Rassegna della Cassazione Penale
CASSAZIONE PENALE
Sezioni Unite
Questioni decise
Udienza del 26 settembre 2001
– Rinviata per impedimento del magistrato relatore. (R.G. 8084/01, imp.
Salvini).
– Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, prova nuova è,
oltre la prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la
prova acquisita ma non valutata, come risulta dalla disposizione dell’art. 630
lett. c) c.p.p. che ancora la novità della prova alla sua avvenuta valutazione
nel giudizio di cognizione. (R.G. 17585/01, imp. Pisano).
– L’ordinanza applicativa di una misura cautelare adottata ai sensi dell’art.
27 cod. proc. pen. dal giudice che ha ricevuto gli atti da quello
dichiaratosi incompetente, non perde efficacia qualora non venga espletato nel
termine l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., a
condizione che con la seconda ordinanza si contestino gli stessi fatti di reato
ed essa sia adottata per i medesimi gravi indizi di colpevolezza e/o per le
medesime esigenze cautelari. (R.G. 16212/01, imp. Zaccardi).
Udienza dell’11 luglio 2001
– Il decreto con il quale il P.M. disponga la trasmissione in archivio degli
atti di un procedimento iscritto nel registro non contenente motivo di reato
(c.d. "modello" 45), qualora si assuma l’esistenza di una "notitia
criminis" o siano state comunque svolte indagini di P.G. non è
oggettivamente impugnabile e quindi il ricorso non è ammissibile. (R.G. 503/00,
imp. Chirico Giovanni).
– Rinviata a nuovo ruolo. In considerazione dell’imminenza della prescrizione
dispone trasmettere gli atti alla Sezione feriale. (R.G. 26756/01, imp. Fantini
Francesco Paolo).
– Costituisce presupposto della proroga dei termini di custodia disciplinata
dall’art. 305, comma 2, cod. proc. pen. qualsiasi esigenza cautelare la cui
gravità renda indispensabile il protrarsi della custodia cautelare, se ricorre
la necessità di accertamenti particolarmente complessi o di nuove indagini
disposte ex art. 415 bis, comma 4, c.p.p. nei confronti dell’indagato. (R.G.
1432/01, imp. Canavesi Fabio).
– L’interrogatorio effettuato dalla polizia giudiziaria delegata dal Pubblico
Ministero ai sensi dell’art. 370 c.p.p. non è atto idoneo ad interrompere il
corso della prescrizione. (R.G. 8409/00, imp. Brembati Camillo).
– La particolare gravità della pena non rileva, di per sè sola, ai fini
della valutazione del pericolo di fuga dell’imputato. (R.G. 1690/01, imp.
Litteri Rosario, Mollica Celestino Gaetano). (R.G. 1691/01, imp. Mascali
Rosario). (R.G. 1692/01, imp. Cutaia Giuseppe). (R.G. 2599/01, imp. Barbagallo
Alfio).
Questioni pendenti
Udienza del 31 ottobre 2001
– Se per la prosecuzione dell’esercizio di una cava in zona soggetta a
vincolo paesaggistico sia necessaria, dopo l’entrata in vigore della legge
Regione Campania n. 54 del 1985, l’autorizzazione paesaggistica o sia invece
sufficiente la presentazione della domanda di continuazione della coltivazione.
(R.G. 15351/00, imp. De Marinis).
– Se l’ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia
cautelare per la particolare complessità del dibattimento (art. 304, comma 2,
cod. proc. pen.) possa essere adottata al di fuori del contraddittorio fra le
parti. (R.G. 7549/01, imp. Panella).
– A) Se ai fini della disciplina delle intercettazioni fra presenti di cui
all‘art.
266 comma 2 c.p.p., l’abitacolo di una autovettura possa considerarsi
"luogo di privata dimora".
B) Se sia necessario anche nell’ipotesi di intercettazioni tra presenti, a
pena di inutizzabilità ex art. 271 c.p.p., il decreto motivato del P.M. perchè
possa farsi ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti nell’ufficio di
Procura. (R.G. 24209/01, imp. Policastro).
– Se e in che limiti sia consentito al giudice di legittimità qualificare
come ricorso per cassazione l’appello proposto avverso una sentenza
inappellabile. (R.G. 1633/01, imp. Bonaventura). (R.G. 2005/01, imp. Di Palma).
– Se la sospensione dell’ordine di esecuzione a norma dell’art.
656, comma 5 c.p.p. sia preclusa nei confronti di condannato che si trovi in
stato detentivo a titolo di espiazione pena per fatto diverso da quello oggetto
della condanna da eseguire. (R.G. 44786/00, imp. Trillicoso).
Udienza del 28 novembre 2001
– Se la sospensione del corso della prescrizione, correlata ai casi in cui la
sospensione dei termini di custodia cautelare, è imposta da una particolare
disposizione di legge, a norma dell’art. 159, comma 1, cod. proc. pen., operi
solo con riferimento a imputati detenuti o anche per gli imputati a piede
libero. (R.G. 26231/00, imp. Cremonese).
– Se l’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. nei confronti di
provvedimenti emessi "deplano" nel procedimento di esecuzione debba
essere equiparata ad un’impugnazione e per tale motivo soggetta alla medesima
disciplina. (R.G. 6885/01, imp. Caspar).
– Configurabilità del reato di lottizzazione abusiva in presenza di un
provvedimento di autorizzazione rilasciato in violazione delle prescrizioni
contenute negli strumenti urbanistici o comunque stabilite da leggi statali o
regionali. (R.G. 80847/01, imp. Salvini).
– Se il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. sia di natura
istantanea o permanente (sulla specie rilevante ai fini della prescrizione). (R.G.
1843/01, imp. Cavallaro).
Udienza del 19 dicembre 2001
– Se le irregolari modalità di conservazione delle sostanze alimentari
integrino per se stesse il reato di cui all’art. 5 lett. b) legge 30
aprile 1962 n. 283. (R.G. 38178/00, imp. Sartirana).
– Se la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc.
pen. sia appellabile a prescindere dal consenso delle parti. (R.G. 39618/00,
imp. Angelucci).
– Se il reato di cui all’art. 21 comma 3 della legge 319/76 debba ritenersi
depenalizzato a seguito del d. l.vo n. 152/99 ovvero solo parzialmente ancora
penalmente rilevante. (R.G. 7298/01, imp. Turina).
MASSIME
Sezioni Semplici
"Giudizio – Dibattimento – Atti introduttivi – Contumacia
dell’imputato – In genere – Imputato agli arresti domiciliari per altra causa –
Mancata traduzione – Sussistenza o meno di un legittimo impedimento a comparire
– Contrasto di giurisprudenza".
L’imputato che si trovi agli arresti domiciliari per altra causa e nei cui
confronti, essendo nota al giudice procedente tale situazione, non sia stata
disposta la traduzione, è da considerare legittimamente impedito a comparire e
non può, quindi, essere dichiarato contumace; nè rileva in contrario il fatto
che egli non abbia manifestato tempestivamente la sua volontà di essere
presente al dibattimento, chiedendo quindi al giudice la rimozione del suddetto
impedimento, atteso che non è configurabile a suo carico un siffatto obbligo,
mentre spetta comunque al giudice il dovere di porre l’imputato in grado di
esercitare il suo diritto di essere presente al giudizio.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 269 del 4.4.2001, imp. Mormone).
"Procedimento pretorile (cod. proc. pen. 1988) – Decreto di
citazione – Notificazioni – Corrispondente disciplina dell’attuale procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica – Inosservanza del termine di
comparizione – Restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione
della citazione – Legittimità o abnormità del provvedimento – Contrasto di
giurisprudenza".
In caso di inosservanza del termine che, ai sensi dell’art. 552, comma 3,
c.p.p. deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione diretta a
giudizio e la data fissata per l’udienza di comparizione, non è abnorme ma è,
al contrario, del tutto legittimo il provvedimento con il quale il giudice del
dibattimento, rilevata detta causa di nullità , disponga la restituzione degli
atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione. Non può,
infatti, nella suddetta ipotesi, trovare applicazione il disposto di cui
all’art. 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (in base al quale la rinnovazione della citazione
spetterebbe al giudice del dibattimento), mancando il relativo presupposto,
costituito dalla regolare e valida instaurazione del rapporto processuale e
dalla necessità , per la sola validità della prosecuzione del giudizio, di
rinnovare la citazione dell’imputato.
(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 2598 del 28.4.2001, imp. Vidili).
"Misure cautelari (Cod. proc. pen. 1988) – Personali – Disposizioni
generali – Condizioni di applicabilità – Gravi indizi di colpevolezza –
Rivalutazione dopo il rinvio a giudizio – Legge 16 dicembre 1999, n. 479 – Nuova
disciplina dell’udienza preliminare – Stato della giurisprudenza".
In tema di riesame, allorchè sia stato disposto il rinvio a giudizio per il
reato in ordine al quale è stata applicata una misura cautelare ed in assenza
di nuovi elementi, è preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza
da parte del tribunale investito della richiesta di riesame, giacchè il decreto
che dispone il giudizio, dopo le modifiche apportate alla disciplina
dell’udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, è il risultato
di un apprezzamento di merito prognostico di colpevolezza assimilabile e
sovrapponibile a quello di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto
dall’art. 273 c.p.p.. (Nella specie, la Corte di cassazione ha osservato che, a
seguito della novella formulazione degli artt. 421, quarto comma, 422, 424,
terzo comma, e 425 c.p.p. e dell’inserimento nello stesso codice dell’art. 421
bis ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la sentenza di non luogo a
procedere deve essere emessa quando gli elementi acquisiti, anche all’esito
dell’istruttoria compiuta d’ufficio dal giudice, risultino non idonei a
sostenere l’accusa in giudizio ovvero siano insufficienti o contraddittori,
sicchè il decreto che dispone il giudizio assorbe l’apprezzamento dei gravi
indizi di colpevolezza richiesti per l’adozione ed il mantenimento di una misura
cautelare. Ne consegue che la preclusione dell’esame di tale presupposto nelle
impugnazioni de libertate non introduce nel sistema un limite irragionevolmente
discriminatorio e gravemente lesivo del diritto di difesa posto a fondamento
della sentenza n. 71 del 15 marzo 1996 con la quale la Corte costituzionale
dichiarò l’illegittimità degli art. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non
prevedevano la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza dopo che era stato disposto il giudizio a norma dell’art. 429
c.p.p.).
(Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 5814 del 15.3.2001, imp. Tavanxhiu).
"Atti e provvedimenti del giudice – Declaratoria immediata di
determinate cause di non punibilità – Fatto non previsto dalla legge come reato
– Abolitio criminis – Accertamento sulla insussistenza o non attribuibilità del
fatto all’imputato – Necessità o meno – Orientamenti di giurisprudenza".
In tema di concorso di più cause di proscioglimento, quando esista agli atti
la prova evidente per una assoluzione piena dell’imputato, l’avvenuta "abolitio
criminis" relativa al reato contestato non esime il giudice dell’obbligo di
applicare una formula di proscioglimento o di assoluzione più favorevole
all’imputato, atteso che, in ragione del fatto che alcune di queste formule
lasciano in piedi le sanzioni amministrative o civili o sociali, il legislatore
ha stabilito, con l’art. 129 cod. proc. pen., che tra le stesse corra, quale
ordine logico e progressivo, la priorità della causa di assoluzione piena
rispetto alle altre formule di proscioglimento.
(Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 1983 del 13.3.2001, imp. Rossi C.).
"Impugnazioni (cod. proc. pen. 1988) – Soggetti del diritto di
impugnazione – Parte civile – Impugnazione agli effetti della responsabilità
civile – Ammissibilità – Inammissibilità o inesistenza dell’impugnazione del
pubblico ministero – Irrilevanza – Condanna al risarcimento ed alle restituzioni
– Contrasto di giurisprudenza".
In tema di impugnazione, la parte civile è legittimata a proporre
impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ed a chiedere la condanna
dell’imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno, senza che possa
essere di ostacolo l’inammissibilità o la mancanza dell’impugnazione del
pubblico ministero. L’art. 576 cod. proc. pen. prevede, infatti, una deroga
rispetto a quanto stabilito dall’art. 538 dello stesso codice per il giudizio di
primo grado ed in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre
impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunciata
nel giudizio, ma anche a chiedere l’affermazione di responsabilità penale
dell’imputato ai soli effetti dell’accoglimento della domanda di restituzione o
di risarcimento del danno.
(Corte Cass., Sez. V, Sent. n. 300 del 28.3.2001, imp. Maggio).