Amministrativa

Illegale la distinzione fiscale tra tabacco chiaro e scuro. Condannata la Francia che privilegiava così i prodotti di produzione nazionale (Corte di giustizia europea 27.2.2002)

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Il sistema impositivo francese che prevede un prezzo di riferimento minimo
per tutte le sigarette e una tassazione diversa delle sigarette di tabacco scuro
a scapito di quelle di tabacco chiaro viola i principi comunitari discendenti
dalle Direttive 95/59 e 92/79 nonchè dall’art. 95 del Trattato CE. Prendendo
spunto dal sistema fiscale in materie di imposte sulle sigarette posto in essere
dalla Repubblica Francese con la Legge Finanziaria per il 1998, con il quale
veniva tra l’altro previsto un dazio di consumo inferiore per le sigarette di
tabacco scuro a scapito di quelle di tabacco chiaro, i giudici del Lussemburgo
hanno affermato che, perchè i prodotti possano ritenersi simili, occorre che
questi, secondo un criterio di analogia e di comparabilità  nell’uso,
posseggano proprietà  analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei
consumatori. Sulla base di questo principio, e del trattamento tributario
uniforme disposto dal legislatore comunitario con le direttive 95/59 e 92/79,
non v’è dubbio alcuno, per l’organo giudicante, che i prodotti in esame,
considerate le loro proprietà  analoghe, rispondono alle stesse esigenze dei
consumatori. Rileva inoltre che poichè le sigarette rientranti nella categoria
più vantaggiosa provengono quasi esclusivamente dalla produzione nazionale,
mentre quasi tutte le sigarette di tabacco chiaro sono importate e rientrano in
quella meno favorevole, il sistema impositivo cosí concepito risulta
discriminatorio perchè tendente a favorire la produzione nazionale tipica.
Inoltre la normativa nazionale della Repubblica Francese prevedendo un prezzo
minimo di vendita al minuto viola l’art. 9 n. 1 della Direttiva 95/59 che
dispone a favore dei produttori e importatori di stabilire liberamente i prezzi
massimi di vendita al minuto delle sigarette. Infatti la previsione di un prezzo
minimo limita la libertà  di questi ultimi, poichè in ogni caso il prezzo
massimo di vendita al minuto non potrà  mai essere inferiore al prezzo minimo
obbligatorio

 

SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione) 27 febbraio 2002. “Inadempimento di uno Stato –
Direttive 95/59/CE e 92/79/CEE – Art. 95 del Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, art. 90 CE) – Imposte sul consumo dei tabacchi
lavorati – Prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette vendute con
lo stesso marchio – Imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro
e le sigarette di tabacco chiaro”

 

Nella causa C-302/00,

Commissione delle Comunità  europee, rappresentata da sigg. E. Traversa
e C. Giolito, in qualità  di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata da sigg. G. de Bergues e S. Seam, in
qualità  di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo
in vigore

– un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le
sigarette e

– un sistema che prescrive una tassazione diversa delle sigarette di
tabacco scuro e delle sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle
sigarette di tabacco chiaro,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
sia ai sensi degli artt. 9, n. 1, 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva del
Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse
dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi
lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva del
Consiglio 29 luglio 1999, 199/81/CE (GU L 211, pag. 47), e dell’art. 2
della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al
ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8), sia ai
sensi dell’art. 95, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a
modifica, art. 90, primo comma, CE) e, in subordine, del secondo comma del
medesimo articolo,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr
(relatore) e A. La Pergola, giudici,

avvocato generale: S. Alber,

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto,

vista la relazione d’udienza,

sentite le difese orali delle parti all’udienza del 21 giugno 2001,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 13 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7
agosto 2000 la Commissione delle Comunità  europee ha proposto, ai sensi
dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in
vigore,

– un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le
sigarette e

– un sistema che prescrive una tassazione diversa delle sigarette di
tabacco scuro e delle sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle
sigarette di tabacco chiaro,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
sia ai sensi degli artt. 9, n. 1, 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva del
Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse
dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi
lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva del
Consiglio 29 luglio 1999, 199/81/CE (GU L 211, pag. 47; in prosieguo: la
"direttiva 95/59"), e dell’art. 2 della direttiva del Consiglio
19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle
sigarette (GU L 316, pag. 8), sia ai sensi dell’art. 95, primo comma, del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90, primo comma, CE) e,
in subordine, del secondo comma del medesimo articolo.

Normativa comunitaria

2.

I tabacchi lavorati sono assoggettati ad un’accisa armonizzata a
livello comunitario. La direttiva 95/59 definisce le varie categorie di
prodotti assoggettati all’accisa [1] nonchè le modalità  del calcolo di
questa. La direttiva 92/79 fissa l’aliquota minima dell’accisa per
ciascuna categoria di prodotti.

3.

L’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva 95/59 dispone quanto segue:

"1. Le sigarette prodotte nella Comunità  e quelle importate da
paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un’accisa
proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi
i dazi doganali, nonchè ad un’accisa specifica calcolata per unità  di
prodotto.

2. L’aliquota dell’accisa proporzionale e l’importo dell’accisa
specifica devono essere uguali per tutte le sigarette".

4.

L’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 stabilisce che:

"1. Si considera produttore la persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunità  che trasforma il tabacco in prodotti lavorati,
confezionati per la vendita al minuto.

I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella
Comunità , nonchè gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente
i prezzi massimi di vendita alminuto di ciascuno dei loro prodotti per
ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.

La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all’applicazione
delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti,
semprechè siano compatibili con la normativa comunitaria"

5.

Ai sensi dell’art. 16, n. 5, della direttiva 95/59/CE:

"Sulle sigarette gli Stati membri possono riscuotere un’accisa
minima, a condizione che essa non porti l’onere fiscale totale a più del
90% dell’onere fiscale totale applicato alle sigarette appartenenti alla
classe di prezzo più richiesta".

6.

L’art. 2 della direttiva 92/79 è redatto come segue:

"Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993, ciascuno Stato
membro applica un’accisa minima globale (specifica più ad valorem,
IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57% del prezzo di vendita al
minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla classe di
prezzo più richiesta.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 l’accisa minima globale sulle
sigarette è fissata in riferimento alle sigarette della classe di prezzo
più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni
anno".

7.

L’art. 95, primo e secondo comma, del Trattato cosí dispone:

"Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai
prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia
natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai
prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati
membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre
produzioni".

Normativa nazionale

8.

L’art. 37 della legge finanziaria per il 1988, legge 30 dicembre 1997,
n. 97-1269 (GURF del 31 dicembre 1997, pag. 19261; in prosieguo: la
"legge finanziaria per il 1998"), che si applica dal 1° gennaio
1998, ha apportato talune modifiche agli artt. 572 e segg. del code gènèral
des impà´ts (in prosieguo: il "CGI").

9.

Cosí, l’art. 37, n. 1, punto 2, della legge finanziaria per il 1998 ha
inserito dopo l’art. 572, primo comma, del CGI un comma cosí redatto:

"Per la categoria delle sigarette di tabacco scuro definite nel
primo comma dell’art. 575 A e per la categoria delle altre sigarette, il
prezzo per 1 000 unità  dei prodotti di una categoria venduta con uno
stesso marchio, quali che siano gli altrielementi registrati con il
marchio, non può essere inferiore, a prescindere dal modo o dall’unità 
di confezionamento utilizzati, a quello applicato al prodotto più venduto
di detto marchio".

10.

Inoltre l’art. 37, n. 3, della legge finanziaria per il 1998 ha
sostituito l’art. 575 A, ultimo comma, del CGI con i tre commi seguenti:

"L’importo minimo percettibile menzionato nell’art. 575 è fissato
in F 500 per le sigarette. Tuttavia, per le sigarette di tabacco scuro,
detto importo minimo è fissato in F 400, e in F 420 dal 1° gennaio 1999.

Detto importo minimo è fissato in F 230 per i tabacchi trinciati a
taglio fino destinati al confezionamento manuale delle sigarette.

Sono considerate sigarette di tabacco scuro le sigarette la cui
composizione in tabacco naturale comprende un minimo del 60% di tabacchi
rientranti nei codici NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 o 2401.20.70
della tariffa doganale".

Procedimento precontenzioso

11.

Dopo aver intimato alla Repubblica francese di presentare le sue
osservazioni, la Commissione, con lettera 26 gennaio 1999, ha inviato a
detto Stato membro un parere motivato nel quale lo invitava ad adottare i
provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi impostigli dalle
direttive 95/59 e 92/79 nonchè dall’art. 95 del Trattato entro due mesi
dalla notifica dell’avviso medesimo. Considerando insoddisfacenti le
risposte delle autorità  francesi, la Commissione ha proposto il ricorso
in oggetto.

Giudizio della Corte

Sulla prima censura

12.

La Commissione considera che l’art. 572 del CGI, come modificato dalla
legge finanziaria per il 1998 (in prosieguo: il "CGI
modificato"), a tenore del quale i prezzi per 1 000 unità  di
prodotti di una categoria di sigarette venduti con uno stesso marchio non
può essere inferiore, a prescindere dal modo o dall’unità  di
confezionamento utilizzati, a quello applicato al prodotto più venduto di
detto marchio, contrasta con l’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, che
prescrive che i produttori e gli importatori stabiliscano liberamente i
prezzi massimi di vendita al minuto delle sigarette.

13.

Secondo il governo francese, l’art. 572 del CGI modificato si limita ad
imporre ai produttori e agli importatori l’obbligo di esprimere i prezzi
di vendita al minuto delle sigarette in un certo modo, senza però
fissarne il livello. Questa disposizione non avrebbe nè l’effetto nè lo
scopo di consentire alle autorità  francesi di determinare unilateralmente
e imperativamente i prezzi massimi di vendita al minuto delle sigarette e
non sarebbe quindi incompatibile con l’art. 9, n. 1, della direttiva
95/59.

14.

A questo proposito si deve rilevare che, disponendo che il prezzo per 1
000 unità  dei prodotti di una categoria di sigarette venduti con uno
stesso marchio non può essere inferiore a quello applicato al prodotto più
venduto del medesimo marchio, l’art. 572 del CGI modificato impone in
realtà  un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette, anche se
tale prezzo minimo non è fissato direttamente, ma indirettamente, in
funzione del prezzo applicato a un altro prodotto.

15.

Orbene, si deve osservare che la fissazione, da parte delle autorità 
pubbliche, di un prezzo minimo di vendita al minuto ha inevitabilmente
l’effetto di limitare la libertà  dei produttori e degli importatori di
determinare il loro prezzo massimo di vendita al minuto, poichè, in ogni
caso, quest’ultimo non potrà  essere inferiore al prezzo minimo
obbligatorio (sentenza 19 ottobre 2000, causa C-216/98,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-8921, punto 21) [2].

16.

L’art. 572 del CGI modificato risulta quindi contrastare con l’art. 9,
n. 1, della direttiva 95/59.

17.

Ne consegue che, mantenendo in vigore un sistema che impone un prezzo
di riferimento minimo per tutte le sigarette vendute con uno stesso
marchio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.

Sulla seconda censura

18.

La Commissione sostiene che l’art. 575 A del CGI modificato, il quale
prevede, per l’applicazione del dazio di consumo istituito dall’art. 575
del medesimo testo, un importo minimo percettibile più elevato per le
sigarette di tabacco chiaro, che sono essenzialmente prodotti importati,
che per le sigarette di tabacco scuro, che sono quasi esclusivamente
prodotte in Francia, stride sia con gli artt. 8, n. 2, e 16, n. 5, della
direttiva 95/59 e con l’art. 2 della direttiva 92/79 sia con l’art. 95 del
Trattato.

19.

Il governo francese non contesta detta censura in quanto basata sulle
direttive 95/59 e 92/79. In quanto la cen

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