Norme & Prassi

A Santa Maria La Carità voto di scambio e appalti truccati, sciolto consiglio comunale (Dpr 8.2.2002)







DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2002 Scioglimento del
consiglio comunale di Santa Maria La Carità e nomina della commissione
straordinaria.


 

Considerato che il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, presenta
collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e
la criminalità ‘ organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;


Constatato che tali collegamenti con la criminalità ‘ organizzata espongono
gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera
determinazione dell’organo elettivo ed il buon andamento dell’amministrazione
comunale di Santa Maria La Carità ‘;


Rilevato, altresì’, che la permeabilità ‘ dell’ente ai condizionamenti esterni
della criminalità ‘ organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della
sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di
prestigio e di credibilità ‘ degli organi istituzionali;


Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e
deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo
scioglimento degli organi ordinari del comune di Santa Maria La Carità ‘, per il
ripristino dei principi democratici e di libertà ‘ collettiva;


Visto l’art. 143 [1] del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al
presente decreto e ne costituisce parte integrante;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 febbraio 2002;


Decreta:


Articolo 1


Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità ‘ (Napoli), è sciolto per la
durata di diciotto mesi.


Articolo 2


La gestione del comune di Santa Maria La Carità ‘ (Napoli) è affidata alla
commissione straordinaria composta da: dott.ssa Mariagabriella Pazzanese,
viceprefetto aggiunto; dott.ssa Simonetta Calcaterra, viceprefetto aggiunto;
dott.ssa Rosanna Trinchillo, direttore amministrativo contabile;



Articolo 3


La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni
spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché’ogni altro
potere ed incarico connesso alle medesime cariche.


Dato a Roma, addi’ 8 febbraio 2002


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Scajola, Ministro dell’interno


Allegato


Al Presidente della Repubblica


Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità ‘ (Napoli), rinnovato nelle
consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di
condizionamento da parte della criminalità ‘ organizzata che compromettono la
libera determinazione e l’imparzialità ‘ degli organi elettivi, il buon andamento
dell’amministrazione ed il funzionamento dei servizi.


Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa
dell’ente da parte della criminalità ‘ organizzata, massicciamente presente
nell’area dei comuni vesuviani, alla quale è contiguo il territorio del comune
di Santa Maria La Carità ‘, il prefetto di Napoli ha disposto l’accesso presso la
suddetta amministrazione, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge
6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.


Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità ‘ investigative quanto
dalla commissione d’accesso avvalorano la sussistenza di fattori di inquinamento
dell’azione amministrativa dell’ente locale, a causa dell’influenza della
criminalità ‘ organizzata fortemente radicata sul territorio che, da tempo,
attraverso persone di propria fiducia, si è inserita nella gestione del
comune.


Risultanze investigative, cui sono pervenute recentemente le competenti
autorità ‘ giudiziarie, suffragano la sussistenza di una condizione di
contiguità ‘ tra alcuni amministratori, già ‘ presenti nelle precedenti gestioni,
e gli ambienti della locale consorteria. I due candidati alla carica di sindaco
cui facevano capo le uniche due liste presentatesi alle ultime consultazioni
elettorali, risultano, infatti, aver ricoperto pi๒ volte in passato cariche
amministrative ed essere già ‘stati oggetto di indagini giudiziarie, che hanno
messo in rilievo un’amministrazione dell’ente con metodi e procedure finalizzati
prioritariamente alla tutela di interessi personali e di personaggi a vario
titolo orbitanti intorno alle consorterie malavitose, a discapito degli
interessi pubblici. Uno dei due candidati, eletto consigliere comunale alle
ultime elezioni amministrative, è stato recentemente raggiunto da ordinanza di
custodia cautelare in quanto ritenuto responsabile a vario titolo di
associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al voto di scambio, per
aver promesso di operare in seno all’ente a vantaggio di imprese legate
all’organizzazione criminale in cambio dell’appoggio elettorale. Dalle medesime
indagini è emerso, altresì’, come anche l’altro candidato abbia ottenuto
sostegno elettorale da un personaggio di spicco del locale clan camorristico,
recentemente raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per associazione a
delinquere di stampo mafioso. I predetti provvedimenti giudiziari hanno pertanto
dimostrato quanto la criminalità ‘ organizzata fosse particolarmente interessata
all’esito elettorale per conseguire il controllo e il condizionamento della vita
amministrativa dell’ente e come di fatto li avesse determinati. Nel consiglio
comunale in carica figurano tra l’altro anche parenti del predetto noto ed
influente esponente del clan locale.


Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell’accesso, cui si
rinvia integralmente, i settori in cui è emerso segnatamente l’utilizzo della
pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici, sono quelli
dell’edilizia e degli appalti pubblici. I condizionamenti operati dalla
criminalitࠑ organizzata nel settore edilizio resi ancora pi๒ gravi dai vincoli
ambientali cui è sottoposto l’intero territorio comunale di Santa Maria La
Carità ‘, emergono, in particolare, dall’accertata omissione dell’attività ‘ di
repressione degli abusi edilizi. In particolare, risulta che gli edifici
abusivi, la cui titolarità ‘ è riconducibile al menzionato esponente mafioso,
non siano mai stati demoliti nèacquisiti al patrimonio comunale pur in presenza
dei presupposti giuridici.


Analoga inerzia ha caratterizzato l’atteggiamento dell’ente nei confronti di
manufatti per i quali anche il TAR Campania aveva respinto la domanda di
sospensiva di efficacia dei dinieghi di concessione di sanatoria. Omissioni e
ritardi da parte dell’amministrazione avrebbero pertanto in pi๒ di un occasione
consentito all’esponente mafioso di mantenere la disponibilità ‘ del manufatto
realizzato in difformità ‘ dalla normativa vigente e di provvedere perfino alla
sua ultimazione.


Altre vicende, ampiamente esposte nella relazione commissariale, oltre a
quelle attinenti al settore edilizio, evidenziano un’accentuata propensione
dell’amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalità ‘, che la
rende particolarmente vulnerabile alle pressioni esercitate dall’esterno.


Nel riscontrare una sostanziale paralisi dell’azione amministrativa
dell’ente, la commissione d’accesso ha infatti evidenziato che le recenti
indagini investigative hanno dimostrato come l’accaparramento degli appalti
pubblici da parte dell’organizzazione criminale locale costituisse, in
prospettiva, il corrispettivo dell’appoggio elettorale assicurato alle ultime
consultazioni. Un chiaro segno dell’incapacità ‘ del consesso decidere
autonomamente in quanto ingessato dalle pretese e dagli interessi della
criminalità ‘, è connesso alla mancata definizione delle procedure relative alla
realizzazione dei piani di insediamenti industriali e di altre importanti opere
pubbliche, per i quali l’ente attendeva cospicui finanziamenti. Nel primo
sommario elenco di ditte interessate alle assegnazioni dei lotti industriali,
stilato dall’amministrazione comunale, figurano infatti imprese intestate ad
amministratori, dipendenti, malavitosi e loro parenti.


Nonostante l’esigua attività ‘ amministrativa, la commissione ha rilevato
procedure disinvolte in materia di aggiudicazione di pubbliche forniture e
servizi pubblici, evidenziando che la gestione non è stata quasi mai ispirata a
principi di tempestività ‘, correttezza e trasparenza delle scelte al fine di
garantire la libera ed efficace concorrenzialità tra gli operatori per il bene
pubblico. Emblematici di tale atteggiamento sono la proroga del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il rinnovo tacito dell’appalto
del servizio di trasporti funebri, in contrasto con la vigente normativa in
materia di attività ‘ negoziale della pubblica amministrazione. L’amministratore
della ditta affidataria di quest’ultimo servizio, risulta, fra l’altro, legato
da vincoli di parentela a persone rinviate a giudizio perché’imputate del reato
di cui all’art. 416-bis del codice penale.


Un ulteriore segnale della soggezione dell’apparato politico e gestionale a
scelte rispondenti ad interessi estranei a quelli dell’ente è dato dal rilascio
di autorizzazioni per l’esercizio di rimessa per veicoli e per attività ‘ di
commercio, in assenza delle necessarie verifiche istruttorie, in favore di
pluripregiudicati contigui alla criminalità ‘ organizzata. La penetrazione
dell’attività ‘ criminosa nell’ente ha favorito il consolidamento di un sistema
di connivenze e collusioni che di fatto priva la comunità ‘ delle fondamentali
garanzie democratiche e pone, indirettamente, in pericolo lo stato generale
della sicurezza pubblica.


Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune
di Santa Maria La Carità ‘, la cui capacità di determinazione risulta
compromessa per le influenze delle locali organizzazioni criminali,
l’inosservanza del principio di legalità ‘ nella gestione dell’ente e l’uso
distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative
della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali,
minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.


La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da
parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell’ente locale e
la criminalità ‘ organizzata, a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica.


Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con
urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento
della vita amministrativa e democratica dell’ente, mediante provvedimenti
incisivi.


Il prefetto di Napoli, con relazione del 14 dicembre 2001, che si intende
integralmente richiamata, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del
consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.


La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla
presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, rende necessario che la
durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.


Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell’art.
143 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267, per lo scioglimento del
consiglio comunale di Santa Maria La Carità ‘ (Napoli), si formula rituale
proposta per l’adozione della misura di rigore.


Roma, 31 gennaio 2002


Il Ministro dell’interno: Scajola


NOTE

AArt. 143 del decreto legislativo 167/2000 " Articolo 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e
provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a
norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o
indiretti degli amministratori con la criminalità  organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera
determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni
comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle
stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio
comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di
sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte,
anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque
connesso alle cariche ricoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri
è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto
della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi
eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’interno ai sensi
dell’articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento
penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore
della repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano
rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da
dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in
casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il
regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento,
con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l’eventuale proroga della durata
dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al
rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità  stabilite dal
comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità , il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la
durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché
ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141".

 

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