Norme & Prassi

Lavoro nero, i vantaggi per chi mette in regola. Elencate le linee guida del programma di emersione previsto dalla Tremonti-bis (Deliberazione Cipe G. U. 18.2.2002)

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Definiti i criteri per favorire l’emersione dal lavoro
nero dei lavoratori subordinati. In linea con la legge "Tremonti-bis",
che contiene una serie di disposizioni per far rientrare nella legalità  i
rapporti di lavoro svolti in violazione della normativa fiscale, assicurativa e
contributiva, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con
una deliberazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 41 del 18 febbraio
2002, ha scandito modalità  e obiettivi del programma di emersione per i
lavoratori subordinati.

Comitato interministeriale
per la programmazione economica.Deliberazione 15 novembre 2001. Programma
di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della legge n.
383/2001.

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge
18 ottobre 2001, n. 383
, che al capo I reca norme per incentivare
l’emersione dell’economia sommersa;

Vista la nota n. 12804 del 14 novembre 2001, con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali,
trasmette il programma di emersione di seguito allegato, formulato anche
sulla base di consultazioni con le parti sociali;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire un rapido avvio delle
iniziative di emersione, definire linee guida per l’attuazione del capo I
della citata legge n. 383/2001;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Delibera:

 

E’ approvato il documento concernente le linee guida per il piano di
emersione del lavoro irregolare, secondo quanto disposto dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, allegato alla presente delibera e parte integrante
della medesima.

Sull’attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera i
Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali informeranno semestralmente questo Comitato.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l’8 febbraio 2002

Allegato

PROGRAMMA DI EMERSIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI (legge 18 ottobre
2001, n. 383)

Premesso che:

gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 [1]

, contengono disposizioni volte al recupero della piena legalità dei
rapporti di lavoro svolti in violazione della normativa in materia
fiscale, assicurativa e contributiva;

la finalità della norma è quella di favorire l’emersione dei predetti
rapporti, consentendo il riconoscimento della tutela previdenziale,
assicurativa e assistenziale nei confronti dei lavoratori interessati e,
conseguentemente, quella di far emergere le connesse attività economiche;

al datore di lavoro che regolarizza i rapporti di lavoro sono
riconosciuti, per un triennio, una riduzione della contribuzione riferita
ai lavoratori interessati e un regime fiscale agevolato da applicare agli
incrementi di reddito dichiarati;

il datore di lavoro e i lavoratori che regolarizzano la loro posizione,
possono estinguere i relativi debiti fiscali e previdenziali per gli anni
pregressi;

condizione per l’emersione del lavoro irregolare è la presentazione,
da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di emersione;

l’ulteriore obiettivo perseguito dalla legge, rispetto alla tutela
previdenziale del lavoratore e al recupero di gettito per l’Erario, è la
diffusione dei principi di moralità e di legalità nel mercato del lavoro
e, conseguentemente, lo sviluppo, in un quadro di maggiore trasparenza, di
corretta concorrenzialità e di rispetto delle regole, del sistema
economico del Paese, soprattutto nelle zone ove il lavoro irregolare
genera maggiori distorsioni.

Tutto cio’ premesso vengono individuate le seguenti linee guida che
regolano il piano di emersione del lavoro irregolare.

1. Dichiarazione di emersione.

Il datore di lavoro che intende avvalersi dei benefici di cui all’art.
1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, deve presentare una apposita
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, conforme a quella
approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro garantisce la
veridicità dei dati ivi indicati, con particolare riferimento
all’avvenuta acquisizione della manifestazione di volontà, da parte del
lavoratore, di aderire al programma di emersione, e si impegna a
rispettare il programma medesimo.

2. Programma di emersione.

Il programma di emersione:

A. disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al
termine del programma stesso, nonchè le modalità di regolarizzazione del
lavoro prestato negli anni pregressi;

B. fissa gli interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro, nonchè la tutela ambientale;

C. individua le forme di promozione, assistenza e consulenza nelle
materia di cui alla lettera B;

D. prevede le modalità di verifica dello stato di attuazione della
normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.

A. Rapporto di lavoro durante il programma di emersione e
regolarizzazione degli anni pregressi.

Il datore di lavoro provvede ad assumere il lavoratore irregolare nel
rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e si
impegna:

1) a perseguire l’obiettivo della stabilizzazione del rapporto di
lavoro. In caso di modificazione o cessazione dello stesso, il datore di
lavoro è tenuto, entro i termini specificamente previsti dalle norme di
settore, a darne apposita comunicazione anche al competente Servizio
ispettivo della Direzione provinciale del lavoro precisando che trattasi
di lavoratore regolarizzato ai sensi dell’art. 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383;

2) a tenere tutte le scritture obbligatorie previste dalla legislazione
del lavoro;

3) a versare le imposte, i contributi e i premi assicurativi derivanti
dalla applicazione del programma di emersione; 4) a versare la somma
sostitutiva, a titolo di imposte, contributi e premi assicurativi,
derivante dalla richiesta di regolarizzazione dei periodi antecedenti la
regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro e il lavoratore, nel riconoscere il comune
interesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, convengono che,
con l’adesione al programma di emersione, interviene anche l’intesa delle
parti relativamente ai periodi antecedenti la regolarizzazione del
rapporto di lavoro.

B. Interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, nonchè la tutela ambientale.

Il datore di lavoro si impegna:

1) ad adeguare, entro il termine di durata del programma di emersione,
gli impianti e i luoghi di lavoro agli standard previsti dalla normativa
in materia;

2) a osservare le disposizioni concernenti la regolarità urbanistica e
la sicurezza ambientale dei beni aziendali utilizzati nello svolgimento
delle attività connesse al lavoro irregolare emerso;

3) a fornire all’INAIL le informazioni necessarie per la valutazione
dei rischi connessi all’attività svolta dai medesimi e la conseguente
determinazione dei premi assicurativi, nonchè a provvedere a eseguire i
relativi versamenti periodici.

C. Forme di promozione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza
e igiene sui luoghi di lavoro.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro si impegna a fornire attività di formazione, consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 242 del 1996, anche con
riferimento alla possibilità, per i datori di lavoro, di concorrere ai
finanziamenti previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 38 del
2000, relativamente ai programmi di adeguamento delle strutture e
dell’organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro.

Resta ferma la possibilità di fornire consulenza e assistenza nelle
suddette materie da parte degli enti e delle organizzazioni previsti
dall’art. 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

D. Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di
emersione del lavoro irregolare.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le
associazioni di categoria, in coerenza con lo spirito della norma, si
impegnano a divulgarne le finalità presso i propri rappresentati. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con le altre
amministrazioni pubbliche interessate e con le predette organizzazioni e
associazioni, verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma
di emersione.

***

NOTE:

[1] I primi 3 articoli della Tremonti bis sono i
seguenti: "Articolo 1. (Dichiarazione di emersione).

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non
adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere,
tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30
novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria,
approva i programmi di emersione di cui all’articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due periodi
successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di accesso al
seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1,
si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano
l’imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di
imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del
triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la
dichiarazione, all’applicazione sull’incremento stesso di una imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta
regionale sulle attività  produttive (IRAP), con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota del
10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di
imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo
dell’incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione
del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale
relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla
dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva,
dovuta in ragione di un’aliquota dell’8 per cento per il primo periodo,
del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo
periodo;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma
di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro
redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell’IRPEF,
con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un’aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell’8 per
cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di
emersione vale anche come proposta di concordato tributario e
previdenziale, se presentata prima dell’inizio di eventuali accessi,
ispezioni e verifiche o della notifica dell’avviso di accertamento o di
rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto della dichiarazione di emersione, l’imprenditore dichiara, per
ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona
con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP,
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali,
con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un’aliquota dell’8 per cento del costo del lavoro irregolare
utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per
ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei
requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici
degli accertamenti fiscali relativi all’attività  di impresa e
previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro
irregolare utilizzato. Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere
effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della
dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero
in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza
applicazione di interessi. Con l’integrale pagamento sono estinti i
delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, il delitto di cui all’articolo 37 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni
amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all’esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono
sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno degli anni che intendono regolarizzare,

https://www.litis.it

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