Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. – DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2001, n.224
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed, in particolare, gli
articoli 1 e 2 e l’allegato B;
Vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del
Ministro della giustizia e del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e del commercio con l’estero, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. All’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge
si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all’allegato I
alla presente legge. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia,
aggiorna l’elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato
con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme
comunitarie.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente in materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni perl’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
legge comunitaria 1999".
– Gli articoli 1 e 2 della succitata legge, cosi’
recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l’espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo’ emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l’esercizio della delega per
l’attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). – 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all’art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all’attuazione, dei decreti legislativi con
le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a lire 200
milioni e dell’arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell’ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto;
la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. E’
fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o
sostitutive della pena detentiva di cui all’art. 10, comma
1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si
provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi’ il disposto
dell’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall’art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive già attuate con legge o decreto
legislativo si procederà, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell’esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l’art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, l’art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove cio’ non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".
– L’allegato B della citata legge, contiene l’elenco
delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo
parere delle Commissioni parlamentari.
– La direttiva 98/27/CE è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunità europea L 166 del 11 giugno 1998.
– La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".
Nota all’art. 1:
– Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281,
vedi le note alle premesse. Il testo dell’art. 1 della
succitata legge, cosi’ come modificato dal presente decreto
legislativo, cosi’ recita:
"Art. 1 (Finalità ed oggetto della legge) – 1. In
conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunità europee e nel trattato sull’Unione europea
nonchè nella normativa comunitaria derivata, sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei
servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicità;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei
rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo
dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo
standard di qualità e di efficienza.
2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la
presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli
interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle
direttive europee di cui all’allegato I alla presente
legge. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro della
giustizia, aggiorna l’elenco delle direttive comunitarie di
cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli
obblighi derivanti da norme comunitarie.".
Art. 2.
Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie
1. All’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma
1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni
riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti
nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi
del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte
sul territorio dello Stato.".
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
dopo le parole: "Le associazioni di cui al comma 1", sono inserite le
seguenti: "e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma
1-bis".
Nota all’art. 2:
– Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281,
vedi le note alle premesse. Il testo dell’art. 3 della
succitata legge, cosi’ come modificato dal presente decreto
legislativo, cosi’ recita:
"Art. 3 (Legittimazione ad agire) – 1. Le associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui
all’art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicità del provvedimento puo’
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’unione
europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi
del comma 1 nei confronti di atti o comportamento lesivi
per i consumatori del proprio paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato.
2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e
le organizzazioni di cui al comma 1-bis possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell’art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta
giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, è depositato per
l’omologazione nella cancelleria della pretura del luogo
nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.<