Radio
Vaticana non può essere processata in quanto, rivestendo la qualifica di
ente centrale della Chiesa, è sottratta ad ogni ingerenza da parte dello
Stato Italiano in virtù dell’art.11 della legge di esecuzione del
Concordato del 1929. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma dichiarando non
doversi procedere nei confronti dell’ente ecclesiastico per la vicenda
relativa all’emissione di onde elettromagnetiche nocive che aveva
suscitato la reazione degli abitanti della zona nei pressi della sede
della Radio e di numerose associazioni per la difesa dei diritti dei
cittadini (tra le quali Cittadinanzattiva e Legambiente che si sono
costituite parte civile).
Tribunale di Roma, sentenza 19.2.2002
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima Sezione Penale dott. Andrea Calabria, alla
pubblica udienza del 19 /2/2002 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale di primo grado
CONTRO
T. R.
Nato a Napoli il 19/4/1921
Libero- contumace
B. P.
Nato a Napoli il 20/3/1933
Libero- contumace
P. C.
Nato a Roma il 18/7/1946
Libero- contumace
IMPUTATI
DEL REATO P.E P. DALL’ART. 110, 674 C.P., IN QUANTO, IN CONCORSO TRA
LORO, NELLA LORO QUALITA DI RESPONSABILI DELLA GESTIONE E DEL
FUNZIONAMENTO DELLA RADIO VATICANA, DIFFONDEVANO, TRAMITE GLI IMPIANTI
SITI IN SANTA MARIA DI GALERIA, RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE ATTE AD
OFFENDERE E MOLESTARE PERSONE RESIDENTI NELLE AREE CIRCOSTANTI, ED IN
PARTICOLARE A CESANO DI ROMA, ARRECANDO ALLE STESSE DISAGIO, DISTURBO,
FASTIDIO E TURBAMENTO.
IN ROMA, REATO PERMANENTE, ACC. DAL LUGLIO 1999.
PARTI CIVILI
VAS VERDI AMBIENTE E SOCIETA’
Elett. Dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Francesca Romana
Fragale- via Germanico 12, Roma.
CITTADINANZATTIVA- TRIBUNALE DEI DIRITI DEL MALATO onlus
Elett. Dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Andrea Berolini-
Largo Lucio Apuleio 11, Roma.
LEGAMBIENTE onlus
Elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Mariadolores
Furlanetto Via. A. Vivaldi 15, Roma.
COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD
Elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Mariacristina
Tabano Via A. Cantore, 17 Roma.
R. A. n. Veroli (FR) il 10/12/1958
A. M. n. Napoli il 25/1/1969
In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui
figli minori Federico e Flavia Rossi;
M. R. n. Roma 12/5/1965
S. P. n. Roma 24/6/1967
In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui
figli minori Elena e Davide Materia;
Z. V. n. Roma 20/5/1951
P. L. n. Riano (RM) 23/5/196
In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui
figli minori M. e S. Z.
Tutte elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Costantino
R. Marini viale Giulio Cesare, 14 Roma.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima Sezione Penala dott. Andrea Calabria, alla
pubblica udienza del 19 /2/2002 ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente
Con decreto di citazione del 27/11/2000 il P.M. presso questo Tribunale
disponeva il giudizio nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine al reato
di cui all’art. 674 c.p. [3].
Alla prima udienza il 12/3/2001, il Tribunale dichiarava
preliminarmente la nullità del decreto di citazione a giudizio che
disponeva la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica in
sede.
In data 5/9/2001 il P.M. emetteva nuovo decreto di citazione a giudizio
nei confronti degli stessi imputati in ordine al reato in epigrafe
indicato.
All’udienza del 20/12/2001, verificata la rituale costituzione delle
parti, il Tribunale dichiarava la contumacia di tutti gli imputati ed
emetteva le costituzioni di parte civile proposte respingendo le eccezione
sollevate in proposito dalla difesa.
In via preliminare i difensori degli imputati deducevano come questione
assorbente il difetto di giurisdizione con richiesta di pronuncia di
relativa sentenza, deducevano altresí in via subordinata l’applicazione
dell’art. 51 del c.p..
Il Tribunale, quindi, invitava le parti a formula re le rispettive
osservazioni e conclusioni in ordine alle questioni sollevate.
All’esito della discussione la difesa degli imputati ed il P.M.
depositavano memorie tecniche con documentazione allegata, nulla opponendo
le altre parti.
Il Tribunale con provvedimento di cui al verbale di udienza si
riservava di decidere.
All’udienza del 19/2/2002, sciogliendo la riserva già indicata, il
Tribunale emetteva sentenza in accoglimento dell’istanza difensiva.
In modo sinteico ed essenziale le opposte posizioni delle parti possono
essere riassunte nel modo che segue.
La difesa degli imputati ha dedotto l’improcedibilità del presente
giudizio per difetto di giurisdizione.
Tale richiesta troverebbe fondamento nel fatto che le persone tratte a
giudizio devono rispondere di comportamenti posti in essere non come atti
individuali della persona fisica, bensí nell’esercizio di funzioni
istituzionali e quindi come atti di Radio Vaticana, Ente Centrale della
Santa Sede di cui gli imputati sono rappresentanti a livello direttivo.
L’attività che essi hanno svolto e svolgono dovrebbe pertanto essere
qualificata come attività istituzionale della Santa Sede, compresa quindi
nelle previsioni dell’art. 11 della legge 27/5/1929 n. 810, previsioni
dirette a sottrarre gli enti centrali della Chiesa Cattolica da ogni
ingerenza da parte dello Stato Italiano: Radio Vaticana infatti è
l’emittente radiofonica della Santa Sede, giuridicamente riconosciuta
presso le istanze internazionali, ed è strumento di comunicazione ed
evangelizzazione al servizio del Ministero Petrino.
In proposito la difesa ha citato e prodotto copia della sentenza emessa
dalla quinta sezione penale della Suprema Corte il 17/7/1987 (cfe. Foro
It. 1988, II, 444) che affrontò e risolse in senso favorevole alla tesi
finora esposta, il problema del divieto di ingerenza dello Stato nei
confronti degli enti centrali della Chiesa in ordine alle attività
istituzionali poste in essere (azione ed organizzazione) dai loro organi o
rappresentanti,
ed ha precisato che si tratta diell’unico precedente rilevante in
materia penale.
Ha dedotto poi in via del tutto subordinata, l’applicazione della
disciplina di cui all’art. 51 c.p..
In sostanza l’attività di radioemissione costituirebbe l’esercizio
di un diritto previsto e regolato da un accordo internazionale (accordo
dell’8/10/1951) e come tale non potrebbe integrare alcun reato.
Il P.M. ha preliminarmente precisato che il reato contestato deve
considerarsi commesso in Italia ai sensi dell’art. 6 c.p.p., perchè
l’evento pericoloso che lo connota si sarebbe verificato su territorio
italiano (questione peraltro pacifica non avendo la difesa dedotto alcunchè
in proposito).
Si è poi opposto a tutta la linea difensiva appena riassunta
articolando le seguenti contrarie argomentazioni.
Innanzi tutto non sarebbe sostenibile la qualifica di ente centrale
della Chiesa per Radio Vaticana.
Tale qualifica, è infatti, andrebbe riferita solo agli organismi che
costituiscono la Curia Romana con tutti gli enti cui danno vita.
Inoltre ammettendo che l’individuazione degli enti centrali spetta al
Vaticano, la qualifica deve far riferimento ad elementi certi e
predeterminati cosí da realizzare un procedimento di individuazione
oggettivo non modificabile a seconda delle esigenze del momenti di uno dei
due contraenti di un trattato bilaterale.
In secondo luogo, qualora si voglia condividere la qualifica di ente
centrale, andrebbe precisata la portata del limite di ingerenza e andrebbe
riferito ala sola autorità amministrativa italiana e non anche
all’autorità giudiziaria, sia in campo civile, sia, soprattutto, in
campo penale.
In caso contrario il divieto di non ingerenza di ,cui al già citato
art. 11 si risolverebbe ad una estensione delle immunità penali del tutto
indeterminata e quindi in una violazione dei principi generali di diritto
internazionale in materia.
Infine la formulazione complessiva della norma dovrebbe portare a
ritenere che essa si riferisca solo all’attività patrimoniale degli
enti centrali.
Con queste premesse la Radio Vaticana dovrebbe essere esclusa dal
divieto di non ingerenza anche tenuto conto che un intervento
dell’autorità giudiziaria italiana viene richiesto non per valutarne o
condizionarne l’attività stessa, ma solo per verificare gli effetti
materiali prodotti dalle trasmissioni sul territorio italiano e sulla
salute della popolazione italiana.
Sul punto l’Accusa ha anche precisato che l’autorevole precedente
giurisprudenziale citato dalla difesa a sostegno della tesi del difetto di
giurisdizione in realtà riguarda fatti e reati diversi e, soprattutto, si
riferisce all’attività patrimoniale della Chiesa svolta attraverso l’I.O.R.:
si tratterebbe quindi di un precedente non rilevante e non applicabile nel
presente giudizio e comunque non decisivo per non essere espressione di un
orientamento consolidato data la sua unicità .
In via subordinata, infine, in caso di accoglimento della tesi
difensiva, l’Accusa ha sollevato eccezione di legittimità
costituzionale dell’art. 11 della legge 27/5/1929 n. 810 in relazione
agli att. 1, comma 2°, 7, comma 1°, 102, 112, 3, comma 1°, 25, comma 12°,
e 32, 1° comma della Carta Costituzionale.
Le parti civili costituite, dopo aver precisato le rispettive
specifiche posizioni, si sono sostanzialmente riportate alle
argomentazioni svolte dal P.M. per confutare le eccezioni difensive.
Osserva il Tribunale che per risolvere le complesse e delicate
questioni prospettate è nencessario richiamare ed esaminare le fonti
normative che disciplinano i rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede e la peculiare posizione di Radio Vaticana, limitatamente al settore
di interesse, per trarne i principi di carattere generale dalla cui
applicazione dipende la decisione.
Come è noto i rapporti tra l’Italia e la Chiesa Cattolica sono stati
da sempre caratterizzati da una circostanza particolare, quella della
presenza nel territorio italiano, e segnatamente nella città capitale
dello Stato unitario, dell’apparato centrale della Chiesa noto come
Santa Sede.
La questione romana nata nel settembre 1870 ha seguito dell’unione di
Roma all’Italia, subí un tentativo di soluzione con la legge 13 maggio
1871 n. 214: soluzione non condivisa dalla Chiesa in quanto espressione di
un atto unilaterale dello Stato Italiano.
Tale situazione ha poi trrovato una disciplina sistematica nei patti
Lateranensi sottoscritti a Roma ,tra la Santa Sede e l’Italia (nella
loro indiscutibile veste di soggetti di diritto internazionale) l’11
febbraio 1929 e poi attuati con le leggi 27/5/1929 n. 810 e 27/5/1929 n.
847, esecutive, rispettivamente, del Trattato e del Concordato.
Va precisato che solo il contenuto di quest’ultimo ha poi subito
rilevanti modifiche a seguito dell’accordo sottoscritto a Roma il
18/2/1984 tra la Santa Sede e l’Italia ed attuato con la legge 25/3/1985
n. 121.
La disciplina appena descritta ha poi trovato riconoscimento nella
Costituzione Italia all’art. 7 che cosí dispone: lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei patti, accettati dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Subito dopo i patti, nel giugno 1929 nacque lo Stato Città del
Vaticano per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile
indipendenza e garantire a d essa una sovranità indiscutibile anche in
campo internazionale: si tratta perciò di uno Stato strumentale,
struttura terrena di sostegno alla sovranità della Chiesa finalizzata a
garantire l’autonomia e l’indipendenza della missione religiosa.
è uno Stato a regime assoluto con un capo elettivo a cui competono
tutti i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, poteri che possono
essere delegati e revocati dal Capo stesso a funzionari nominati a sua
discrezione.
Sarà qui sufficiente precisare, (perchè servirà nel prosieguo della
motivazione nella parte relativa all’individuazione della qualifica di
Radio Vaticana) che i principali organi amministrativi sono costituiti
dalla Segreteria di Stato, dal Governatorato, dal Consiglio Generale dello
Stato e dalla Pontificia Commissione per lo S.C.V..
Dopo questa breve premessa è possibile entrare nel vivo delle
questioni sollevate dalle parti individuando la categoria degli enti
centrali della Chiesa e valutando la portata del principio di non
ingerenza.
L’art. 11 della legge 27/5/1929, n. 810 cosí recita: gli enti
centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte
dello Stato Italiano (salvo le disposizioni delle legge italiane
concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonchè dalla conversione nei
riguardi dei beni immobili.
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