Norme & Prassi

LE REGIONI COPRIRANNO I DEFICIT DELLA SPESA FARMACEUTICA (Dl 347/2001)

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Decreto legge n.347 del 18
settembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2001

 

Decreto legge recante Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria

Art 1.

(Patto di stabilità  interno)

 

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002 —
2004 il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2002, al netto
delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi
comunitari e delle spese relative all’assistenza sanitaria delle regioni
a statuto ordinario non può superare l’ammontare degli impegni a tale
titolo relativi all’esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli
esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione
programmato indicato dal documento di programmazione economico
finanziaria. L’ammontare delle spese per l’assistenza sanitaria resta
regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall’accordo Stato-regioni
approvato l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome.

 

 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni
possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l’esercizio
delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall’anno 2000 e
seguenti, nei limiti dei corrispondenti fìnanziamenti statali.

 

 

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come
definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell’esercizio 2000.

 

 

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell’economia e delle
finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli
esercizi 2002, 2003 e 2004.

 

 

5. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le
parole "risorse pubbliche" sono sostituite dalle seguenti:
"le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma
3"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2.

(Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario)

 

1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni
necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell’acquisto
di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di
contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Le regioni prevedono, inoltre, l’individuazione e
l’irrogazione di sanzioni nei confronti degli amministratori che non si
adeguino. Le regioni, in conformità  alle direttive tecniche stabilite dal
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri
della salute e dell’economia e delle finanze, adottano le opportune
iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e
semplificare l’acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.

 

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere
di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia
dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al
collegio sindacale ed alla regione territorialmente competente per
consentire l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

 

3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unità 
dì controllo, adottano sistemi informatici per la raccolta di dati
ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi, realizzano, entro
il 31 dicembre 2001, l’Osservatorio regionale dei prezzi in materia
sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su ari apposito sito
Internet.

 

 

4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa
alle singole regioni si attribuisce separata evidenza

a) agli acquisti effettuati al di fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;

b) alla spesa complessiva per il personale del comparto
sanità , ivi compreso il personale dirigente, superiore ai livello
registrato nell’anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai
rinnovi contrattuali.

 

 

5. All’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo il comma

6, sono inseriti i seguenti:

‘6-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative
per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal
presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità  delle
informazioni anche per via telematica, ai Ministeri della salute e
dell’economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei
Mirtistri, Dipartimento per gli affari regionali

6-ter.Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l’interoperabilità 
delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite
nell’ambito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della
salute.

6-quater. Le regioni determinano le modalità  e gli strumenti del
monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a
carico dei soggetti, che abbiano omesso gli adempimenti connessi al
monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
livello appropriato.’.

 

6. All’articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 2002′ sono
sostituite dalle seguenti: Dal 1° gennaio 2003";

b) le parole: "dal 1° gennaio 2003′ sono sostituite
dalle seguenti:

"dal gennaio 2004".

 

 

Art. 3,

(Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi
ospedalieri e di

sperimentazioni gestionali)

 

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, é aggiunto il seguente:

"2-bis. Non costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell’articolo 177 della Costituzione, le materie di cui agli
articoli 4, comma
1- bis, e 9.- bis.".

 

 

2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:

a) per stabilire l’obbligo delle aziende sanitarie ed
ospedaliere dì garantire l’equilibrio economico dei singoli presidi
ospedalieri;

b) per individuare le tipologie degli eventuali
provvedimenti di riequilibrio;

e) per determinare le misure a carico dei direttori
generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio
economico.

 

 

3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi
regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2,
continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, come modificate dal presente articolo.

 

 

4. Nell’ambito della ristrutturazione della rete
ospedaliera prevista dall’articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni le regioni
adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille
abitanti di cui l’1 per mille riservato alla riabilitazione ed
alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale risultanti dalla
ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell’ambito delle
strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per
assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio
nell’ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed
infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le
ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

5. Gli effetti finanziari positivi o negativi
derivanti dall’entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti
regionali adottati ai sensi del presente decreto sono acquisiti o ricadono
sui bilanci delle singole regioni.

 

6. All’articolo 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "La Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "Le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano autorizzano";

b) al comma 2 le parole : "è proposto dalla
regione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "è adottato
dalla regione o dalla provincia autonoma interessata"

 

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono ai Ministeri della salute e dell’economia e delle
finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad
oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell’articolo
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero sulla base della normativa regionale
o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri,
nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la
sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità  dei
servizi.

 

 

 

Art.4.

(Accertamento e copertura dei disavanzi)

 

1. Relativamente all’anno 2001, per le finalità  di
cui ai comma 4 dell’articolo 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
fini della anticipazione delle misure di copertura degli eventuali
disavanzi di gestione, l’accertamento di detti disavanzi è effettuato
con riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze dell’accertamento
sono comunicate entro i successivi dieci giorni al Ministero della
salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
regionali.

 

 

2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo le regioni
comunicano al Ministero della salute, al Ministero dell’economia e delle
finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari regionali, le risultanze dell’accertamento dei conti
consuntivi della spesa sanitaria previsto dall’articolo 83, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o
stimati, nel rispetto dell’accordo Stato-regioni 2001, sono coperti
dalle regioni con le modalità  stabilite da norme regionali che prevedano
alternativamente o cumulativamente l’introduzione di:

a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria,
ivi inclusa l’introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei
principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;

b) variazioni dell’aliquota dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure
fiscali previste nella. normativa vigente;

c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi
inclusa l’adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei
farmaci.

 

4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei
disavanzi relativi all’anno 2000 di pertinenza regionale in base
all’accordo tra lo Stato e le regioni citato all’articolo 1, comma 1,
le regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni
previste dalle vigenti dis

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