giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 61, lettera c) e l’articolo 67, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione [1],
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare
uno spazio di libertà , sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la
libera circolazione delle persone.
Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità
adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto
funzionamento del mercato interno.
(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza
giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono pià¹
difficile il buon funzionamento del mercato interno. àˆ pertanto
indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme
sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di
semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati
membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite
in modo rapido e semplice.
(3) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile ai sensi dell’articolo 65 del trattato.
(4) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità , enunciati
dall’articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono
dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente
regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di
tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.
(5) Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro
dell’articolo 293, quarto trattino del trattato, la convenzione di
Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di
adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso
denominata"Convenzione di Bruxelles" [2]). Il 16 settembre 1998
gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, che è una convenzione parallela alla
convenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzioni hanno formato oggetto
di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo
riveduto. àˆ opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti
nell’ambito di tale revisione.
(6) Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione
delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed
opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante
un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.
(7) Si deve includere nel campo d’applicazione del presente
regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale,
esclusi alcuni settori ben definiti.
(8) Le controversie alle quali si applica il presente regolamento
devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati
membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di
competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio,
applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali
Stati.
(9) I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente
soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel
territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati
in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono
continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles.
(10) Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni
emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono
essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo
stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo.
(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di
prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del
giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi
salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del
contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di
collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito
autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed
evitare i conflitti di competenza.
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere
completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base
al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia,
ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è
opportuno tutelare la parte pi๠debole con norme in materia di competenza
pi๠favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
(14) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal
presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia delle parti
relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non
rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di
lavoro in cui tale autonomia è limitata.
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si
riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e
che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro
incompatibili. àˆ necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace
per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le
differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il
momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del
presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo
autonomo.
(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità
implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano
riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire
alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.
(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a
rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in
un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la
dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata
in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale
dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i
motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.
(18) Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la
dichiarazione di esecutività , il convenuto possa eventualmente proporre
ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista
uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì
essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della
dichiarazione di esecutività .
(19) àˆ opportuno garantire la continuità tra la convenzione di
Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere
adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve
caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della
convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità
europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi
ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
(20) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno
Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno
notificato la loro intenzione di partecipare all’adozione ed
applicazione del presente regolamento.
(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all’adozione
del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile
in Danimarca.
(22) Dato che la convenzione di Bruxelles è in vigore nelle relazioni
tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento,
tale convenzione e il protocollo del 1971 sono tuttora applicabili tra la
Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.
(23) La convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai
territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione
territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtà¹
dell’applicazione dell’articolo 299 del trattato.
(24) Lo stesso spirito di coerenza esige che il presente regolamento
non incida sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento
delle decisioni da atti normativi comunitari specifici.
(25) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati
membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni
alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali.
(26) Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti in certi
Stati membri è opportuno dotare della necessaria flessibilità le norme
di massima stabilite dal regolamento. A tal fine è necessario introdurre
nel presente regolamento alcune delle disposizioni contenute nel
protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles.
(27) Onde consentire una transizione armoniosa in determinati settori
che formavano oggetto di disposizioni particolari nel protocollo allegato
alla convenzione di Bruxelles, il presente regolamento prevede, per un
periodo transitorio, disposizioni che tengono conto della situazione
specifica in alcuni Stati membri.
(28) Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente
regolamento la Commissione presenterà una relazione sulla sua
applicazione, formulando, se del caso, proposte di modifica.
(29) Gli allegati da I a IV relativi alle norme nazionali sulla
competenza, ai giudici o autorità competenti e ai mezzi di ricorso
dovranno essere modificati dalla Commissione in base alle modifiche
trasmesse dallo Stato membro interessato. Le modifiche degli allegati V e
VI dovranno essere adottate conformemente alla decisione
1999/468/CE del Consiglio [3] , del 28 giugno 1999, recante modalità
per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO D’APPLICAZIONE
Articolo 1.
1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale,
indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non
concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime
patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;
c) la sicurezza sociale;
d) l’arbitrato.
3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono
tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
CAPO II
COMPETENZA
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 2.
1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone
domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute,
a prescindere dalla loro nazionalità , davanti ai giudici di tale Stato
membro.
2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato
membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla
competenza vigenti per i cittadini.
Articolo 3.
1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono
essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base
alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali
sulla competenza riportate nell’allegato I [4] .
Articolo 4.
1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato
membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla
legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.
2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato
membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei
cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le
norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare
quelle indicate nell’allegato I.
Sezione 2
Competenze speciali
Articolo 5.
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere
convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) i fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo
diversa convenzione, il luogo di esecuzione del- l’obbligazione dedotta
in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in
base al contratto,