
marzo 2001, n. 62, a favore dei giornalisti indicati negli elenchi
nominativi previsti dall’articolo 4. La liquidazione delle indennità
verrà effettuata previa presentazione al Dipartimento per l’informazione
e l’editoria della certificazione dell’impresa relativa alle dimissioni
dal rapporto di lavoro. Per trattamento tabellare minimo della categoria
di appartenenza deve intendersi il trattamento contrattuale minimo
previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, comprensivo dei
minimi di stipendio e dei valori dell’indennità di contingenza, in vigore
al momento della erogazione delle indennità da parte del Fondo.
2. Si procede alla revoca dei finanziamenti in caso di mancata
realizzazione dei progetti ammessi.
Articolo 7
Stati di crisi
1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell’articolo 15
della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concessi in presenza degli stati di
crisi delle imprese di cui al comma 2 del citato articolo 15, dichiarati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero
preesistenti a tale data e per i quali siano intervenuti accordi sindacali
successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25
febbraio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 200