COMMERCIO: SOTTOCOSTO, DECRETO SARA’ IN VIGORE IN AUTUNNO
ROMA, 13 GIU – Saldi fuori stagione e svendite, si cambia, ma non prima dell’autunno. A un anno dalla sua messa a punto, il decreto presidenziale che rimodella le regole del sottocosto è finalmente legge, da oggi. Ma per vedere applicate le nuove disposizioni, avverte il testo pubblicato in Gazzetta, bisognerà aspettare ancora 120 giorni. Il freno per i patiti del ‘tre per duè, e soprattutto per i negozianti con il super sconto facile, scatterà dunque con l’arrivo della stagione fredda. Da metà ottobre, pena sanzioni che vanno da uno a sei milioni di lire o addirittura la sospensione dell’attività per alcuni giorni nei casi ”di particolare gravità o recidivà’, ogni esercizio commerciale dovrà limitare la vendite sottocosto (intesa come prezzo praticato alla cassa inferiore a quello delle fatture d’acquisto più Iva e tasse) a non più di tre volte l’anno, ogni volta per periodi che non devono superare i 10 giorni e con offerte che possono riguardare un massimo di 50 prodotti. Bloccato il sottocosto selvaggio, il nuovo regolamento (che non si applica pero’ a vendite promozionali non sottocosto, nè alle normali vendite di liquidazione e di fine stagione o a quelle fallimentari) è molto più flessibile per i generi alimentari, per i prodotti ‘obsoleti’, per quelli difettati. E lascia spazio alle catene di distribuzione o ai negozi di ‘festeggiarè, offrendo ai clienti merce scontatissima in occasione di particolari ricorrenze, come l’inaugurazione, la ristrutturazione dei locali o l’anniversario (quest’ultimo solo ogni cinque anni). La vendita sottocosto, precisa il testo del decreto, è comunque consentita per i prodotti alimentari freschi e deperibili, per quelli molto vicini alla scadenza (meno di tre giorni o meno di 15 dal termine minimo di conservazione) e per i prodotti tipici delle festività tradizionali qualora sia trascorsa la ricorrenza. Deroghe per i prodotti da portare in tavola, ma non solo: è il caso di quelli il cui valore commerciale sia sensibilmente diminuito ”a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti”, ma anche dei prodotti ”difettati” (dei quali pero’ ”sia lecita la vendita e garantita la sicurezzà’) o deteriorati per motivi accidentali. Tutti questi prodotti – è sottolineato nel regolamento – devono essere identificati in modo inequivocabile all’interno del negozio e anche la pubblicità , interna o esterna al negozio che sia, deve contenere ”l’indicazione chiara e inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendità’. Nessuna possibilità di supersconti, infine, per quei negozi che, da soli o assieme ad altri dello stesso gruppo, hanno una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia. (ANSA).