Roma, 6 novembre 2001
Presidente del Senato
Prof. Marcello Pera
Presidente della Camera
On.le Pierferdinando Casini
Presidente del Consiglio dei
Ministri
On.le Silvio Berlusconi
Nell’esercizio della facoltà
consultiva di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare le
seguenti osservazioni in relazione agli effetti anticoncorrenziali
derivanti dalle proposte di legge che prevedono l’istituzione di
un albo degli Informatori scientifici del farmaco (di seguito ISF).
Le proposte di legge in esame -per
quanto maggiormente interessa ai fini della presente segnalazione-
prevedono: a) la costituzione in ogni provincia di collegi degli ISF e
l’istituzione di albi provinciali a cui gli ISF, residenti nella
relativa provincia, devono iscriversi al fine di esercitare la propria
attività ; b) la creazione di un consiglio nazionale dei collegi degli ISF
con funzioni di vigilanza; c) la cancellazione dall’albo nell’ipotesi
in cui sia accertato esercizio di attività in altro collegio
professionale; d) il possesso, come requisiti per l’iscrizione
all’albo, di uno dei diplomi di laurea che saranno individuati con
appositi decreti ministeriali; e) l’obbligo delle imprese farmaceutiche
di attingere all’albo degli ISF per l’assunzione di informatori in
qualità di lavoratori dipendenti.
L’Autorità ritiene opportuno
sottoporre all’attenzione del legislatore il carattere
anticoncorrenziale delle proposte di legge in esame, con particolare
riferimento ai due principali effetti che potrebbero scaturire dalla
costituzione dell’albo degli ISF:
1) l’introduzione di
un’ingiustificata barriera nell’accesso al mercato dei servizi resi
dagli ISF;
2) una ripartizione del mercato in
questione su base territoriale mediante una rigida compartimentazione
dell’attività degli ISF a livello della provincia di residenza.
In relazione al primo aspetto può
essere, innanzitutto, rilevato che la creazione dell’albo professionale
degli ISF non appare giustificata da ragioni di salvaguardia del corretto
e regolare funzionamento del mercato, né da particolari esigenze di
tutela del consumatore.
Sul punto giova, preliminarmente,
osservare che la normativa vigente (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541 sulla pubblicità delle specialità farmaceutiche per uso umano,
con il quale è stata recepita in Italia la direttiva comunitaria n.
92/28/CE del 31 marzo 1992) contempla alcuni requisiti di qualificazione
degli ISF in merito, tra l’altro, al titolo di studio obbligatoriamente
richiesto ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione
scientifica del farmaco, nonché uno standard di adeguato svolgimento
dell’attività citata.
Pertanto, la disciplina di
regolamentazione del settore attualmente in vigore già appare tener conto
sia dell’esigenza di assicurare sufficienti conoscenze tecniche in capo
agli ISF, sia dell’esigenza di favorire adeguate modalità di
svolgimento del servizio.
In tale contesto normativo la
creazione dell’albo degli ISF può tradursi in uno strumento di
ingiustificato inasprimento delle condizioni di accesso al mercato senza
comportare miglioramenti nei requisiti professionali richiesti, nelle
funzioni svolte o negli strumenti di tutela degli utenti.
Al riguardo va, peraltro,
considerato che l’attività degli ISF è necessariamente basata sul
rapporto tra il dipendente di un’impresa farmaceutica ed un medico
abilitato alla prescrizione dei farmaci. Tale rapporto intercorre, in
altri termini, tra chi promuove la commercializzazione di un farmaco e un
interlocutore qualificato, il medico, che non si trova in una posizione di
asimmetria informativa rispetto a chi eroga il servizio, a differenza di
quanto può accadere nelle relazioni tra libero professionista e
consumatore.
Né appare emergere l’esigenza di
regolamentare ulteriormente la selezione operata dalle imprese
farmaceutiche al momento dell’assunzione degli ISF (attraverso
l’obbligo di attingere dal predetto albo professionale), in quanto si
tratta di soggetti che, data la conoscenza del settore, sono nella
migliore condizione per poter effettuare le scelte pi๠adeguate.
La citata normativa di settore
prevede, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 541/92 citato, la
responsabilità per la diffusione delle informazioni e della pubblicità
dei farmaci proprio in capo alle imprese farmaceutiche, le quali
rispondono -quindi- anche dell’operato degli ISF in qualità di propri
dipendenti.
Il carattere anticoncorrenziale
delle proposte di legge in oggetto emerge, inoltre, dalle disposizioni che
prevedono l’iscrizione degli ISF presso gli albi provinciali della zona
in cui risiedono, stabilendo -altresì- tra le ipotesi di cancellazione
dall’albo l’accertamento dell’esercizio di attività in altro
collegio professionale localizzato in una provincia diversa da quella di
residenza.
Da tale previsioni si evince,
quindi, una segmentazione del mercato basata su rigidi vincoli
territoriali suscettibile di porsi in contrasto con l’ambito di
operatività richiesto agli ISF dalle imprese farmaceutiche per ragioni di
efficienza e/o di specializzazione.
Poiché, infine, l’albo degli ISF
non sembra trovare riscontri nella disciplina normativa vigente in altri
Paesi CE, le proposte di legge in oggetto potrebbero creare un elemento di
rigidità in contrasto con i principi comunitari della libera circolazione
in ambito lavorativo e determinare una disparità di trattamento
attraverso un’ingiustificata restrizione nell’accesso al mercato.
L’Autorità pertanto, alla luce
delle considerazioni innanzi esposte, al fine di evitare ingiustificate
restrizioni delle condizioni di accesso al mercato dei servizi erogati
dagli ISF, auspica che le proposte di legge che prevedono l’istituzione
di un albo degli informatori scientifici del farmaco siano riesaminate al
fine di adeguarle ai principi della concorrenza e di un corretto
funzionamento del mercato.
Il Presidente
Giuseppe Tesauro