A Santa Maria La Carità voto di scambio e appalti truccati, sciolto consiglio comunale (Dpr 8.2.2002)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2002 Scioglimento del | ||
Considerato che il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli), Constatato che tali collegamenti con la criminalità ‘ organizzata espongono Rilevato, altresì’, che la permeabilità ‘ dell’ente ai condizionamenti esterni Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e Visto l’art. 143 [1] del decreto Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione Decreta: Articolo 1 Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità ‘ (Napoli), è sciolto per la Articolo 2 La gestione del comune di Santa Maria La Carità ‘ (Napoli) è affidata alla Articolo 3 La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino Dato a Roma, addi’ 8 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell’interno Allegato Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità ‘ (Napoli), rinnovato nelle Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità ‘ investigative quanto Risultanze investigative, cui sono pervenute recentemente le competenti Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell’accesso, cui si Analoga inerzia ha caratterizzato l’atteggiamento dell’ente nei confronti di Altre vicende, ampiamente esposte nella relazione commissariale, oltre a Nel riscontrare una sostanziale paralisi dell’azione amministrativa Nonostante l’esigua attività ‘ amministrativa, la commissione ha rilevato Un ulteriore segnale della soggezione dell’apparato politico e gestionale a Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con Il prefetto di Napoli, con relazione del 14 dicembre 2001, che si intende La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell’art. Roma, 31 gennaio 2002 Il Ministro dell’interno: Scajola |
NOTE
AArt. 143 del decreto legislativo 167/2000 " Articolo 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e
provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a
norma dell’articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o
indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera
determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni
comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle
stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio
comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di
sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte,
anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque
connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri
è trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto ed è
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto
della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi
eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’interno ai sensi
dell’articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento
penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore
della repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano
rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da
dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in
casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il
regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento,
con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l’eventuale proroga della durata
dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al
rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal
comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità , il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la
durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché
ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141".