Le tariffe degli avvocati italiani conformi alle norme Ue. Le tabelle predisposte dal Consiglio forense non sono accordi restrittivi della concorrenza (Corte di giustizia europea 19.2.2002)
Le tariffe degli avvocati italiani non sono in contrasto
con le norme del Trattato europeo in tema di concorrenza. Lo ha dichiarato la
Corte di giustizia europea, con una sentenza del 19 febbraio 2002. La Corte, in
particolare, ha verificato la conformità alle disposizioni del Trattato del
procedimento di approvazione delle tabelle contenenti le tariffe applicabili
agli avvocati: tariffe proposte dal Consiglio nazionale forense, ma sulle quali
è tenuto a pronunciarsi il Ministro di Grazia e giustizia, previa consultazione
del Cip, il Comitato interministeriale prezzi.
SENTENZA DELLA CORTE. 19
febbraio 2002 «Tariffa obbligatoria degli onorari d’avvocato –
Deliberazione del Consiglio nazionale forense – Approvazione da parte del
Ministro di Grazia e Giustizia – Artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti
artt. 10 CE e 81 CE)»
Nel procedimento C-35/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal
Pretore di Pinerolo nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente
contro
Manuele Arduino,
con l’intervento di:
Diego Dessi,
Giovanni Bertolotto
e
Compagnia Assicuratrice RAS SpA,
domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 85 del Trattato CE
(divenuto art. 81 CE),
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. Rodràguez Iglesias, Presidente, P. Jann, dalle
sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, presidenti di
sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P.
Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha
Rodrigues, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rà¼hl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
– per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente,
assistito dal sig. L. Daniele, esperto presso il servizio del contenzioso
diplomatico del Ministero degli Affari esteri;
– per il governo francese, dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig.
D. Colas, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dal sig. H. Rotkirch e dalla sig.ra T.
Pynnà¤, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro,
in qualità di agente,
vista la relazione d’udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Dessi, rappresentato dall’avv.
G. Scassellati Sforzolini, del governo italiano, rappresentato dal sig. M.
Fiorilli, avvocato dello Stato, del governo tedesco, rappresentato dal
sig. A. Dittrich, in qualità di agente, del governo francese,
rappresentato da sig. D. Colas, e della Commissione, rappresentata dalla
sig.ra L. Pignataro, all’udienza del 12 dicembre 2000,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 10 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con ordinanza 13 gennaio 1999, pervenuta alla Corte il 9 febbraio
seguente, il Pretore di Pinerolo ha sollevato, in applicazione dell’art.
177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali
vertenti sull’interpretazione dell’art. 85 del Trattato CE (divenuto art.
81 CE).
2.
Tali questioni sono sorte nell’ambito della liquidazione delle spese
relative al procedimento penale condotto nei confronti del sig. Arduino.
Contesto normativo nazionale
3.
Il testo base che disciplina la professione dell’avvocato in Italia è
il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (GURI n. 281 del 5
dicembre 1933), convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24 del
30 gennaio 1934), come successivamente modificato (in prosieguo: il
"regio decreto legge").
4.
L’avvocato svolge una libera professione consistente in un’attività di
rappresentanza e di assistenza nei procedimenti giurisdizionali civili,
penali e amministrativi. In Italia tale attività è affidata
esclusivamente agli avvocati, il cui intervento è, di regola,
obbligatorio (art. 82 del codice di procedura civile italiano).
5.
Il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il "CNF") è
disciplinato dagli artt. 52-55 del detto regio decreto legge. Esso è
costituito da avvocati eletti dagli appartenenti alla categoria, uno per
ciascun distretto di Corte d’appello ed è istituito presso il Ministero
di Grazia e Giustizia.
6.
L’art. 57 del regio decreto legge prevede che i criteri per la
determinazione degli onorari e delle indennità dovuti agli avvocati e ai
procuratori in materia civile, penale e stragiudiziale siano stabiliti
ogni biennio con deliberazione del CNF. Le tariffe, una volta deliberate
dal CNF, sono successivamente approvate dal Ministro, sentito il parere
del Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il
"CIP"), ai sensi dell’art. 14, ventesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887 (Suppl. ord. alla GURI n. 356 del 29 dicembre 1984),
previa consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato secondo quanto
disposto dall’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Suppl.
ord. alla GURI n. 214 del 12 settembre 1988).
7.
L’art. 58 del regio decreto legge precisa che i criteri previsti
dall’art. 57 del regio decreto legge sono stabiliti con riferimento al
valore delle controversie e al grado dell’autorità chiamata a conoscerle
e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ciascun atto o
serie di atti deve essere fissato un limite massimo e un limite minimo.
8.
Ai sensi dell’art. 60 del regio decreto legge, la liquidazione degli
onorari è fatta dall’autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti
dall’art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del
numero delle questioni trattate.
9.
Tale liquidazione deve restare entro i limiti massimi e minimi fissati
dall’art. 58. Tuttavia, in casi di eccezionale importanza, in relazione
alla specialità delle controversie e quando il valore intrinseco della
prestazione lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite
massimo. Inversamente, egli può, quando la causa risulti di facile
trattazione, attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo. In
entrambi i casi, la decisione del giudice deve essere motivata.
10.
La tariffa professionale forense di cui trattasi nella causa principale
risulta dalla delibera del CNF 12 giugno 1993, modificata il 29 settembre
1994 (in prosieguo: la "delibera del CNF"), ed è stata
approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 (GURI n. 247 del
21 ottobre 1994). L’art. 2 di tale decreto prevede che "gli aumenti
di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1° ottobre 1994 per il 50% e
per il restante 50% dal 1° aprile 1995". Detto aumento scaglionato
nel tempo è dovuto ai rilievi del CIP, in quanto tale comitato ha tenuto
conto in particolare dell’aumento dell’inflazione. Prima di adottare la
tariffa, il Ministro aveva nuovamente consultato il CNF, il quale, nella
seduta 29 settembre 1994, aveva aderito alla proposta di rinviare
l’applicazione della tariffa.
11.
L’art. 4, n. 1, della delibera del CNF dispone l’inderogabilità delle
tariffe minime stabilite per gli onorari degli avvocati e per gli onorari
e i diritti dei procuratori. Tuttavia, qualora a motivo di particolari
circostanze del caso appaia una sproporzione manifesta fra le prestazioni
dell’avvocato o del procuratore e l’onorario previsto dalle tabelle, il n.
2 dello stesso articolo consente di superare i massimi indicati nelle
tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dall’art. 5, n. 2, della
delibera del CNF, ovvero scendere al di sotto dei minimi indicati nelle
tabelle, purché la parte che vi ha interesse esibisca il parere del
competente Consiglio dell’ordine.
12.
L’art. 5 della delibera del CNF fissa le regole generali per la
liquidazione. Esso prevede, al primo comma, che nella liquidazione degli
onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto del valore e
della natura della controversia, dell’importanza e del numero delle
questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo
all’attività svolta dall’avvocato dinanzi al giudice. Il secondo comma
prevede che, per le cause di particolare importanza per le questioni
giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del
soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. Il terzo
comma aggiunge che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente,
oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, si può tener conto dei
risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti,
nonché dell’urgenza richiesta per il compimento delle singole attività .
Nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino
al quadruplo dei massimi stabiliti.
Causa principale
13.
Il sig. Arduino è stato penalmente perseguito dinanzi al Pretore di
Pinerolo per aver effettuato, per negligenza, imprudenza e imperizia,
nonché in violazione delle disposizioni di legge che regolano la
circolazione stradale, un sorpasso su una strada in cui tale manovra non
era consentita, entrando così in collisione con la vettura del sig.
Dessi. Quest’ultimo si è costituito parte civile. Al momento della
liquidazione delle spese sostenute dal signor Dessi e poste a carico del
sig. Arduino, il Pretore ha disapplicato la tariffa professionale emanata
con decreto ministeriale n. 585/94.
14.
Adita con ricorso, la Corte suprema di cassazione ha considerato
illegittima la disapplicazione della detta tariffa. Con sentenza 29
aprile/6 luglio 1998, n. 1363, essa ha annullato la sentenza pronunciata
dal Pretore di Pinerolo per quanto riguardava le spese e ha rinviato la
causa su questo punto dinanzi allo stesso giudice.
15.
Il Pretore di Pinerolo rileva che nell’ordinamento giuridico italiano
esistono due tendenze giurisprudenziali contraddittorie circa la questione
se la tariffa forense, emanata con decreto ministeriale n. 585/94,
costituisca o meno un accordo che limita la concorrenza ai sensi dell’art.
85 del Trattato.
16.
Secondo la prima tendenza, le caratteristiche di questa normativa
nazionale sarebbero analoghe a quelle della normativa che riguarda il
sistema tariffario degli spedizionieri doganali oggetto della sentenza
della Corte 18 giugno 1998 (causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag.
I-3851). Il CNF sarebbe una associazione di imprese ai sensi dell’art. 85,
n. 1, del Trattato e nessuna disposizione di legge prescrive che venga
tenuto conto di criteri di interesse pubblico in sede di determinazione
della tariffa degli onorari forensi. Pertanto, il giudice sarebbe tenuto a
disapplicare tale tariffa.
17.
In base alla seconda tendenza giurisprudenziale, la tariffa non
costituirebbe il risultato di una decisione discrezionale
dell’organizzazione di categoria di cui trattasi. L’intervento
dell’autorità pubblica svolgerebbe un ruolo determinante sia nella fase
di elaborazione che in quella di approvazione, di modo che non si
configurerebbe una delega di poteri di diritto pubblico ad operatori
privati che consenta a questi ultimi di stabilire essi stessi le tariffe
in violazione dell’art. 85 del Trattato.
18.
In tale contesto, il Pretore di Pinerolo ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
"a) Se rientri nel campo di operatività del divieto di cui
all’art. 85, n. 1, del Trattato CE la deliberazione del CNF, approvata con
D.M. 585/94, con cui sono state fissate le tariffe inderogabili relative
all’attività professionale degli avvocati.
b) Nel caso di risposta affermativa al quesito sub a), se, tuttavia,
l’ipotesi rientri nella previsione di inapplicabilità del divieto
statuita dall’art. 85, n. 3, del Trattato".
Sulla ricevibilità
19.
Il governo italiano esprime dubbi circa la ricevibilità del rinvio
pregiudiziale in esame.
20.
In primo luogo, si interroga sull’effettività della causa principale.
21.
Esso osserva che, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte
suprema di cassazione, la compagnia di assicurazione del sig. Arduino
avrebbe proceduto al pagamento delle spese sostenute dal sig. Dessi.
Tenuto conto di tale pagamento, la parte civile avrebbe rinunciato
all’intervento nel prosieguo del procedimento principale e l’avvocato del
sig. Arduino avrebbe chiesto al Pretore di Pinerolo di pronunciare un non
luogo a statuire. Allo stato attuale del procedimento, la causa principale
sarebbe pertanto priva di oggetto.
22.
Ciò considerato, il governo italiano mal comprende l’insistenza del
giudice a quo di voler esaminare la compatibilità con il diritto
comunitario della tariffa di cui trattasi nella causa principale. A suo
parere, non è da escludersi che il Pretore di Pinerolo abbia colto
l’occasione per dirimere una questione che in Italia è controversa.
23.
In secondo luogo, il governo italiano ritiene che l’ordinanza di rinvio
non descriva a sufficienza il contesto di diritto e di fatto nel quale
sono state sollevate le questioni. Il Pretore di Pinerolo non avrebbe
indicato i motivi per i quali ha disapplicato la tariffa di cui trattasi
nella causa principale.
24.
A questo proposito, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza
costante, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici
nazionali istituita dall’art. 177 del Trattato, spetta esclusivamente al
giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve
assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale,
valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia
la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che
sottopone
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